Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 marzo 2004
Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore dell'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;
Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi dell'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
Decreta:
L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».
Organismo di certificazione e organismo di ispezione:
1) EN 12446: 2003 «Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo»;
2) EN 1457/A1: 2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;
3) EN 1856-1: 2003 «Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products». Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di
prova:
4) EN 12860: 2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;
5) EN 14037-1: 2003 «Pannelli radianti a soffitto, alimentati con acqua calda a T&60;120 °C. Parte I: specificazioni tecniche e requisiti»;
6) EN 771-1: 2003 «Specifiche per blocchi in muratura - Parte I: elementi di muratura e laterizio»;
7) EN 771-2: 2003 «Specifiche per blocchi in muratura - Parte 2: elementi di muratura di silicato di calcio»;
8) EN 998-2: 2003 «Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: malte da muratura»;
9) EN 13986: 2002 «Pannelli a base di legno per usi edilizi - caratteristiche, valutazione della conformita' e marcatura»;
10) EN 13813: 2002 «Materiali per massetti di pavimentazione - Proprieta' e requisiti»;
11) EN 13162: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica. Specificazione;
12) EN 13163: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
13) EN 13164: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
14) EN 13165: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica. Specificazione;
15) EN 13166: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica. Specificazione;
16) EN 13167: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica. Specificazione;
17) EN 13168: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione;
18) EN 13169: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica. Specificazione;
19) EN 13170: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
20) EN 13171: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione;
21) EN 179: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»;
22) EN 1125: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;
23) EN 1935: 2002 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»;
24) EN 1155: 1997 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici ferma porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova»;
25) EN 1154: 1996 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»;
26) EN 1158: 1997 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;
27) EN 12101-2: 2003 «Sistemi per il controllo di fumi e di calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore»;
28) EN 442-1: 1995 + A1: 2003 «Radiatori e convettori - Specifiche tecniche e requisiti».
L'attivita' complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Vincenzo Iommi.
Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione.
L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni comunitarie che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione.
Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore centrale: Barzi
 
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