Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
COMUNICATO
Regolamento della formazione continua del perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (in vigore dal 1° marzo 2004).

Art. 1.
Soggetti interessati

I periti industriali, che esercitano la libera professione, hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuita' le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.
Il regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio nazionale e ai collegi ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali.
I periti industriali che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua.
 
Art. 2.
Contenuto della formazione continua

La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del perito industriale.
Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attivita' professionale del perito industriale ed in particolare le conoscenze tecnico-scientifiche, giuridiche, la sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione, la qualita', le attivita' professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni.
Deve altresi' avere ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attivita' professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. Sono compresi elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale e di giustizia anche alternativa (conciliazione ed arbitrato) ed altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione.
 
Art. 3. Attivita' che costituiscono formazione continua e quantificazione dei
crediti

Costituiscono attivita' di formazione professionale continua:
1) la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, purche' riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento;
2) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici di durata non inferiore a tre ore, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore.
L'iter formativo puo' inoltre essere assolto con l'espletamento di attivita' comunque collegate alla cultura professionale quali:
1) la docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
2) l'attivita' di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all'art. 2;
4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle discipline di cui all'art. 2;
5) la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne purche' inerenti alle discipline di cui all'art. 2, comprovata da idonea documentazione;
6) il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamenti), nelle discipline di cui all'art. 2, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle universita' statali o riconosciute;
7) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purche' dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 2, risultante da apposita attestazione; la partecipazione alle commissioni tecniche presso i collegi, gli organismi interprovinciali e il Consiglio nazionale; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione;
8) partecipazione in qualita' di commissari per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione;
9) l'attivita' professionale di particolare rilevanza;
10) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari);
11) formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attivita' professionale.
La quantificazione dei crediti e' riportata nello schema di «Attivita' di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi».
 
Art. 4.
Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire - in questa prima fase di avviamento del progetto - almeno:
dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;
venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare;
trenta crediti formativi nel corso del terzo anno solare;
e comunque non meno di sessanta nel corso dei primi tre anni, scegliendo in completa liberta' gli eventi formativi piu' rispondenti alle proprie esigenze e privilegiando le aree specifiche dell'attivita' professionale con particolare riferimento alla propria area.
 
Art. 5.
Controllo dello svolgimento della formazione

Ogni iscritto terra' a disposizione del proprio collegio un documento di autocertificazione nel quale sono cronologicamente elencate le diverse attivita' alle quali ha partecipato ed i relativi crediti acquisiti, nel corso dell'anno solare, il tutto come specificato all'art. 3.
Qualora l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovra' allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attivita' formativa, in originale o copia conforme.
La vigilanza sull'applicazione del regolamento di formazione continua e' demandata al collegio di appartenenza dell'iscritto. I collegi provinciali dovranno a tal fine istituire e pubblicizzare l'elenco degli iscritti che hanno ottenuto l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.
 
Art. 6.
Certificazione

Il perito industriale, che intende acquisire la certificazione, richiedera' al collegio la verifica del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso e' tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.
La richiesta della certificazione presentata al collegio sara' convalidata previa verifica, entro sessanta giorni, nel caso di rilievi da parte del collegio, notificati al richiedente, il termine slittera' e decorrera' a partire dalla data di deposito della regolarizzazione.
Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua e' sospeso nel caso in cui il perito industriale sia incorso in provvedimenti disciplinari.
 
Art. 7. Creazione e criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare
l'eccellenza nell'esercizio della libera professione

Il CNPI e la Fondazione Opificium intendono depositare un marchio per caratterizzare la certificazione dell'eccellenza nell'esercizio della libera professione.
Il perito industriale che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto la certificazione richiesta, e' autorizzato all'utilizzo del marchio.
 
Art. 8.
Provvedimenti

Il perito industriale, che non ottemperi all'assolvimento della formazione continua, non potra' fregiarsi del marchio e la relativa vigilanza viene demandata ai collegi.
 
Art. 9.
Aree di intervento della formazione continua

1) Discipline inerenti all'oggetto della professione del perito industriale.
2) Normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale).
3) Lingue.
4) Applicazioni informatiche.
5) Tecnologie e materiali innovativi.
6) Organizzazione.
7) Qualita', sicurezza, salute, ambiente.
8) Comunicazione.
9) Ordinamento professionale.
10) Elementi di giurisprudenza, diritto privato, pubblico, civile e penale.
11) Altre tematiche comunque funzionali all'esercizio della professione.
Ogni area di intervento puo' spaziare in argomenti di interesse generale o specifica area tematica. Il contenuto di ogni intervento formativo che si riterra' opportuno proporre fara' parte di un elenco che si sviluppera' in molteplici indicazioni e perfezionamenti. Le indicazioni piu' significative saranno prodotte dalle singole commissioni specialistiche, ma nessuna preclusione sara' fatta a proposte che giungano dai diversi livelli della categoria.
 
Art. 10. Attivita' di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

----> Vedere tabella a pag. 60 <----
 
Art. 11.
Disciplina di gestione della formazione continua

I soggetti organizzatori, dovranno garantire la regolarita' della gestione in qualita' della formazione, che puo' essere riassunta in:
1) definizione delle esigenze di formazione;
2) progettazione e pianificazione della formazione;
3) erogazione della formazione;
4) valutazione dei risultati della formazione utilizzando tutti gli strumenti cartacei o informatici, che documentino:
il soggetto formatore;
il titolo dell'intervento formativo;
la durata in ore;
il periodo di svolgimento;
i patrocini acquisiti;
la presenza e la frequenza dei partecipanti;
l'attestazione dei relatori e ogni altra informazione utile a determinare la qualita' dell'evento formativo.
I collegi per gli eventi organizzati sul proprio territorio (anche non promossi o patrocinati da CNPI/Opificium), sono tenuti a darne comunicazione preventiva al consiglio nazionale che, oltre a fissarne i crediti formativi, provvedera' alla pubblicita' degli stessi sulla stampa di categoria, al fine di consentirne la partecipazione del maggior numero di periti industriali.
Le comunicazioni dei collegi a CNPI/Opificium, al fine di ottenere una corretta valutazione dei crediti, debbono contenere per ciascun evento organizzato tutti i riferimenti sopraelencati ai punti 1, 2, 3 e 4.
 
Art. 12.
Norme di attuazione

In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il consiglio nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalita' e procedure di svolgimento delle attivita' e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.
 
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