Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 marzo 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 5 maggio 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 maggio 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2004 Il direttore generale: Abate |
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