IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Kaufmann Julia, nata a Bolzano (Italia) il 24 agosto 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di klinische psychologin conseguito in Austria nel 2003 - come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens Universitat Innsbruck» in data 21 febbraio 2002 e del «Abschlusszeugnis» in «Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie» conseguito in data 12 luglio 2003 presso il centro scientifico e di formazione austriaco «Scholoss Hofen»; Considerato che la sig.ra Kaufmann risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero federale dal 29 settembre 2003; Preso atto che la richiedente ha dimostrato lo svolgimento di tirocinio professionale, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attivita' di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Kaufmann Julia, nata a Bolzano (Italia) il 24 agosto 1977, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 15 aprile 2004 Il direttore generale: Mele |