Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2004
Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001-2003;
Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari a 124.453.000 euro;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 26 novembre 2003;
Visti i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», nonche' all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 o di disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali di gestione e delle universita', a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Nell'utilizzo del Fondo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta priorita' di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.
2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.
 
Art. 2.
Il riparto del Fondo per l'anno 2003

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2003 e' ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2003/2004.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2004

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro, n. 3 foglio n. 76
 
----> Vedere allegato a pag. 6 <----
 
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