Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 aprile 2004 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino; Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 marzo 2004; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento; Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 9 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo. La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
===================================================================== Denominazione della prova | Norma/metodo ===================================================================== |Reg. CEE 2676/90, All. capitolo |13, punto 5.2 (Gazzetta Ufficiale Acidita' totale |CEE L 272 del 3 ottobre 1990) --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90, Allegato, |Cap. 14 (GU CEE - L 272 3 ottobre Acidita' volatile |1990) pag. 84-87 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90, All. capitolo |25, metodo rapido punto 2.3 |(Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del Anidride solforosa |3 ottobre 1990) --------------------------------------------------------------------- |Ministero dell'agricoltura e |foreste - Metodi ufficiali di Determinazione degli zuccheri |analisi per i mosti, i vini e gli riduttori |aceti, Ed 1958, pag. 52-53 --------------------------------------------------------------------- |M.A.F. D.M 12 marzo 1986 Liv - |Metanolo par. B Metodo GC (Gazz. |Uff. Suppl. Ordin. n. 161 del |14 luglio 1986), n. LIV, Determinazione del metanolo |pag. 164-167 parte B --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE n. 26/76 del 1990, |Allegato Cap. 22, Gazzetta |Ufficiale CEE L 272 del 3 ottobre Determinazione dell'acido sorbico |1990, pag. 112-113 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90, All. capitolo 4 |(Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del Estratto secco totale |3 ottobre 1990) --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90, All. capitolo 1 Massa volumica a 20 °C e densita' |(Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del relativa a 20 °C |3 ottobre 1990) --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90, All. capitolo 3 |(Gazzetta Ufficiale CEE L 272 del Titolo alcolometrico volumico |3 ottobre 1990)
Legenda: Reg. CEE = Regolamento CEE; DM = Decreto ministeriale; G.U. = Gazzetta Ufficiale; MAF = Ministero dell'agricoltura e foreste |
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