Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 1 aprile 2004
Trasmissione accordo definitivo. (Deliberazione n. 04/213/a).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

Nel procedimento pos. 16491, su proposta del commissario Lippolis;
Vista la precedente delibera del 9 marzo 2004, con la quale la stessa ha valutato idoneo l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali per il personale non dirigente dell'Enea sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra Aran e OO.SS.;
Rilevato che con nota del 25 marzo 2004 l'Aran ha trasmesso a questa Commissione l'accordo definitivamente sottoscritto dalle parti;
Rilevato che tale accordo definitivo e' uniforme alla precedente ipotesi gia' valutato idoneo dalla Commissione;
Delibera l'invio del testo definitivo dell'accordo e della delibera di valutazione di idoneita' al Ministero della giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° aprile 2004

Il presidente: Martone
 
Allegato ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'ENEA

In data 15 marzo 2004 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato); e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL/SNUR (firmato);
CISAL/RICERCA (firmato);
UIL/PA (firmato);
CISAL/RICERCA (firmato);
UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA) (firmato);
Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CISAL (firmato);
CIDA (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega:

Norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il
personale dell'ENEA
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o instaurato con le altre tipologie di assunzione flessibile, dipendente dall'ENEA.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali presso l'ENEA sono i seguenti:
a) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica;
b) tutela dell'ambiente e del territorio;
c) sicurezza nucleare per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;
d) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro;
e) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante;
f) fornitura energetica, gestione e manutenzione degli impianti;
g) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica:
a) attivita' relativa a prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
b) attivita' volte a fronteggiare situazioni di emergenza, dichiarate dalle competenti autorita' nazionali o locali, o necessarie a ridurre le cause di rischio, al fine di garantire la pubblica incolumita'.
c) attivita' comunque richieste dalle autorita' preposte alla protezione civile, con particolare riferimento a quelle attivita' inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, nonche' relative al rilevamento di fattori nocivi all'ambiente ed alla salute;
B) tutela dell'ambiente e del territorio:
a) attivita' la cui interruzione comporti danni, anche potenziali, nell'ambiente o alle persone ed in particolare quelle attivita' relative:
1. alla raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi:
2. al controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico e terrestre, causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici;
3. al controllo secondo metodi biodosimetrici;
4. al controllo dei fattori ambientali di rischio;
C) sicurezza nucleare e protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti:
a) attivita' relativa alla conservazione in sicurezza di impianti, laboratori ed apparecchiature, dove sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' i depositi di materie fissili, ivi compreso il loro trasporto, di rifiuti radioattivi, di materie grezze e di minerali radioattivi, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone ed alle apparecchiature stesse;
b) attivita' relativa alla sorveglianza dei livello di radioattivita' nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
c) gestione dei rischi ed attuazione dei piani di emergenza;
d) protezione sanitaria derivante da emergenza nucleare;
D) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro:
a) custodia in sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone o alle apparecchiature con particolare riferimento agli impianti dove sono utilizzati agenti nocivi fisici, chimici o biologici;
E) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante:
a) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalita' difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
b) cura degli animali delle piante destinate alla sperimentazione e delle culture biologiche laddove l'interruzione ne pregiudichi la sopravvivenza;
F) fornitura energetica, gestione e manutenzione di impianti:
a) attivita' finalizzate ad assicurare il funzionamento degli impianti preposti alla continuita' dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale e in particolare:
1. conduzione degli impianti di servizio idrico, termico ed elettrico (luce acqua, gas ecc.), ordinari, di continuita' e di emergenza;
2. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
3. gestione dei centri di elaborazione dati, delle banche dati e delle reti informatiche, al fine di non comprometterne la funzionalita';
G) erogazione di assegni e indennita' con funzioni di sostentamento:
a) attivita' dei servizi competenti limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennita' con funzioni di sostentamento, adempimenti necessari alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonche' dei connessi adempimenti fiscali per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dell'Ente.
Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, sono individuati i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili, con le procedure stabilite ai commi successivi.
2. Mediante regolamento di servizio, adottato sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale, tra l'ente e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati:
a) i livelli ed i profili professionali che formano i contingenti;
b) i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione dei contingenti a livello di singola sede decentrata.
3. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per livello e per profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera b) e' definita mediante contrattazione integrativa a livello territoriale da stipularsi entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2 e, comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
4. Nel caso in cui non si raggiungano le intese di cui ai commi 2 e 3, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente accordo.
5. In conformita' alla disciplina di cui ai commi 2, e 3, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale cosi' individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
6. Nelle more della definizione e della effettiva adozione del regolamento di servizio sulla base del protocollo di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti gia' individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 12 giugno 1997.
7. Il protocollo di cui al comma 2 e' parte integrante del presente accordo.
Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Ente, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze di livello locale deve essere comunicata al direttore generale dell'Ente. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Ente e' tenuto a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall'Ente anche nell'ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, nelle strutture organizzate la durata massima di un'intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unita' organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) nel mese di agosto;
b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
5. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste nell'art. 14 del CCNL del 21 febbraio 2002.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Lo stesso Ministero puo' chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
Art. 6.
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.
 
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