IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, e in particolare l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, stabilisce criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 3, commi 2 e 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo alle modalita' di imputazione degli oneri derivati da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996, recante prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali; Considerato che nella prospettiva di liberazione del mercato energetico nazionale i clienti finali che sono localizzati in territori insulari caratterizzati da assenza di collegamenti o da collegamenti insufficienti con le reti nazionali dell'energia e del gas possono non trarre vantaggio dai benefici del nuovo mercato concorrenziale ed essere pertanto penalizzati per quanto concerne i prezzi dell'energia elettrica; Considerato che la situazione di cui sopra ha incidenza soprattutto sulle imprese caratterizzate da produzioni ad alta intensita' energetica che debbono confrontarsi sui mercati internazionali e che tali imprese possono essere definite come le imprese attive nella produzione e lavorazione di alluminio, piombo, zinco e argento, con consumi superiori allo 0,1 GWh per anno; Ritenuta l'opportunita' di stabilire un criterio integrativo per la determinazione delle tariffe dell'elettricita' da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, definendo norme transitorie fino al superamento delle citate condizioni di assenza o carenza di collegamenti e comunque applicabili non oltre il 1° luglio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione dei criteri di cui alla lettera c), art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad estendere il trattamento di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 alle forniture di energia destinate alla produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas. 2. Il trattamento tariffario previsto al comma 1 e' transitorio, termina con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il 30 giugno 2007. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 322 |