Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 aprile 2004 |
Autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 5 giugno 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al ordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' «Bioagricoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunita' di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 dcl Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo privato di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 giugno 2003. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Bioagricoop s.c.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEL RISO S. ANDREA PIEMONTE Art. 1. Denominazione del prodotto La denominazione di origine protetta «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» e' riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto Si definisce «S. Andrea Piemonte» il riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varieta' S. Andrea, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione. Il «Sant'Andrea Piemonte» potra' essere immesso sul mercato come riso semigreggio (sinonimi: integrale, sbramato, completo - trattasi di riso ottenuto da risone che ha subito la «sbramatura», cioe' il distacco della lolla dal chicco), semilavorato, (sinonimi: semiraffinato, semintegrale, semicompleto - trattasi di riso ottenuto dal riso semigreggio sottoposto ad una leggera sbiancatura) e lavorato di 2° grado (sinonimi: riso raffinato 2° grado, riso sbiancato 2° grado, - trattasi di riso ottenuto dal riso semigreggio che ha subito una operazione di normale sbiancatura). Per la valutazione delle caratteristiche della granella bisognera' portare la stessa allo stadio di primo grado di lavorazione. Le caratteristiche della granella lavorata a primo grado dovranno essere le seguenti caratteristiche fisiche: Caratteristiche
colore del pericarpo | bianco forma | semiaffusolato perla | centro laterale poco estesa lunghezza | lungo grossezza | grosso dente | regolare striscia | breve sezione | tondeggiante testa | regolare
Per le impurita' varietali il limite massimo consentito e' del 3%, per le disformita' naturali e' del 5%. Caratteristiche chimiche e nutrizionali. Valori medi indicativi: contenuto in acqua: minore o uguale al 13%; amilosio: maggiore o uguale al 18% (Valori dell'amilosio rilevato con metodo UNI ISO 6647 ed. febbraio 1991). Art. 3. Delimitazione dell'area di produzione Il risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione di origine protetta S. Andrea Piemonte deve essere coltivato, trasformato, elaborato, condizionato e confezionato, al fine di garantirne la tracciabilita', entro i territori amministrativi dei comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhia', Villarboit siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglia', Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella. Art. 4. Origine del prodotto Il riso S. Andrea Piemonte e' una varieta' cui quasi la totalita' della produzione (98%) e' localizzata in una zona ben specificata e compresa nella zona di produzione citata all'art. 3. Tale affermazione viene suffragata da molteplici pubblicazioni riportanti valori e tabelle ben esplicative. I primi dati riguardanti il S. Andrea risalgono al 1961 (Tinarelli 73) in cui la cultivar si estendeva su 15 ettari. Da questo momento in avanti l'estensione del S. Andrea e' in continuo aumento fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione di 11.469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP. Tali dati sono suffragati dalle serie storiche pubblicate dall'Ente nazionale risi. Il connubio tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso: 1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in fioritura (da scheda tecnica Ente nazionale risi sul S. Andrea); 2) adattabilita' a zone fredde della Baraggia; 3) discreta produttivita' in ambienti climatici non favorevoli; 4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi. Tutto questo indicato nel «Prontuario delle varieta' di riso coltivate in Italia» realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo Mezza. Che la Baraggia risponda storicamente quindi ai requisiti necessari per la coltivazione del S. Andrea si puo' evincere dalle pubblicazioni: 1) del 1930 «Il Giornale di Risicoltura» dove la Baraggia viene definita come «Terreni argillosi mediocremente fertili»; 2) «Il riso del 1973» intitolato «Condizioni climatiche del Vercellese e loro effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971» pubblicato nel 1973 in cui ritroviamo utili informazioni sulla coltivazione in Baraggia; in particolare si sottolinea come le condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone risicole ma siano decisamente piu' sfavorevoli. Tutto cio' ha fatto si' che il S. Andrea trovasse qui la sua zona di elezione. L'organismo di controllo terra' un elenco dei produttori del riso S. Andrea DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo riferimento ai dati catastali. Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicare all'organismo di controllo le superfici investite a riso S. Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali. Entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno comunicare all'organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S. Andrea Piemonte e richiederne il campionamento. Tutti i trasformatori ed elaboratori nonche' i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco. Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1 Modalita' di produzione ed essiccazione. La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea Piemonte deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche agricole: le aziende produttrici devono far ricorso alla rotazione colturale; nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti: aratura autunnale ed erpicatura primaverile; sovescio autunnale ed aratura primaverile; e' obbligatorio l'uso di semente certificata; per le concimazioni annuali: almeno il 30% delle unita' di azoto distribuite dovranno essere di origine organica, avendo comunque come obiettivo primario la qualita' della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantita' prodotta per unita' di superficie; l'essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioe' con l'ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l'umidita' delle granelle di risone; tale umidita' non potra' superare il valore del 13% compreso, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione. Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentari a metano, gasolio, g.p.l. che potranno anche essere a fuoco diretto. 5.2 Trasformazione ed elaborazione del riso. La trasformazione e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte, devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata all'art.3. Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate: sbramatura; sbiancatura; lavorazioni secondarie: usate a completamento e/o integrazione della sbramatura e/o della sbiancatura. La lavorazione deve essere di tipo artigianale in ottemperanza delle seguenti procedure. 1. La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev'essere: a) 20 quintali/ora di riso raffinato 2° grado; b) 25 quintali/ora di riso semilavorato; c) 30 quintali/ora di riso sbramato. 2. Il chicco di riso in lavorazione non dovra' subire shock termici. 3. Capacita' di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione piu' appropriata, garantendo quindi, alla fine del ciclo di trasformazione, l'uniformita' e il rispetto delle caratteristiche varietali previste; utilizzo di macchine particolari: e' possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici «tipo Amburgo» aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio. E' consentito solo l'uso di freni in gomma. Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un'unica linea di lavorazione. Rispettare i periodi di riposo del prodotto: 1) il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all'altra; 2) tali depositi dovranno avere un sistema di aspirazione per evitare condensa; 3) essere di 2° grado. Garantire la freschezza e la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiarii, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile. Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi, non e' ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO2 ) e di azoto puro (N2), anche come miscele derivanti dall'unione dei due gas puri. E' vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8 °C. E' vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere. 5.3 Confezionamento. Il condizionamento e il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona delimitata all'art. 3 per assicurare le caratteristiche tipiche la rintracciabilita' e il controllo del prodotto. Art. 6. Legame con l'ambiente Il riso S. Andrea Piemonte presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. L'area di produzione e' costituita dalla zona descritta all'art. 3. La si puo' considerare costituita da un unico corpo caratterizzato da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea e da una componente climatica particolarmente fredda che ostacola l'impiego di altre varieta' non resistenti come il riso S. Andrea Piemonte. Le caratteristiche chimico-fisiche di questi terreni, in molti casi, rendono difficile l'impiego di varieta' coltivate con successo in altre zone, ma costituiscono l'ambiente piu' adatto per la coltivazione del S. Andrea Piemonte. Un altro elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente di questa varieta' e' il forte adattamento della coltura in presenza di acque fredde e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, e' la prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna. Non trascurabile, inoltre, la difficolta' di livellamento dei terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa; la coltivazione del riso S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente alle disparate condizioni di sommersione che si possono trovare in questa zona di coltivazione. Un'altra importante considerazione e' costituita dal fatto che, le condizioni pedo-climatiche dell'ambiente, caratterizzano mesi estivi piuttosto freschi e l'adattabilita' del riso S. Andrea Piemonte nella fase di fecondazione-fioritura e' molto alta con grande capacita' di portare a termine il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantita' di produzione che per qualita' merceologica. Come macchinari e' esclusivamente consentito l'uso delle sbiancatrici tipo Amburgo (macchinari di antica tradizione) e come lavorazione il 2° grado «che consente il mantenimento delle caratteristiche peculiari della varieta', sia chimico fisiche che organolettiche. Art. 7. Organismi di controllo La denominazione di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sara' controllata da un organismo di controllo, cosi' come previsto dall'art.10 del Regolamento CEE 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Sono previste diverse modalita' di confezionamento a seconda del mercato di destinazione. Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto. Sacconi, sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto. Films per confezioni: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto. Oltre alle predette confezioni sono previste forme particolari in base alla destinazione e al periodo di consumo; es. confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc. E' consentito il confezionamento in atmosfera normale, atmosfera modificata e in sottovuoto. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici. Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, sulla confezione devono comparire le seguenti indicazioni: 1) «S. Andrea Piemonte», come sotto riportato e con le specifiche contenute nel manuale grafico allegato; 2) D.O.P.- Denominazione di origine protetta; 3) logo della DOP: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione e deve essere conforme alle specifiche contenute nel manuale grafico allegato; 4) figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull'etichetta; 5) comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto a questo il logo deve avere dimensioni maggiori; 6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali. I prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta certificato come tale, costituita il componente esclusivo della categoria merceologica di apparenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriversi in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' preposta all'attuazione del Reg.(CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato. Art. 9. L o g o 1. Descrizione del logo. Il logo che rappresenta il riso «S. Andrea Piemonte» e' costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la lavorazione e in formato tridimensionale per accentuare visivamente le caratteristiche di forma e lucentezza. I colori della cariosside sono costituiti da diverse sfumature di grigio. La scritta S. Andrea Piemonte e' formata da caratteri tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside. La dicitura D.O.P. e' posta al di sopra del «dente» della cariosside, nella parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali. L'intero logo e' graficamente illuminato da fonti di luce provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore. I caratteri della dicitura devono avere un aspetto metallico e riflettere la luce circostante. 2. Utilizzazione generale del logo. Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la preferenza dovra' essere data all'utilizzo di quadricromia. In caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui i colori che compongono il logo vadano a trovarsi direttamente in contatto con il colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovra' utilizzare un colore di fondo differente e contrastante. Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore o a gradazione di grigi, se la confezione/etichetta e' di colore chiaro, il logo andra' utilizzato in colore «positivo», applicando il colore piu' scuro alla confezione/etichetta stessa. 3. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette. Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, percio' dovra' essere apposto in posizione preponderante e in primo piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale. Su imballi o su sacchi, il logo dovra' essere posizionato sulle testate. L'uso di monocolore o gradazione di grigi e' consentito solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione. 4. Utilizzi particolari. Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra' essere privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia. Nel caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc, i riferimenti dovranno essere il piu' vicino possibile ai riferimenti ufficiali. MANUALE GRAFICO Immagine del logo:
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Dimensioni. Le dimensioni possono variare in funzione del tipo di confezione utilizzata con l'obbligo di mantenere il rapporto larghezza/altezza compreso tra 2.80 e 2,90. Colori. Scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.: rosso: 120; verde: 110; blu: 90; luminosita': da 20 a 200; tonalita': da 20 a 30; saturazione: da 30 a 60. I parametri suddetti sono relativi al sistema RGB per la riproduzione del color ORO con diverse sfumature; utilizzando altri sistemi grafici di riferimento per il colore, sono accettabili parametri diversi ma che comunque rispecchino graficamente, come risultato finale della scritta, il colore oro. Immagine grafica della cariosside: gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1; luminosita': da 0 a 240; tonalita': da 100 a 160; saturazione: 0 |
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