Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2004 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003 |
Riparto fondi ai comuni terremotati della Campania e della Basilicata. Legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 123/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla costruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 28; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) la quale stabilisce che per la prosecuzione degli interventi di cui alla suddetta legge n. 32/1992, le regioni Basilicata e Campania, nelle proporzioni rispettivamente del 30% e 70%, sono autorizzate a contrarre mutui assistiti da contributo statale con il limite di impegno quindicennale di Euro 2.582.000 decorrente dall'anno 2002; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) che per la prosecuzione dei medesimi interventi stanzia due limiti di impegno quindicennali di Euro 5.000.000 ciascuno per l'anno 2002 e per l'anno 2003, prevedendo un riparto tra le regioni Basilicata e Campania nelle proporzioni rispettivamente del 40% e 60%; Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001) con la quale, nel procedere all'assegnazione di risorse ai comuni per i quali e' stata verificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sussistenza di fabbisogno, e' stato confermato l'accantonamento della somma di Euro 41.316.551,90 sul cap. 7416 del medesimo Dicastero; Vista la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con protocollo n. 297 del 1° dicembre 2003, con la quale, nel proporre il riparto tra i comuni sulla base del fabbisogno residuo accertato dal Ministero stesso e nel comunicare l'accordo delle due regioni interessate alla ripartizione dei fondi, si evidenzia: che la regione Basilicata ha gia' contratto un mutuo per il 40% del limite di impegno ad essa spettante con un ricavato di Euro 44.486.481,53, mentre la regione Campania contrarra' un mutuo per la restante parte del 60% sul medesimo limite di impegno, il cui ricavato, calcolato in analogia a quello ottenuto dalla regione Basilicata, viene quantificato in Euro 66.589.678,30; che sul ricavato dei mutui contratti dalle regioni Basilicata e Campania secondo la deliberazione CIPE n. 46/2001, sono risultati eccedenti, rispetto alle assegnazioni disposte, rispettivamente Euro 31.208.514,31 ed Euro 18.343.909,16 tuttora da ripartire tra i comuni interessati; che la regione Basilicata intende destinare una quota parte dei fondi disponibili alla riparazione di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, per un importo di Euro 6.011.558,31; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Sono confermati alle regioni Basilicata e Campania gli importi derivanti dal ricavato di mutui precedentemente contratti, eccedenti le assegnazioni gia' disposte da questo Comitato rispettivamente di Euro 31.208.514,31 ed Euro 18.343.909,16. 2. Le regioni Basilicata e Campania, secondo le percentuali di riparto indicate in premessa, sono autorizzate a contrarre mutui per i seguenti importi:
----> Vedere tabella di pag. 70 <----
Gli importi assegnati ai singoli comuni delle regioni Basilicata e Campania sono indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera. Nel caso in cui l'importo stimato del ricavato dei mutui risulti diverso da quello effettivamente ottenuto all'atto della stipula dei relativi contratti, gli importi assegnati ai comuni saranno proporzionalmente modificati. 4. Le due regioni interessate, dopo la stipula dei rispettivi contratti di mutuo, dovranno comunicare i relativi importi a questo Comitato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. I comuni, con apposite delibere, destineranno le risorse alle seguenti finalita': concessione di contributi a soggetti in priorita' a) e b) dell'art. 3 della legge n. 32/1992; realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, scuole e completamento di opere pubbliche, come indicato dalla legge n. 32/1992, art. 3, comma 4, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle direttive fornite da questo Comitato; pagamento di espropri, sentenze e contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici; attivita' di servizio e di gestione dell'Ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%. Roma, 23 dicembre 2003 Il presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 55 |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 71 a pag. 80 <---- |
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