Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la richiesta presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Caserta, dall'Unione provinciale agricoltori di Caserta, dalla Ponderazione italiana agricoltori di Caserta, e trasmessa con parere favorevole dalla Regione Campania, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Aversa», annesso al decreto ministeriale di riconoscimento del 31 luglio 1993 e successive modifiche; Valutate le motivazioni a sostegno della richiesta e delle modifiche proposte; Visto il Regolamento del Consiglio 1493 del 17 maggio 1999, Allegato VI; Ritenuto non potersi procedere ad un ulteriore periodo di proroga relativo alla spumantizzazione in autoclave fuori della zona di produzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del disciplinare sopra citato, in mancanza di documentazione probatoria atta a documentare l'uso tradizionale della pratica della elaborazione in zona situata non nelle immediate vicinanze della regione determinata; Ha espresso all'unanimita' parere sfavorevole all'accoglimento di detta richiesta. Il direttore generale, preso atto del parere espresso sopra riportato, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, e solo per essi, comunica che la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aversa» presentata dagli interessati non e' stata accolta, e che pertanto il procedimento e' concluso. |