Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2004, n. 106
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Finalita)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
 
Art. 3.
(Soggetti obbligati)
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il produttore di opere filmiche.
 
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, e' il seguente:
«Art. 20 (Denuncia di inizio lavorazione del
film). - 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di
cui al presente decreto, le imprese di produzione
denunciano al direttore generale competente l'inizio di
lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio
delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel
contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il
piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche'
ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita'
di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i
finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella
quale devono essere indicati, oltre alla impresa di
produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del
trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale,
l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della
scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla
direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione
nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli
effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al
comma 1, e tutta la documentazione concernente la
preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono
conservati presso la Cineteca nazionale. La presente
disposizione si applica anche ai film riconosciuti di
nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.».



 
Art. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in facsimile di opere non piu' in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



 
Art. 6.
(Altre fattispecie di deposito)
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che e' obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.
 
Art. 7.
(Sanzioni)
1. Chiunque viola le norme della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreche' la violazione non sia ancora stata contestata.
 
Art. 8.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 894):
Presentato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 27 novembre 2001.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2001,
con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 29 gennaio 2002;
27 febbraio 2002; 27 marzo 2002; 29 maggio 2002.
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede
referente, il 29 maggio 2002 con parere delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 10ª, e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
29 maggio 2002.
Presentata la relazione il 25 giugno 2002 (atto n. 894
e 1057/A - relatore sen. Delogu).
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede
deliberante, il 2 aprile 2003 con il parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
9 aprile 2003, l'11 giugno 2003; il 2 luglio 2003 e
approvato il 31 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4258):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 4 settembre 2003, con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
1°, 2, 7, 8 e 14 ottobre 2003; 27 gennaio 2004.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 10 febbraio 2004.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 12 febbraio 2004, 2 marzo 2004 e approvato con
modificazioni il 10 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 894/B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 16 marzo 2004 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 24 marzo 2004 e
approvato il 31 marzo 2004.



Note all'art. 8:
- La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante: «Norme per
la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e
delle pubblicazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660, recante: «Modificazioni alla legge 2 febbraio
1939, n. 374, che contiene norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 ottobre 1945, n. 129.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, recante:
«Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge
2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 1941, n. 107.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale
delle ricerche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1945, n. 38.



 
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