Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 aprile 2004
Modalita' per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica. (Deliberazione n. 52/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° aprile 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visti:
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
le proposte di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica trasmesse all'Autorita' dalle imprese distributrici ai sensi dell'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 118/03 (di seguito: le proposte delle imprese distributrici);
Considerato che:
l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 118/03 stabilisce, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area, che:
a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorita';
b) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria;
l'art. 10, comma 1, della deliberazione n. 118/03 stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, le imprese distributrici trasmettano all'Autorita' una proposta per l'attribuzione su base oraria l'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
l'analisi delle proposte delle imprese distributrici ha evidenziato che l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica deve tenere conto della collocazione geografica di detti impianti sul territorio nazionale, nonche' dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione;
Ritenuto che sia opportuno stabilire le modalita' per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto delle proposte delle imprese distributrici in merito alla localizzazione geografica di detti impianti e dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione, nonche' di opportune misure di gradualita';
Delibera:

Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
ora convenzionale di accensione e' l'ora in corrispondenza della quale e' convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;
ora convenzionale di spegnimento e' l'ora in corrispondenza della quale e' convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;
decadi sono, per ciascun mese, i seguenti raggruppamenti di giorni:
a) prima decade: dal primo al decimo giorno del mese;
b) seconda decade: dall'undicesimo al ventesimo giorno del mese;
c) terza decade: dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese;
prima fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra l'ora convenzionale di accensione e le ore 24.00 dello stesso giorno;
seconda fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra le ore 24.00 e l'ora convenzionale di spegnimento;
fascia geografica e' l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;
fascia geografica centrale e' l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto;
fascia geografica occidentale e' l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
fascia geografica orientale e' l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
 
Art. 2.
Oggetto

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalita' per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica i cui punti di prelievo non sono trattati su base oraria e corrispondenti a clienti del mercato libero.
 
Art. 3.
Determinazione del profilo orario di prelievo

3.1 Il profilo orario di prelievo di energia elettrica nei punti di prelievo non trattati su base oraria relativi di impianti di illuminazione pubblica di cui all'art. 2, comma 2.1, e' posto pari, ad una potenza oraria determinata, in ciascuna decade di ciascun mese, in maniera tale che:
a) il valore della potenza oraria di prelievo della prima fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione della prima ora;
b) il valore della potenza oraria di prelievo della seconda fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione dell'ultima ora;
c) nel caso in cui siano adottate misure tecniche per la modulazione del flusso luminoso che comportino una riduzione del prelievo di energia elettrica durante la seconda fascia di accensione, il valore di cui alla precedente lettera b) sia posto uguale al 75% del valore di cui alla precedente lettera a);
d) il valore della potenza oraria di prelievo nella prima ora della prima fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
e) il valore della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora della seconda fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente lettera b) moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
f) l'energia elettrica sottesa al profilo orario di prelievo risulti pari all'energia elettrica prelevata nel mese per il quale detti profili sono determinati.
3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
3.3 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2.
3.4 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali

4.1 Fino al 31 dicembre 2004, le ore di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale e della fascia geografica orientale sono poste pari a quelle della fascia geografica centrale.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 1° aprile 2004
Il presidente: Ortis
 
Tabella 1

Ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale

----> Vedere tabella a pag. 36 <----
 
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