Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n. 41
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modalita' di determinazione del prezzo
di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, (( nelle ipotesi )) e con le modalita' previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volonta' di acquisto entro il (( 31 ottobre 2001, )) e' determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e' fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio del (( mercato immobiliare )) (OMI) e di altri parametri di mercato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. (( Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso e' effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprieta' dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilita' del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
4. Con uno o piu' decreti di natura non regolmentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalita' applicative delle diposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalita' di cui sopra puo' essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per (( i soggetti originariamente proprietari degli immobili )) ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalita' indicate.
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».
4-ter All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare) e' il seguente;
«20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinate in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351/2001 e' il seguente:
«7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia' citato
decreto-legge n. 351/2001 e' il seguente:
«Art. 2. (Privatizzazione del patrimonio immobilare
pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
possono essere costituite anche con atto unilaterale del
Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano
in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497,
secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro
creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
parlamento ogni 6 mesi, a decorrere dalla data di
costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui
risultati economico-finanziari conseguiti.».
- Il testo del comma 12 dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351 del 2001 e' il seguente:
«12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazione relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351/2001, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.».
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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