Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100
Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario, e' il seguente:
«4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalita' di
coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n.
258.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51: «Disposizioni
urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione
clandestina e garanzie per soggetti colpiti da
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2002, n. 82, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 2002, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 2002, n. 133.
- La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199,
supplemento ordinario.
- Il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211, e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002,
n. 240.
- Il testo del comma 1 dell'art. 2-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
e' il seguente:
«Art. 2-bis (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio). - 1. E' istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
- Il testo del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' il seguente:
«3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunita', per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'art. 3, comma
1».



 
Art. 2.
Attivita' del gruppo tecnico
1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresi' alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
 
Art. 3.
Attivita' della struttura
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.
2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.
3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti altresi' assegnate in via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche' agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998».
- Il testo del comma 1-quater dell'art. 32 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta). - 1-quater. Il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all'art. 3, comma
4.».
- Il testo del comma 8, lettera a), dell'art. 1 del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002,
n. 240, e' il seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di
permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;».



 
Art. 4.
Ulteriori modalita' di coordinamento
1. La struttura assicura il coordinamento tra le attivita' del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
 
Art. 5.
Disposizione finale
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362
 
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