IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 aprile 2004 e' pari a 42.008 milioni di euro; Decreta: Per il 30 aprile 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 29 ottobre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 9.750 milioni di euro. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilita' per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verra' ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2004, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003. Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, e' disposto, altresi', il 28 aprile 2004, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato». La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2004 p. Il direttore generale: Cannata |