Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 15 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in societa', associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di societa' di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38:
"Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati
sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un
codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in
modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le
norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione".
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati":
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.".
"Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte dall'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) ed u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, reca: "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 27 marzo 1999, n. L 83, reca modalita' di
applicazione dell'art. 93 del trattato CE.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica
ed abroga taluni regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del II regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
"Art. 17. - Le zone svantaggiate comprendono:
zone di montagna (art. 18),
altre zone svantaggiate (art. 19) e
zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art.
20).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 2002, n. 30, reca: Regolamento di
semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini
previdenziali.".
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una

fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".



 
Art. 2.
Societa' agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.



Note all'art. 2:
- L'art. 2135 del codice civile e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590:
"Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o
di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed
il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in

aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta
giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817:
"Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.".
- Si riporta il testo dell'art. 2188 del codice civile:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.".



 
Art. 3.
Imprenditoria agricola giovanile
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente:
"4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni.".
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro".
3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e' attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999.
"2. L'aiuto al primo insediamento puo' comprendere:
a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile
figura nell'allegato;
b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a
copertura delle spese derivanti dal primo insediamento;
l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale
abbuono non puo' essere superiore al valore del premio
unico.
Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di
servizi di consulenza agricola correlati al primo
insediamento della loro attivita' puo' essere accordato per
un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno
maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non
superiore a 30.000 EUR.".
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, reca: "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174,
reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 96 (Interessi passivi). - 1. La quota di
interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive
accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano
per il loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal
loro concorso alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si
computano nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178:
"Art. 5 (Monitoraggio dei crediti di imposta). - 1. I
crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
legge sono integralmente confermati e, fermo restando
quanto stabilita' dagli articoli 10 e 11, possono essere
fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. I soggetti
interessati hanno diritto al credito di imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite,
per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano
interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che
utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del
decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
la spontanea restituzione degli importi indebitamente
utilizzati.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria
sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo, dell'art. 15 della legge
15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 15 (Accordi in materia di contratti agrari). - 1.
Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti
dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il
ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei
giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso
d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa
di 51,65 euro.
2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora
sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione
dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte
dell'interessato all'agevolazione.



 
Art. 4.
Norme sulla vendita di prodotti agricoli
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere le
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio eletronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizionid i cui al decreto legisaltivo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2
miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del
divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via
telematica dal produttore e da consorzio fra produttori
ovvero da organismi e associazioni di promozione degli
alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della
provincia della zona tipica di produzione. Gli esercizi di
somministrazione e di ristorazione sono considerati
consumatori finali.».



 
Art. 5.
Attivita' agromeccanica
1. E' definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresi' ricomprese nell'attivita' agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
 
Art. 6.
Organizzazioni di produttori
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».
3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.».
6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorita' nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformita' con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».
10. Le Regioni hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e' ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 26 (Organizzazioni di produttori). -1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate
hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la
produzione degli associati. Sino all'emanazione delle
delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta
e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia
direttamente che in nome e per conto dei soci;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la
qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
la biodiversita';
d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei
rapporti economici con gli associati nella determinazione
dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di
rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate devono assumere una
delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da
societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa'
cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita' esterne di cui all'art.
2612 e seguenti dei codice civile o societa' consortili di
cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da
imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto
e ove non diversamente disposto dalla normativa
comunitaria, le organizzazioni di prouttori che ne facciano
richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione,
commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate
dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione
oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di
esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria
produzione direttamente dall'organizzazione con facolta' di
commercializzare in nome e per conto dei soci fino al
venticinque per cento del prodotto;
4) versare contributi finanziari per la
realizzazione delle finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un
triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di
almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo
democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma
delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento
dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per
il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare
di rappresentare un numero minimo di produttori ed un
volume minimo di produzione commercializzabile per il
settore o il prodotto per il quale si chiede il
riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
confezionamento, la preparazione, la commercializzazione
del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata alle finalita'
istituzionali.
5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle
organizzazioni dei produttori, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' per il controllo e per la
vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di
accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del
decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di
produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre
1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una
delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli
aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente
sono concessi in proporzione alle spese reali di
costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le
associazioni non adottino le predette delibere le regioni
dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le
formalita' posti in essere ai fini della trasformazione
sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi,
all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un
milione
7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le
organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare
accordi con imprese di approvvigionamento o di
trasformazione, destinati a riassorbire uno temporanea
sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle
organizzazioni di produttori agricoli si estendono in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le
modalita' con le quali le organizzazioni di produttori
possono richiedere ai produttori un contributo destinato al
fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di
attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui
al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 27 (Requisiti delle organizzazioni di
produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori devono,
ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo
di produttori aderenti come determinati in relazione a
ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume
minimo di produzione effettivamente commercializzata
determinato nel tre per cento del volume di produzione
della regione di riferimento. Il numero minimo di
produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per
ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore,
nonche' la percentuale di cui all'art. 26, comma 3, lettera
a), numero 3, sono modificati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
possono ridurre nella misura massima del cinquanta per
cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento
siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa
comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente
il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci
ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della
normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione
commercializzata dalla organizzazione di produttori sia
certificata biologica ai sensi della vigente normativa;
c-bis) per particolari situazioni della realta'
produttiva, economica e sociale della regione.».



