Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 30 marzo 2004 |
Verifica della qualita' del servizio postale nel primo semestre 2003. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorita' di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualita'; Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualita' del servizio postale; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualita' sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003; Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non e' ancora concluso; Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla gia' menzionata societa' IZI, riguardante il periodo 1° febbraio 2003-30 giugno 2003; Accertate la regolarita' delle procedure adottate dalla societa' IZI e la validita' dei risultati delle verifiche effettuate; Considerato, in particolare, che la gia' citata deliberazione del 15 gennaio 2003 non e' suscettibile di ricevere applicazione che per i servizi svolti dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la conseguenza che i dati attinenti al mese di gennaio 2003 devono essere espunti dalla rilevazione semestrale di riferimento; Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualita' del servizio postale; Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entita', nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo piu' applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso e' ormai scaduto; Adotta la seguente deliberazione: Art. 1. 1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualita':
===================================================================== |J+3 |J+4 |J+5 ===================================================================== Parametri di qualita' |92,0% |97,0% |99,0% Risultati conseguiti* |93,7% |97,7% |99,1% Scostamento |1,7% |0,7% |0,1%
* I risultati comprendono lo standard di precisione. |
| Art. 2. 1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualita':
===================================================================== |J+1 |J+2 |J+3 ===================================================================== Parametri di qualita' |87,0% |98,0% |99,0% Risultati conseguiti* |87,0% |97,9% |99,3% Scostamento |0,0% |-0,1% |+0,3%
* I risultati comprendono lo standard di precisione. |
| Art. 3. 1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la societa' Poste Italiane nel primo semestre dell'anno 2003 ha rispettato gli indici di qualita' del servizio postale ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, infrazione che si da' atto non essere, almeno allo stato, sanzionabile. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2004
Il Ministro: Gasparri |
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