Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 17 marzo 2004 |
Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a: «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati». (Deliberazione n. 1/04/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 marzo 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83; Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002; Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002; Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003; Vista la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorita' memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento; Visti i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonche' quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati; Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dall'approvazione del provvedimento relativo alla «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati». 2. Le modalita' di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante. 3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 17 marzo 2004 Il presidente: Cheli |
| Allegato A
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: «ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI»
Modalita' di consultazione Nell'ambito del procedimento istruttorio «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», finalizzato a definire il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalita' di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, l'Autorita' intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera. In particolare l'Autorita' invita le parti interessate a far pervenire all'Autorita' le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 5-26 dell'allegato B, nonche' alle proposte di decisione indicate nei riquadri da A a G del medesimo allegato. Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati», nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Dipartimento regolamentazione Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento Centro direzionale is. BS - «Torre Francesco» 80143 Napoli Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081/7507621. E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non e' sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalita' suesposte. Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS, i partecipanti forniscono anche la propria valutazione relativa all'impatto esterno della misura proposta. Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'audizione si terra' entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa. I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso. Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it |
| Allegato B
Proposta di provvedimento
ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI
1) Il procedimento istruttorio. 1. L'Autorita', con l'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», di seguito Piano di numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di numerazione, l'Autorita' si e' riservata di definire, con separato provvedimento, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalita' di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sopra citato. Facendo seguito a tale decisione, l'Autorita' ha avviato il procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati» con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web dell'Autorita' in data 15 settembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222. 2. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonche' le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione. 3. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Atlanet S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Tim S.p.a. e Albacom S.p.a. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha pero' ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle societa' H3G S.p.a., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Fastweb S.p.a. e The Number UK Ltd. 4. Sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento, l'Autorita', con la presente proposta, formula le proprie valutazioni ed i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento al calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalita' di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati, nonche' sulle condizioni di offerta dei servizi medesimi. Le decisioni che l'Autorita' intende proporre sono riportate nei punti da A a G. 2) Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento. 5. La delibera n. 36/02/CONS, ha disposto le modalita' ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalita' di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima delibera n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalita' pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parita' anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati. 6. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre («12») per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia, ha fornito il servizio universale definito all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche. 7. L'Autorita', in attuazione a quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di numerazione, l'arco di numerazione «12XY» per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalita' di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorita' dal codice delle comunicazioni elettroniche che prevede all'art. 15, comma 2: «L'Autorita' stabilisce il piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico». 