Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2004
Integrazione al decreto 15 marzo 2002, per le regioni Calabria e Sardegna, concernente l'attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso la «costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 15 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002), recante le modalita' di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti» e successive modifiche;
Tenuto conto che alle regioni, tra le quali, Calabria e Sardegna sono stati assegnati fondi per l'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale 15 marzo 2002;
Considerato che per l'utilizzo delle suddette disponibilita' regionali non risultano inoltrate domande da parte di imprenditori della pesca residenti in loco ai sensi dell'art. 8 del surripetuto decreto ministeriale 15 marzo 2002;
Accertato peraltro che sono pervenute alle regioni interessate Calabria e Sardegna istanze intese ad ottenere la corresponsione di contributo in virtu' di specifiche leggi regionali - n. 16/1987 per la Calabria e n. 19/1998 per la Sardegna successivamente abrogate;
Visto le richieste delle due regioni di utilizzare i fondi assegnati con il richiamato decreto ministeriale 15 marzo 2002 facendo salve le istanze presentate ai sensi delle suddette leggi regionali - n. 16/1987 e n. 19/1998 - nonche' le graduatorie predisposte dalle stesse regioni;
Esaminata la nota n. 5381 del 1° marzo 2004, con la quale l'ufficio legislativo segnala che per accedere ai finanziamenti di cui sopra occorre riaprire i termini di presentazione delle domande introducendo una norma di rango pari al decreto ministeriale 15 marzo 2002;
Decreta:
1. Sono ammesse a contributo, in deroga all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002, le richieste, inserite nelle graduatorie elaborate dalle regioni Calabria e Sardegna e gia' pubblicate nei rispettivi bollettini regionali, concernenti l'attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso la «costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti».
2. Le regioni interessate sono tenute alla conservazione degli atti istruttori compresi i singoli verbali di verifica tecnica ed amministrativa le cui risultanze, debitamente certificate, devono essere trasmesse all'amministrazione cui spetta la concessione e liquidazione del contributo.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: Alemanno
 
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