IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 53, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Visto l'art. 67, comma 1, lettera d), TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Vista la propria delibera del 2 agosto 1996 con la quale, in attuazione delle richiamate disposizioni, e' stata delineata una disciplina unitaria ed organica in tema di «Organizzazione amministrativa e di controlli interni»; Considerata la necessita' di stabilire criteri per consentire di operare in comparti connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione solo agli intermediari che presentano idonee strutture organizzative e utilizzano efficaci metodologie di valutazione dei profili di rischio; Ravvisata la necessita' di apportare le conseguenti modifiche alla citata delibera del 2 agosto 1996; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: 1. Al primo comma della delibera CICR 2 agosto 1996 indicata in premessa sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole da «connessi» a «derivati» sono soppresse; b) al secondo alinea: 1) dopo la parola «selezione», la parola «e» e' sostituita dalla virgola; 2) dopo la parola «monitoraggio», sono inserite le parole «e gestione»; 3) le parole da «assunti» a «clientela» sono soppresse; c) al terzo alinea, le parole da «e» a «innovativi» sono soppresse; d) dopo il terzo alinea, e' inserito il seguente: «con riferimento all'attivita' svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio;». 2. A seguito delle modifiche apportate, il testo della delibera e' cosi' riformulato: «La Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare: con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unita' di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale; in relazione alla centralita' che l'attivita' di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinche' le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato; in relazione all'ampliamento dell'attivita' delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato; con riferimento all'attivita' svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio; con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operativita' di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonche' sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli; con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso. La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinche' le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti precedenti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le societa' che lo compongono. La Banca d'Italia puo' stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresi' stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza cartolare o ispettiva.». 3. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2004 Il Presidente: Tremonti |