3) Il calendario di attuazione. 8. La maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha sottolineato che la previsione di tempi certi e ragionevoli per l'apertura delle numerazioni del tipo «12XY» assume una rilevante importanza per garantire un tempestivo avvio dei servizi di informazione abbonati su tali numerazioni a beneficio sia dell'utenza sia delle imprese che gia' offrono servizi di questo tipo su altre numerazioni con uno svantaggio competitivo legato alla immediata riconoscibilita' della numerazione «12». Parimenti e' stata evidenziata la necessita' di prevedere in maniera accurata le modalita' di transizione dalla numerazione 12 all'apertura delle numerazioni del tipo «12XY», ivi incluse le forme ed i contenuti delle informative agli utenti. A tale riguardo si rileva che sono emerse posizioni discordanti in merito alla possibilita' ed opportunita' di far coesistere, anche per periodi limitati, numerazioni a due cifre (12) ed a quattro cifre ovvero i numeri 12XY che saranno attribuiti. 9. In merito al primo punto, buona parte degli operatori ritengono che l'apertura delle numerazioni debba essere effettuata nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'espletamento di tutte le attivita' di predisposizione delle reti da parte degli operatori (definizione di eventuali aspetti tecnici, modifica degli accordi di interconnessione ed implementazione degli adeguamenti di rete) ed a informare adeguatamente l'utenza ed il mercato del cambiamento in atto. Alcuni operatori stimano che, a partire dall'approvazione delle decisioni dell'Autorita', un periodo di tre mesi sia sufficiente per lo svolgimento delle sopra citate attivita' mentre altri ritengono necessario un periodo di circa sei mesi. In un caso, e' stato evidenziato che risulta necessario un periodo piu' lungo di almeno dodici mesi prima dell'apertura delle numerazioni 12XY e di ulteriori sette mesi di coesistenza tra il «12» e le numerazioni 12XY. Cio' e' stato motivato in primo luogo sulla considerazione che il numero 12 risulta noto ed utilizzato da alcuni decenni e che il passaggio alla nuova numerazione avrebbe un impatto significativo sulla clientela, che lo stesso soggetto stima in circa cinque mesi nell'ipotesi di utilizzare due cicli di fatturazione per informare la totalita' della propria utenza. Inoltre, sempre secondo lo stesso soggetto, occorre aggiungere un ulteriore tempo tecnico necessario per la modifica delle specifiche di interconnessione e l'implementazione delle relative soluzioni tecniche. 10. In merito alla fase di transizione tra numero 12 e avvio dei servizi su numerazioni 12XY, alcuni operatori ritengono impossibile la coesistenza tra numerazioni a due e quattro cifre e pertanto propongono che, a partire da una data certa, la numerazione 12 venga chiusa contestualmente all'avvio di almeno una numerazione del tipo 12XY. In un caso, viene invece evidenziato che la coesistenza debba essere consentita per almeno sette mesi, con una modalita' per la quale, alla selezione del solo numero 12, dopo un tempo prefissato l'utente invece di essere informato della chiusura di tale numerazione e della disponibilita' delle nuove numerazioni 12XY, venga instradato sull'operatore che offre l'attuale servizio 12. Successivamente a tale periodo, il medesimo soggetto ritiene che debba essere prevista, per almeno dodici mesi, una fonia che informi l'utente della chiusura del 12. Relativamente alle comunicazioni all'utenza finalizzate all'informazione sul passaggio da 12 a 12XY, la maggior parte degli operatori ritiene che, antecedentemente all'avvio delle numerazioni 12XY, devono essere fornite all'utente che accede al servizio 12 informazioni in modalita' «neutra» ovvero che non indichino la numerazione 12XY che sara' assegnata ad un particolare operatore. Cio' garantirebbe che l'avvio delle nuove numerazioni avvenga in una situazione di trasparenza e di non discriminazione, a garanzia di tutti gli operatori che intendono avviare tali servizi. Un'informativa con le modalita' analoghe, sempre secondo gli stessi operatori, dovrebbe essere inserita nelle comunicazioni alla clientela. 11. Tenuto conto delle posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, l'Autorita' ritiene opportuno che l'introduzione delle nuove numerazioni 12XY avvenga nel rispetto di un periodo di transizione finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dell'utenza che, utilizzando da tempo il servizio a due cifre, deve essere adeguatamente informata sulla cessazione dell'erogazione del servizio su tale codice e sul contestuale avvio delle nuove numerazioni 12XY. A tale proposito, l'Autorita' ritiene altresi' opportuno, al fine di fornire ampia e chiara informativa alla clientela e garantire una sostanziale parita' tra tutti i soggetti che intendono fornire servizi su tali numerazioni, che la transizione avvenga senza prevedere un periodo di coesistenza tra numerazioni a due ed a quattro cifre, ferma restando l'adozione di opportune cautele per informare i clienti che continueranno a selezionare la numerazione 12 successivamente all'avvio dei 12XY. Infatti, le recenti esperienze nelle modifiche al Piano di numerazione hanno mostrato che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni puo' generare incertezza e confusione tra gli utenti. A tale riguardo, risulta necessario che tutti gli operatori contribuiscano a garantire, con ogni mezzo, una corretta informazione all'utenza sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'apertura delle numerazioni 12XY. L'Autorita' ritiene opportuno che i messaggi fonici da introdurre sulla numerazione 12 informino l'utenza sul passaggio in atto senza fare riferimento a specifiche numerazioni 12XY che saranno utilizzate da Telecom Italia o da altri operatori. Analoghe modalita' dovranno essere seguite per le informazioni fornite attraverso la fattura telefonica. 