Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 febbraio 2004 |
Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio dei 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale; Visto l'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del predetto regolamento n. 1177/2002 ed ha previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano stabilite le modalita' di concessione del contributo di cui al regolamento medesimo; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990 come richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 564/93 convertito; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 maggio 2000 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, recante criteri di priorita' per la concessione di contributi all'industria cantieristica; Considerato che lo stanziamento disposto dall'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' limitato al solo anno 2004 e che, pertanto, le procedure di concessione ed erogazione del contributo devono essere strutturate in modo da consentire l'utilizzo delle relative risorse, prevedendo quindi la corresponsione del beneficio in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea fidejussione, e la mera verifica, a lavori ultimati, dell'importo del contributo corrisposto ai fini dell'eventuale concessione del saldo del contributo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed in particolare l'art. 3; Considerato che i benefici di cui all'art. 4, comma 153, della legge n. 350/2003, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento; Considerato che, con nota prot. N00037 del 14 gennaio 2004 e' stato notificato all'esecutivo comunitario il regime di aiuti di cui all'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Considerato altresi' che e' in corso, presso i competenti servizi della Commissione europea, l'esame del predetto regime di aiuti e che, conformemente all'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 659/1999, agli aiuti in questione non puo' essere data esecuzione prima che la Commissione medesima abbia adottato - o sia giustificato ritenere che abbia adottato - una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi; Atteso che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti in esame e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'esecutivo comunitario ed all'eventuale imposizione da parte del medesimo di condizioni e/o limitazioni alle misure previste; Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario; Decreta: Art. 1. 1. Per le iniziative di costruzione delle navi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, commesse in base a contratti definitivi firmati nel periodo di riferimento di cui all'art. 4 del regolamento medesimo e rispondenti ai requisiti, alle condizioni ed alle disposizioni poste da detto regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo pari al 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate devono, a pena di inammissibilita' al beneficio, presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per i nuovi contratti, entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi. 3. Alle procedure attinenti il contenuto e la documentazione da presentare a corredo delle istanze, il calcolo ed ogni altro aspetto attinente la concessione del contributo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 nonche', in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 1990, fatte salve le disposizioni specifiche del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Alla corresponsione del contributo di cui all'art. 1 si procede mediante concessione e pagamento diretto del beneficio all'impresa di costruzione navale che realizza l'iniziativa, in un'unica soluzione, a lavori iniziati, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del contributo per mancato completamento dei lavori entro i termini previsti dall'art. 2, comma 4, del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 ovvero per riduzione dell'importo del contributo stesso in sede di determinazione definitiva. 2. A lavori ultimati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina in via definitiva il contributo, ai fini della concessione di un'eventuale maggiorazione del medesimo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza. 3. Nei casi di riduzione del contributo, cosi' come nei casi di decadenza e di rinuncia totale e parziale da parte dell'impresa interessata, le somme percepite devono essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che determina in via definitiva il contributo ovvero che pronuncia la decadenza o prende atto della rinuncia, aumentato di due punti. Art. 3 1. I benefici di cui all'art. 1 sono concessi alle iniziative per le quali sia presentata l'istanza secondo l'ordine di priorita' di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 maggio 2000 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, prescindendo, tuttavia, dalla soglia minima del 25% di avanzamento di cui all'art. 1, comma 1, di detto decreto. Art. 4 1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'esecuzione del presente decreto e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle misure in esso previste nonche' alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 202 |
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