 
Art. 7.
Conservazione dell'integrita' fondiaria
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.".



Note all'art. 7:
- Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica
ed abroga taluni regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 161, reca
disposizioni generali sui Fondi strutturali.
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis, commi 1 e 2,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97:
"1. Nei territori delle comunita' montane, il
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a
coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo
principale che si impegnano a costituire un compendio unico
e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci
anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I
terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti in compendio unico ed entro i limiti della
superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono
considerati unita' indivisibili per quindici anni dal
momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere
frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o
per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono
essere compresi per intero nella porzione di uno dei
coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano
congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende
anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino
fondiamo promossi da regioni, province, comuni e comunita'
montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma
1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli
interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle
imposte dovute.".
- La legge della provincia autonoma di Bolzano
28 novembre 2001, n. 17, pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51
dell'11 dicembre 2001, supplemento n. 1, reca norme sul
maso chiuso.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1° luglio 2002, n. 743, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2002, n. 183, reca: "Approvazione della deliberazione del
commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31,
concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno
Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata
delle controversie di competenza AGEA".



 
Art. 8.
Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, e' riportato all'art. 2.
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e' riportato all'art. 2.



 
Art. 9.
Ricomposizione fondiaria
1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.



Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274,
reca: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.».
- Il testo dell'art. 2188 del codice civile e'
riportato all'art. 2.



 
Art. 10.
Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro e' dovuta in misura fissa.
 
Art. 11. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa
1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di societa' cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla societa' i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.
 
Art. 12.
Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
 
Art. 13.
Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, e' integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attivita' agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attivita' agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal
30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 1 e
dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive
modificazioni:
«Art. 18 (Elementi del sistema integrato). - 1. Il
sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle
agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione
dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 21;
d) le domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell'identita'
degli agricoltori che presentano domande di aiuto».
«Art. 21 (Sistema di identificazione e di registrazione
dei diritti all'aiuto). - 1. Il sistema di identificazione
e di registrazione dei diritti all'aiuto e' costituito in
modo da consentire l'accertamento dei diritti nonche'
verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il
sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema consente la consultazione diretta e
immediata, tramite l'autorita' competente dello Stato
membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni
civili e/o campagne di commercializzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed
ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto
dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto
aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di dati
sensibili:
a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni
individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
b) le aziende di cui all'art. 1, comma 1, ed i
soggetti dalle stesse delegati.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
«Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza
agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola"
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni
di coltivazione e di produzione, delle domande di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e
controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo
attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge
30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1.
E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore",
di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento
cartaceo ed elettronico.
2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e'
rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a
domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda
iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo
ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la
riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di
lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta,
l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del
1997, in materia di formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a
consentire il riconoscimento univoco del titolare e
l'esercizio delle funzioni abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione,
documentazione, controllo e certificazione degli accessi al
sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle
Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo
regolamento di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). -
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della
carta d'identita' elettronica, del documento d'identita'
elettronico e della carta nazionale dei servizi sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di canattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto
cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n.
39, reca: «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione.».
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 21 ottobre 2003, n. L 270,
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del regolamento (CE)
n. 1782/2003, e successive modificazioni:
«Art. 19 (Banca di dati informatizzata). - 1. Nella
banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna
azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.
Questa banca dati consente, in particolare, la
consultazione diretta e immediata, tramite l'autorita'
competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni
civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire
dall'anno 2000.
2. Gli Stati membri possono creare banche dati
decentrate, a condizione che le banche stesse e le
procedure amministrative per la registrazione e la
consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo
nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra
loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.».



 
Art. 14.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalita' prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
n. 1782/2003, e successive modificazioni:
"Art. 22 (Domande di aiuto). -1. Per i pagamenti
diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore
presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:
tutte le parcelle agricole dell'azienda;
il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto;
ogni altra informazione richiesta dal presente
regolamento o dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di
aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano
rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri
distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici
determinate nell'anno precedente e forniscono materiale
grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.
3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica
domanda di aiuto copra piu' di uno o la totalita' dei
regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri
regimi di sostegno.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, reca: "Codice in materia
di protezione dei dati personali".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173:
"4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.".
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, e' riportato nelle note all'art.
13.
- Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni:
"2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69,
70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali istituito
ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine e, dall'altro, ai
sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del
17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli ovini e dei
caprini.".
- La direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102 del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 5 dicembre 1992, n. L 355, e' relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 11 agosto 2000,
n. L 204, istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che
abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137,
reca: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali in data 18 dicembre 2002 riguarda i compiti
attribuiti ai Centri di assistenza agricola (CAA) in
materia di esigibilita' delle domande e delle dichiarazioni
presentate dagli utenti.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e'
riportato nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450:
"4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni
ed alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di
conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le
foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede
alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio,
anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema
informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini
del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle
aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari.
Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi
informativi e statistici in agricoltura, con funzioni
consultive in materia di programmazione, coordinamento e
verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti

