Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 aprile 2004
Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalita' di applicazione del contributo di solidarieta', per il periodo 2004-2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 103, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalita' di applicazione del contributo di solidarieta', per il periodo 2004/2006;
Visto, altresi', il medesimo art. 3, comma 102, nella parte in cui stabilisce che gli importi del contributo di solidarieta' affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 101 del citato art. 3;
Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando le modalita' di applicazione del contributo di solidarieta' di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
1. Il trattamento pensionistico complessivo che supera un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'art. 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonche' complementari, per la parte a prestazione definita, come individuato dall'art. 3, comma 102 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, e' assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento per il triennio 2004-2006.
Tale trattenuta e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
2. Il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare, al netto del contributo di solidarieta', non potra' comunque risultare inferiore ad un importo pari a quello indicato al primo periodo del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 1, e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.
4. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta di cui al comma 1, secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati.
5. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo 3670, per essere riassegnate - al netto di una somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista, per i redditi superiori all'importo di cui al comma 1, dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.P.B. 3.1.5.1., capitolo 1711.

Roma 1° aprile 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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