Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2004 (vai al sommario) |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |
PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004 |
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004. |
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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avra' luogo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) vista, quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni; f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004. 2. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da Rai International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tuffi i soggetti politici aventi diritto. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. |
| Art. 2. Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, nonche' le conferenze stampa di cui all'art. 9, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 4; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. |
| Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti: a) Nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo, nonche' delle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o di almeno un consiglio regionale o provinciale. La dichiarazione di appartenenza da parte di rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla RAI e alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica; b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) nei confronti del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. 3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi: a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione e collegate ad altre, ai sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle trasmissioni alle quali partecipa la lista collegata. 4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario; 5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E 'altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. 6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2004. 8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. |
| Art. 4. Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento; 2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento. 3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta e' indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed e' specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma. 4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. 5. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. |
| Art. 5. Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche. 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici. 3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovra' essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio. |
| Art. 6. Programmi dell'accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale. |
| Art. 7. Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste
1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento europeo previste per il 12 e il 13 giugno 2004, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto. 2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune. |
| Art. 8. Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni europee previste per il 12 e 13 giugno 2004, la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto fra tre o quattro partecipanti. 2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. 3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 3, salvo il caso di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8. 5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI. 6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione. 7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive. 8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia. 10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. 11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla Direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11. |
| Art. 9. Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista
1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 8, una conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3, lettera a). 2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 3. 3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed e' trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI tra un elenco di otto giornalisti in modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il presidente, su parere unanime dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre la sostituzione di uno o piu' giornalisti. 4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa e' determinato secondo i seguenti criteri: a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e art. 8 comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e' determinato mediante sorteggio; b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere f), c) e d) del predetto art. 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e' determinato mediante sorteggio; c) sono infine trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera a) del predetto art. 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento europeo, cominciando dal piu' piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parita'. |
| Art. 10. Trasmissioni per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale. 2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. |
| Art. 11. Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione. |
| Art. 12. Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. 2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Roma, 7 aprile 2004. Il presidente: Petruccioli |
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