12. Il periodo transitorio in questione ha anche lo scopo di permettere l'espletamento di tutte le attivita' tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12XY e per assicurare il raggiungimento delle stesse da parte di tutti gli utenti indipendentemente dalla rete di appartenenza. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che, configurandosi la numerazione 12XY come numerazione non geografica, siano gia' disponibili le necessarie normative tecniche nonche', nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, le procedure per l'apertura di numerazioni non geografiche in capo allo stesso operatore ed a quelli interconnessi. Il periodo transitorio dovra' pertanto assumere una durata limitata e ragionevole, in quanto l'Autorita' ritiene indispensabile far beneficiare gli utenti nel piu' breve tempo possibile degli effetti legati al raggiungimento di un regime di piena concorrenza in termini di qualita' e quantita' delle offerte disponibili per i servizi di informazione abbonati, garantendo ai soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del codice delle comunicazioni, l'utilizzo di numerazioni similari nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 13. L'Autorita' ritiene quindi che un periodo di sei mesi dalla adozione finale del provvedimento sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY sia ragionevole ed adeguato a contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate. Infatti da una parte si ritiene possibile procedere ai necessari adeguamenti entro tale periodo e dall'altra tale durata permette una corretta informativa a tutta l'utenza sia attraverso i normali canali pubblicitari sia attraverso la fattura telefonica. Cio' premesso si ritiene che l'avvio operativo delle numerazioni 12XY possa essere stabilito a partire dal 1° gennaio 2005. A. L'Autorita' esprime pertanto l'orientamento di: A1. Garantire l'apertura delle numerazioni 12XY a partire dal 1° gennaio 2005, con la contestuale cessazione dell'offerta di informazioni abbonati sulla numerazione 12; A2. Richiedere a Telecom Italia, nei quattro mesi antecedenti tale data, di informare gli utenti che accedono alla numerazione 12 in merito alla possibilita' di accedere, dal 1° gennaio 2005 ai servizi di informazioni abbonati offerti sulle numerazioni 12XY. Tale messaggio non deve riportare indicazioni in merito ad una o piu' numerazioni specifiche assegnate alle imprese; A3. Richiedere a tutti gli operatori di fornire alla propria utenza, attraverso le fatture ed i servizi di customer care le informazioni di cui al punto A2 secondo le stesse modalita'; A4. Richiedere a tutti gli operatori di accesso, nei dodici mesi successivi alla data del 1° gennaio 2005, di informare l'utenza che selezioni la numerazione 12 del cambiamento avvenuto, con le modalita' riportate al punto A2. 4) Requisiti soggettivi e modalita' per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati. 14. In merito ai requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati, alcuni soggetti ritengono che tali numerazioni debbano essere attribuite ai soli operatori gia' assegnatari di numerazioni utilizzate per la clientela ed in grado di garantire l'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. In altri casi si ritiene sufficiente il requisito della titolarita' di un'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, con riguardo alla fornitura di servizi di informazione abbonati. Altri soggetti ritengono tuttavia che tale requisito non sia sufficiente e che vada accompagnato da ulteriori requisiti sulla effettiva capacita' di offerta di tali servizi, con riferimento ad esempio ad adeguate garanzie sulla interoperabilita' del servizio, sui livelli minimi di qualita' nell'offerta alla clientela, sull'aggiornamento sistematico delle informazioni fornite e sulla solidita' finanziaria. Viene in altri casi considerato come requisito essenziale la disponibilita' gratuita della base di dati unica costituita ai sensi della delibera n. 36/02/CONS. Viene infine da piu' parti sottolineata la necessita' di rendere disponibili tali numerazione esclusivamente per l'offerta sull'intero territorio nazionale. 