Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 9 marzo 2004, n. 103
Regolamento concernente le modalita' di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'articolo 173, quinto comma;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, quale modificato dall'articolo 28 della legge 23 aprile 2003, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e l'articolo 76 relativo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o degli atti falsi;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4924/03 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 febbraio 2004 ed il relativo nulla osta in data 18 febbraio 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede e' tenuto ad attestare, all'ufficio di appartenenza, se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma precedente, il dipendente il cui familiare a carico abbia gia' superato i limiti di assenza previsti, nel corso dell'anno solare, per la sede di servizio all'estero, puo' comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da indirizzare al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti intermisteriali, ferma restando la
necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al commna 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1991, n. 229, reca: «Regolamento concernente
la residenza in sede dei familiari di dipendenti in
servizio all'estero». Si trascrive l'art. 3, comma 2:
«2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di
effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede
e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari
esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario,
reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)». Si trascrivono gli articoli 47 e 76:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.



Nota all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall'articolo 1, il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvedera' a recuperare le somme gia' corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2004

Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361
 
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