Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 aprile 2004 |
Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2004, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). |
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IL DIRETTORE dell'ex unita' operativa autotrasporto internazionale di cose A.P.C. 3
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante «Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000; Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2002 recante «Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002; Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei Ministri CEMT a Praga il 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali; Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per l'uso delle autorizzazioni C.E.M.T.» approvata dal Consiglio dei Ministri C.E.M.T. a Lisbona il 29-30 maggio 2001; Visto il documento CEMT/CS/TR(2003)18 del 12 novembre 2003 contenente la distribuzione delle autorizzazioni C.E.M.T. per il 2004 fra i vari paesi aderenti; Vista la nota del Segretariato CEMT del 17 luglio 2003 con la quale e' stato introdotto il limite delle sei settimane nell'utilizzo delle autorizzazioni C.E.M.T. al di fuori del territorio del Paese di immatricolazione; Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T. e sul libretto dei resoconti dei viaggi; Premesso che alcune autorizzazioni C.E.M.T. non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia, il contingente italiano di autorizzazioni C.E.M.T. per l'anno 2004 e' stato mantenuto a 379 autorizzazioni cosi' formate: 241 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»; 4 autorizzazioni di tipo «breve durata» (4\times 12 = 48) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2» valide anche per la Grecia; 134 autorizzazioni annuali utilizzabili almeno con veicoli «euro 3» di cui soltanto 96 sono valide anche per l'Austria e 62 valide anche per la Grecia; Considerato che, 35 autorizzazioni del sopraindicato contingente non sono state rinnovate nel 2004 alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (13) o perche' scarsamente utilizzate nel 2003 (22); le stesse restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria cosi' ripartite a seconda delle rispettive limitazioni: 3 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; 24 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»; 7 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»: 1 «breve durata» (1\times 12) non valida in Austria ed utilizzabili almeno con veicolo «euro due». Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le imprese concorrenti, per essere ammesse alla graduatoria, devono totalizzare almeno 150 punti; Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni C.E.M.T., le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione C.E.M.T. da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni C.E.M.T. di cui possono essere titolari; Tenuto conto che ai sensi del comma 1-quater dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni C.E.M.T., «valide Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo; b) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia; Considerato invece che non si puo' tener conto del requisito «titolarita' di ecopunti» in quanto non vi sono imprese titolari di assegnazione di punti per il transito in Austria, perche' gli stessi non sono stati attribuiti gli Stati membri; Tenuto conto che, ai sensi del comma 1-quinquies del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni C.E.M.T. «non valide Austria» vengono assegnate in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro a partire dalla prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri; e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere piu' conto del divisore. Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, sulla ripartizione delle autorizzazioni C.E.M.T. disponibili; Esaminate le 130 domande presentate; Decreta: Art. 1. E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2004, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. |
| Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, 35 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono cosi' ripartite: 3 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; 1 «breve durata» (1\times 12) non valida in Austria ed utilizzabile almeno con veicolo «euro due»; 24 non valide in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro due»; 7 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre». |
| Art. 3. Le 3 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti dal comma 1-quater dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 cosi' come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto. |
| Art. 4. Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera D) secondo i motivi dell'esclusione. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2004 Il direttore: Lobina |
| Elenco n. 1
----> vedere Elenco da pag. 33 a pag. 34 della G.U. <---- |
| Elenco n. 2
----> vedere Elenco da pag. 35 a pag. 36 della G.U. <---- |
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