esperti nelle discipline di informatica e statistica e
coordinato dal responsabile dei servizi informativi
automatizzati, di cui all'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali determina, con proprio decreto di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, l'indennita' spettante ai
componenti del nucleo.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194:
"Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.".
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). - 1. Le
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni
sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per
via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di
gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni
telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile
2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e
di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via
telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei
prezzi, edito dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
cessano di avere applicazione nei confronti delle
contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.".
- L'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
europea elenca i prodotti cui si applicano le disposizioni
degli articoli del Trattato relativi all'agricoltura.
- Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del
14 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 24 luglio 1992, e' relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari.
- Il regolamento (CE) n. 692/2003, del Consiglio
dell'8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 17 aprile 2003, n. L 99, modifica
il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, reca:
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.".
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca:
"Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.".
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni:
"Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n.
3;
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non
superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi
agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo
degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non
permanente.".



 
Art. 15. Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento
normativo in materia fiscale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole). - 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:»;
b) alla lettera b):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:»;
2) al primo capoverso le parole: «Art. 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 56-bis» e le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;
3) al secondo capoverso le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;
4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 73»;
c) alla lettera c):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: «articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 67» e le parole: «dell'articolo 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56-bis».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
«Art. 18-bis (Scritture contabili delle imprese di
allevamento). - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di
cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono
attivita' di allevamento di animali devono tenere un
registro cronologico di carico e scarico degli animali
allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento,
con l'indicazione degli incrementi e decrementi
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art.
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate
oltre il limite di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b),
il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al
reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie
eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per
cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il
reddito e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni";
c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2,
per le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i),
poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le
percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma
non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80".».



 
Art. 16.
Crediti in discussione presso la Camera arbitrale
1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.



Nota all'art. 16:
- I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, sono riportati
nelle note all'art. 7.



 
Art. 17
Promozione del sistema agroalimentare italiano

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la societa' per azioni "BUONITALIA", partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella societa' per azioni "BUONITALIA", nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla societa' BUONITALIA l'esercizio di attivita' strumentali al perseguimento di finalita' istituzionali attinenti con gli scopi della medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonche' per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488:
"4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e
la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il
compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche
italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno
parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla
composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge
anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499:
"Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
si provvede al riparto delle suddette disponibilita'
finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
"Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella
definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.".



 
Art. 18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi
alimentari
1. L'AGEA quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.".
3. Per lo svolgimento delle attivita' di controllo di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.".
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del codice penale", sono aggiunte le seguenti: ", nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 18:
- I riferimenti del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003 sono riportati nelle note
all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del
4 gennaio 1985:
"1. Lo Stato membro interessato trasmette alla
Commissione, al piu' tardi il 31 maggio di ogni anno, la
contabilita' di gestione della campagna precedente,
accompagnata dal rapporto dell'autorita' dello Stato membro
incaricata del controllo di tale agenzia.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 14 maggio 2001, n. 223, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento
di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente
la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda
il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione
di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del
30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si
applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal
regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio
1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di
stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che
omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio
dell'attestazione relativa ad ogni operazione di
trasformazione delle olive ai sensi della decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini
dell'aiuto previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da
ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore
di cui all'art. 10, paragrafo 1, del citato regolamento
(CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la
presentazione agli organismi competenti della dichiarazione
o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso
regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di
olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al
produttore di olio in caso di violazione dell'art. 10,
paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al
titolare di stabilimento di trasformazione di olive da
tavola per la mancata comunicazione dei dati ed
informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001.
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di
sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha
ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie
olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30,
paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del
30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato,
all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del
17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai
relativi regolamenti di applicazione, tali da non
determinare la revoca del riconoscimento prevista dal
regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio
1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire nove milioni.
7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi previsti
dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative
sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto
dei proventi delle predette sanzioni.".
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185,
reca: "Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni dell'art. 2 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3,
10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro milleseicento a euro
novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro
tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti
per territorio.
4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta
all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione
delle sanzioni amministrative.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3 - 1. I funzionari che effettuano i controlli di
cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai
sensi dell'art. 357 del codice penale, nonche', nei limiti
del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di
cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di
polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del
codice di procedura penale.".



 
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