Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 aprile 2004 |
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico; Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di prestiti internazionali e di buoni del Tesoro poliennali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalita' di emissione dei titoli e dei prestiti pubblici, e puo' procedere al rimborso anticipato e ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti; Visto il decreto ministeriale n. 73150 in data 4 agosto 2003, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396/2003, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie sui prestiti pubblici, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita'; Decreta: Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, citato nelle premesse, le operazioni finanziarie indicate nel medesimo articolo verranno disposte nelle forme previste dalla normativa altresi' indicata nelle premesse, dal direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. Il Dipartimento del tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del tesoro manterra', su base annua, la quota complessiva dei titoli a breve termine tra il 10% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine dovra' essere compresa tra il 2% e il 10%, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 60% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 20% e il 30%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, il Dipartimento del tesoro potra' effettuare operazioni di concambio accettando, in sottoscrizione dei titoli in emissione, titoli di Stato con vita residua non superiore a tre anni; potra' altresi' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita', previste dalla normativa. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, dara' regolare comunicazione al Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, e previste dalla normativa indicata nelle premesse, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici. Il Dipartimento del tesoro dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2004 Il Ministro: Tremonti |
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