15. L'Autorita' ritiene che il possesso di un'autorizzazione all'offerta di servizi di comunicazione elettronica che includa la fornitura di servizi di informazioni abbonati sia requisito sufficiente, sotto il profilo del titolo autorizzatorio, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY. Tuttavia, come previsto dal codice, ed in particolare dall'art. 28, comma 1, risulta a parere dell'Autorita', opportuno definire le specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso in relazione alla fornitura del servizio di informazione abbonati, al fine di garantire l'uso efficiente delle numerazioni nel rispetto delle finalita' di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. Tali condizioni riguardano in particolare, l'obbligo di avviare il servizio entro un periodo determinato di tempo (a partire dall'attribuzione di diritti d'uso), la raggiungibilita' delle numerazioni 12XY dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica e da tutto il territorio nazionale, l'offerta di informazioni relative a tutti gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parita' di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, il rispetto da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. 16. Nell'offerta di servizi di informazione abbonati e' frequentemente previsto il servizio addizionale c.d. di «completamento di chiamata», che consente di raggiungere direttamente la numerazione per la quale sono richieste informazioni. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che, configurandosi il «completamento della chiamata» come servizio telefonico accessibile al pubblico, esso dovrebbe essere espletato solamente da un soggetto autorizzato alla fornitura di tale servizio. Pertanto, in presenza di tale circostanza, appare necessario prevedere, per l'attribuzione dei diritti d'uso, il possesso di un'autorizzazione generale che includa la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico. B. L'Autorita' ritiene opportuno proporre i seguenti requisiti e condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati: B1. Il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati e' il requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, fatto salvo il caso dell'offerta del servizio di «completamento della chiamata» per la quale risulta necessario il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico; B2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice delle comunicazioni, sono previste le seguenti condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY: B2.1. la raggiungibilita' del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali; B2.2. la raggiungibilita' del servizio da tutto il territorio nazionale; B2.3. la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite dall'Autorita' per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parita' di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili; B2.4. il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni; B2.5. la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso ad essere riportati nell'elenco accessibile attraverso il servizio di informazione abbonati (p.e. base di dati ex delibera n. 36/02/CONS), assicurando altresi' il costante aggiornamento di tali informazioni; B2.6. l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro novanta giorni dall'attribuzione dei relativi diritti d'uso; B2.7. i diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati sono revocati qualora l'impresa interrompa il servizio per piu' di novanta giorni. 17. Relativamente alle modalita' di attribuzione dei diritti d'uso, viene sottolineata da tutti i soggetti la necessita' di garantire procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione, basate in genere sul criterio del «primo arrivato - primo servito». Viene inoltre rilevata l'importanza di adottare adeguate procedure per risolvere eventuali conflitti sulle richieste di numerazione. Tali procedure dovrebbero in particolare essere utilizzate in sede di prima attribuzione dei diritti d'uso (si veda al riguardo la sezione 5 seguente). In merito infine alle numerazioni effettivamente assegnabili agli operatori, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno generalmente sottolineato l'esigenza di assegnare, a regime, piu' di una numerazione (fino a tre numeri a ciascun soggetto), al fine di poter specializzare i servizi offerti, ad esempio su base nazionale o internazionale. 18. In merito alle modalita' di attribuzione, l'Autorita' ritiene in primo luogo necessario limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, quanto meno nella prima fase di avvio operativo di tali numerazioni. Cio' in considerazione del limitato numero di numerazioni a quattro cifre disponibili e della esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Per cio' che riguarda le procedure di attribuzione dei diritti d'uso, l'Autorita' ritiene che i criteri di norma adottati per le altre numerazioni previste dal Piano di numerazione, ovvero l'attribuzione sulla base della data della domanda e laddove possibile, sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti, debba risultare applicabile anche alle numerazioni in questione. Inoltre dovrebbe essere prevista la possibilita' di attribuire numerazioni anche ad eventuali soggetti terzi che, seppur in possesso dei requisiti per l'attribuzione di numerazioni alla fornitura di servizi di informazione abbonati, non ritengono di dover richiedere direttamente l'attribuzione dei relativi diritti d'uso, sulla base di quanto previsto ad esempio per le numerazioni su codice 803 o 892. 