Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2004, n. 104
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4738):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti), il 24 febbraio 2004.
Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede
referente, il 24 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
I, V, VIII e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il
3, 9, 10, 17, 18 marzo 2004.
Esaminato in aula il 22, 25, 30, 31 marzo 2004 ed
approvato il 1° aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2878):
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
referente, il 2 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª, 11ª, 13ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 6 aprile 2004.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il
6, 7, 20 aprile 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 21 aprile 2004.



Avvertenza:
Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
45 del 24 febbraio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate alla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.



 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "che abbiano manifestato,", sono inserite le seguenti: "nelle ipotesi e" e le parole: "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2001 ";
al comma 2, le parole: "dei valori immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "del mercato immobiliare";
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il rimborso e' effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprieta' dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilita' del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
al comma 4, il quarto periodo e' soppresso; al quinto periodo, le parole: " i predetti soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti originariamente proprietari degli immobili" ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "II Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalita' indicate";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento ai solo diritto di usufrutto"".
4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo".
 
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