Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 aprile 2004
Rinnovo dell'iscrizione di una varieta' di specie di pianta ortiva al registro nazionale e modifica della sua denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha riconosciuto nella varieta' indicata nel dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Vista la domanda con la quale, su richiesta di questa amministrazione (protocollo n. Q/2665 del 10 febbraio 2004), l'interessato ha accettato di modificare la denominazione della varieta' di aglio «Piacentino bianco» proponendo in sostituzione la denominazione «Ottolini»;
Decreta:
Art. 1.
L'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive della varieta' di aglio denominata «Piacentino bianco», avvenuta con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 e da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 14 novembre 1992, e' ulteriormente rinnovata, con la nuova denominazione «Ottolini», fino al 31 dicembre 2012.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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