Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 marzo 2004 |
Riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di prodotti esplodenti. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'energia e le risorse minerarie
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave", ed in particolare il Titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128", modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo, nonche' il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, in data 28 aprile 2003, con il quale il canone annuo per l'iscrizione all'elenco suddetto stato determinato in Euro 50 per ciascun prodotto e per ciascun fabbricante o importatore; Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie in data 21 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 40 del 18 febbraio 2004, per l'approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive" al 31 dicembre 2003; Viste le istanze presentate dalla Societa' Palmarini Augusto & C. in data 18 febbraio 2004 finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive dei due esplosivi di cui all'art. 1; Considerato che la documentazione e la certificazione presentate dalla Societa' Palmarini in allegato alle predette istanze attestano la conformita' dei suddetti esplosivi ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 21 aprile 1979; Avendo di conseguenza valutato superfluo eseguire le prove di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1979 in quanto l'organismo tedesco BAM, notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE, attesta i risultati delle prove sui prodotti in questione eseguite nell'ambito della procedura prevista per l'esame CE del tipo per l'apposizione del marchio CE; Visto il versamento di Euro 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle Attivita' Produttive, effettuato dalla Societa' Palmarini con quietanza della tesoreria provinciale di Lecce in data 23 marzo 2004 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2004; Vista la comunicazione con la quale la Societa' Medex segnala l'erronea trascrizione, nell'elenco dell'allegato I al decreto in data 6 febbraio 2004 «Riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di prodotti esplodenti, per i prodotti n. 16 (MDX-DED-U) e n. 17 (MDX-DEP-U); Avendo verificato tale effettiva erronea trascrizione che deve pertanto essere corretta come indicato all'art. 2; Viste le comunicazioni del 26 gennaio 2004 e del 16 febbraio 2004 con le quali la Societa' UEE Italia S.r.l. chiede che l'esplosivo Riogel 2 (riconosciuto idoneo per l'impiego nelle attivita' estrattive con il codice MAP 1Ab 0231) sia iscritto nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive con la nuova denominazione di Riogel Troner (come da marchio CE rilasciato dall'organismo spagnolo LOM notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE) e di mantenere, per esigenze operative, la denominazione originaria per l'esplosivo in questione fino al 31 dicembre 2004; Valutato necessario tutelare gli utilizzatori del prodotto in questione sia con la denominazione originaria che con la nuova, come indicato nell'art. 3; Decreta: Art. 1. 1. Gli esplosivi «Amonal» e «Kamniktit E 1», prodotti dalla Societa' Kik d.d. di Kamnik (Slovenia - codice della Societa' KAM) ed intestati alla Societa' importatrice Palmarini Augusto & C. (codice della Societa' PAL), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive. 2. Gli esplosivi di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive nella classe 1Aa e agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attivita' produttive (MAP):
===================================================================== N. |Denominazione originale |Codice M.A.P. |Produttore/Importatore ===================================================================== 1 |Amonal |1Aa2199 | KAM (import PAL) 2 |Kamniktit |1Aa2200 | KAM (import PAL) |
| Art. 2. 1. I prodotti elencati ai numeri 16 e 17 dell'elenco dell'allegato 1 al decreto ministeriale 6 febbraio 2004 «Riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di prodotti esplodenti» sono modificati come segue:
===================================================================== N.|Denominazione originale |Codice M.A.P.|Produttore/Importatore ===================================================================== |MDX-DED-HU. Tempi da 1 a 16, | | |18, 20, 22, 24 con intervallo| | 16|di 250 ms e 500 ms. |2Bc3011 | ADC (import. MDX) --------------------------------------------------------------------- |MDX-DEP-HU. Tempi da 1 a 12 | | 17|con intervallo di 500 ms. |2Bc3012 |ADC (import. MDX) |
| Art. 3. 1. Il prodotto individuato dal codice MAP 1Ab0231 e' modificato come segue:
===================================================================== N.|Denominazione originale |Codice M.A.P.|Produttore/Importatore ===================================================================== |Riogel Troner (fino al | | |31-12-2004 puo' essere | | |impiegato con la | | 20|denominazione di Riogel 2) |1Ab0231 | UEE (import. UEI)
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2004
Il direttore generale: Garribba |
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