IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971; Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per cio' che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta', in ordine all'idoneita' della denominazione varietale; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003, con il quale sono state iscritte, tra l'altro, al registro nazionale le varieta' di mais denominate Goldart, Goldariel, Seidi e Carina; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste le richieste con le quali sono state proposte le nuove denominazioni; Considerata conclusa la procedura di verifica delle nuove denominazioni proposte; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. Le denominazioni delle varieta' di mais Goldart, Goldariel, Seidi e Carina sono modificate come di seguito indicato:
MAIS
Codice |Vecchia denominazione |Nuova denominazione 008455 |Goldart |Goldarthus 008498 |Goldariel |Goldarielle 008429 |Seidi |Seiddi 008438 |Carina |Karyna
Roma, 9 aprile 2004
Il direttore generale: Abate
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |