Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004 |
Valutazione dell'ipotesi di accordo tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa e Cisal-Ricerca sul personale dell'Enea. (Deliberazione n. 04/38). |
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LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Nel procedimento pos. 16491, su proposta del Commissario Lippolis; Premesso: 1. che in data 18 luglio 2003 e' stato trasmesso alla Commissione il testo dell'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca, concernente le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale non dirigente dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente; 2. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il precedente accordo sottoscritto in data 12 giugno 1996 dall'Enea con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 97/668 del 16 ottobre 1997; 3. che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il testo dell'ipotesi di accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere; 4. che, in data 3 novembre 2003 e 10 novembre 2003 sono rispettivamente pervenuti i pareri favorevoli dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) e dell'Unione nazionale consumatori; Considerato: 1. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta sottoscritta dall'Aran che rappresenta l'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali che comprende la maggior parte delle organizzazioni sindacali presenti nel settore; 2. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la predetta ipotesi di accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili (art. 2) e le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3); 3. che l'ipotesi di accordo prevede le modalita' di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive (art. 4, commi 1 e 3), nonche' con la previsione di un intervallo minimo di 48 ore tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 3, lettera d); 4. che in base alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003 anche l'astensione dal lavoro straordinario e' considerata sciopero e deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra regola ivi contemplata; 5. che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul preavviso, sulla revoca dello sciopero e sull'obbligo di comunicazione agli utenti (art. 4, comma 2); 6. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'ipotesi di accordo sul punto, deve intendersi che e' fatto divieto di proclamare con un'unica proclamazione piu' azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avra' ad oggetto una sola azione di sciopero; 7. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata, tuttavia tale termine e' direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 8. che l'accordo contiene altresi' il divieto di proclamazione di forme anomale o surrettizie di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4, comma 3, lettera d); 9. che infine l'accordo in esame contiene correttamente l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che, conseguentemente, e' previstauna apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima; 10. che pertanto, con le precisazioni interpretative dei precedenti considerato, l'ipotesi di accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali. Valuta idonea: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale non dirigente dell'ENEA, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca. Dispone: la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro della funzione pubblica, all'Aran, alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e alle Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca.
Roma, 26 febbraio 2004.
Il presidente: Martone |
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