Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
COMUNICATO
Comunicato concernente chiarimenti sulla finanziabilita' dei debiti fuori bilancio

Premessa.
Con la circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 e con il successivo comunicato del 18 giugno 2003, la Cassa depositi e prestiti ha fornito agli enti locali mutuatari i criteri per la finanziabilita' dei debiti fuori bilancio.
Dopo un primo periodo di applicazione, risulta possibile ritornare su alcuni aspetti alla luce della casistica esaminata, anche in ragione dei principi elaborati nella successiva circolare n. 1253/03, che ha definito le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla CDP.
Le problematiche applicative emergenti riguardano:
a) i debiti derivanti da interessi e rivalutazione monetaria;
b) i debiti derivanti da risarcimento danni dovuto nel caso di occupazione d'urgenza divenuta illegittima;
c) i debiti risultanti da atto avente data anteriore al termine dell'8 novembre 2001, confermati, ovvero ridotti nell'importo, da un successivo atto con data decorrente dall'8 novembre 2001.

A) Interessi e rivalutazione monetaria.
In primo luogo, si conferma l'orientamento contenuto nella circolare CDP n. 1251/03, secondo cui la disciplina relativa ai debiti fuori bilancio, in coerenza con il principio sancito a livello costituzionale dall'art. 119, consente l'indebitamento per sostenere solo spese di investimento, pur ammettendo il ricorso allo stesso a determinate condizioni anche per le spese correnti, purche' il relativo debito sia maturato anteriormente al termine dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 (cfr. art. 41, comma 4, legge n. 448/2001).
Per debito «maturato» si intende quello riferito a spese rispetto alle quali il correlato diritto di credito presenti contestualmente i requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita'.
La compresenza di tali requisiti costituisce condizione in genere rilevabile dalla data dell'atto da cui deriva il debito (data di deposito della sentenza, data di emissione della parcella o della fattura, data di approvazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consuntivo di aziende e consorzi, ecc).
La verifica della sussistenza di tale condizione trova una peculiare applicazione nel caso di debiti costituiti da interessi e rivalutazione monetaria, la cui maturazione e', per legge, intrinsecamente e direttamente correlata allo scorrere del tempo.
Per tale tipologia di debiti, gli enti, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, possono ottenere il finanziamento, limitatamente alla quota calcolabile anteriormente a tale termine e riconosciuta come debito a norma di legge, fatte salve le specifiche indicazioni evidenziate al successivo punto B).

B) Risarcimento danni per occupazione d'urgenza divenuta illegittima.
Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, la Cassa ha adottato il criterio secondo il quale, al debito dell'ente corrisponde un diritto di credito certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui e' emesso il provvedimento conclusivo dell'esproprio (sia esso decreto, accordo bonario, sentenza).
L'importo indicato nel provvedimento - indennita' ovvero risarcimento danni - rappresenta il corrispettivo dell'investimento, cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell'ente.
Tale importo e' ammissibile a finanziamento a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, nella misura definita alla data di deposito della sentenza o alla data di adozione di altro provvedimento conclusivo della procedura espropriativa.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria, eventualmente riconosciuti in favore dell'espropriato nel provvedimento conclusivo, che ne abbia sancito il diritto alla percezione fino all'effettivo soddisfo, sono ammissibili al finanziamento secondo le seguenti modalita':
nella misura calcolabile fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze, rispettivamente adottati o depositate anteriormente all'8 novembre 2001;
nella misura calcolabile sino alla data di deposito, indipendentemente dal termine del 7 novembre 2001, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
nella misura calcolabile alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio, rispettivamente sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001, nell'ipotesi, eccezionale, che interessi e rivalutazione vengano riconosciuti dai predetti atti.
E' inoltre finanziabile quanto dovuto dall'ente nel caso di «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilita», istituto introdotto e disciplinato dall'art. 43 del testo unico sull'espropriazione per pubblica utilita' (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

C) Debiti anteriori, confermati da atti con decorrenza 8 novembre 2001.
Nella casistica esaminata sono risultate particolarmente ricorrenti alcune fattispecie, sulle quali si ritiene utile focalizzare l'attenzione.
Nel caso di sentenza esecutiva depositata anteriormente all'8 novembre 2001, cui abbia fatto seguito a far data dall'8 novembre 2001 una sentenza di grado superiore, una pronuncia emessa in sede di giudizio di ottemperanza o un atto transattivo, si distinguono le seguenti ipotesi:
a) laddove si verta nell'ambito di spese di parte corrente, e' ammesso a finanziamento l'importo nella misura liquidata dalla sentenza esecutiva di primo grado, a prescindere dall'eventuale maggiore importo risultante dalla successiva sentenza o dall'atto transattivo (e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio). Analogamente si procede nel caso in cui l'interposto appello venga rigettato e confermata la sentenza di primo grado. L'ammissibilita' al finanziamento riguarda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria eventualmente indicati in sentenza, anche l'ulteriore quota, se riconosciuta e calcolata dalla data del deposito fino a data anteriore all'8 novembre 2001;
b) laddove si verta nell'ambito di spese di investimento, e' ammesso a finanziamento l'importo superiore liquidato dalla sentenza successiva o risultante dall'atto transattivo nella misura riferibile all'investimento, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dall'8 novembre 2001, e comunque non oltre la data di deposito e nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato al precedente paragrafo B) del presente Comunicato;
c) i debiti derivanti da atti transattivi conclusi dall'8 novembre 2001, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sono ammissibili a finanziamento solo se connessi a spese di investimento e ascrivibili a taluna delle fattispecie di cui all'art. 194 T.U.E.L., nella misura comprendente per intero la spesa che ha natura di investimento, maggiorata dell'eventuale quota calcolabile anteriormente all'8 novembre 2001 per la spesa corrente, e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato al precedente paragrafo B) del presente Comunicato.
Si evidenzia, infine, la finanziabilita' delle parcelle professionali emesse anteriormente all'8 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento, depositato a decorrere dal predetto termine.

Adempimenti istruttori.
In tutti i casi in cui ricorrono richieste di finanziamento comprensive di spese aventi natura di parte corrente, la documentazione istruttoria, gia' prevista dalla circolare n. 1251/03 e dal successivo Comunicato CDP del 18 giugno 2003, dovra' essere integrata, ai fini dell'adesione, da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio, contenente la distinta dell'importo richiesto, con specifico riferimento alla quota per spese di investimento ed a quella per spese correnti.
A tale attestazione deve essere allegato l'analitico sviluppo del calcolo effettuato, ai fini della verificabilita' della sua correttezza.
Per quanto riguarda le ipotesi di riconoscimento di cui alle lettere a) e d) dell'art. 194 TUEL e' sempre necessario trasmettere, ai fini dell'adesione di massima, copia autenticata della sentenza esecutiva (per la lettera d), ove esistente).
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di riconoscimento di cui alla lettera c) dell'art. 194 TUEL, sempre ai fini dell'adesione di massima, e' necessario che la delibera consiliare di riconoscimento del debito contenga l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio della societa' partecipata dall'ente locale non presenti una perdita nell'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale (art. 3, comma 19, legge 24 dicembre 2003, n. 350).
In ogni caso, l'importo complessivamente richiesto deve trovare corrispondenza nella delibera di riconoscimento del debito.
 
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