19. In ultimo, relativamente alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare, in maniera mnemonica, le numerazioni 12XY, ed in particolare le due ultime cifre, ad altre numerazioni gia' in uso dagli stessi soggetti, si osserva quanto segue. L'art. 24, comma 2, del Piano di numerazione prevede l'utilizzazione di numerazioni 12XY con X diverso da 0, 1, 2 o 3. Alcuni soggetti hanno tuttavia segnalato che tale previsione esclude la possibilita' di assegnare una numerazione le cui cifre XY possano essere associate a numerazioni gia' in uso e note al pubblico, ponendo gli stessi in posizione di disparita' rispetto ad altri soggetti. Alla luce di tale circostanza, l'Autorita' ritiene opportuno che, ferma restando la previsione di non attribuire alcune numerazioni particolari (p.e. 1200, 1212, 1224, 1234) di immediata riconoscibilita' e tali da assicurare un evidente vantaggio competitivo, possano essere incluse nelle numerazioni assegnabili alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili modificando in tal senso la delibera n. 9/03/CIR. C. L'Autorita' intende proporre le seguenti modalita' di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY: C1. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che include i servizi di informazione abbonati puo' richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni 12XY per l'offerta diretta di tali servizi; C2. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni puo' richiedere i diritti d'uso di una delle numerazioni 12XY per conto di altra impresa autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico (in possesso dei requisiti di cui al punto B2), allegando alla richiesta il contratto stipulato tra le due imprese; C3. Fatto salvo quanto previsto successivamente in merito alle procedure di prima attribuzione, il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. 5) Modalita' di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati. 20. Nel corso del procedimento e' stata segnalata l'esigenza di provvedere alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY in tempi brevi al fine di potere tempestivamente avviare le attivita' necessarie alla apertura delle numerazioni e dei relativi servizi al pubblico. E' stata anche segnalata la necessita' di prevedere una specifica procedura che, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione assicuri parita' di trattamento tra tutti i soggetti potenzialmente interessati nella fase di prima attribuzione delle numerazioni in parola. 21. L'Autorita' condivide l'esigenza di attribuire i diritti d'uso delle numerazioni il piu' sollecitamente possibile, successivamente alla approvazione delle procedure di attribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 8, del codice delle comunicazioni. In merito alla prima attribuzione, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si provveda ad attribuire le eventuali numerazioni richieste da due o piu' soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Tale procedura e' di seguito descritta: 1) entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento, ciascuna impresa in possesso dei requisiti soggettivi richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresi' alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori cinquantanove numerazioni; 2) successivamente al termine sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine; 3) nel caso di coincidenza tra richieste di numerazioni, si effettua un sorteggio tra le due o piu' imprese richiedenti la stessa numerazione. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sara' assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze consegnata all'atto della richiesta. In caso di ulteriore coincidenza (a parita' di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, all'impresa o alle imprese escluse, delle numerazioni indicate in posizione successiva nella lista di preferenze, purche' non gia' attribuite; 4) la procedura di cui al punto precedente si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato; 5) a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, il Ministero delle comunicazioni attribuisce le numerazioni per il servizio informazione abbonati secondo la procedura di cui al punto C precedente. D. L'Autorita' propone la procedura descritta al paragrafo 21 per la prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY. 6) Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza. 22. Come previsto dall'art. 1 del Piano di numerazione, i servizi di informazioni abbonati riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Appare opportuno precisare alcune delle modalita' attraverso le quali tali servizi possono essere offerti al fine di fornire le necessarie garanzie e tutele per l'utenza. In primo luogo, come gia' evidenziato al precedente paragrafo 14, i servizi in questione dovranno essere in grado di fornire informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di abbonati. I servizi potranno essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre non si ritiene coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalita' «dial up» attraverso una numerazione 12XY. Piu' in generale non potra' essere offerto l'accesso «dial up» ad Internet attraverso tali numerazioni. 23. Il servizio di completamento della chiamata consente all'utente di raggiungere la numerazione ottenuta dal servizio informazione abbonati attraverso il servizio medesimo. La fornitura di questo servizio aggiuntivo senza particolari cautele consentirebbe l'accesso da una linea di utente a numerazioni per le quali potrebbero essere state previste, per la medesima linea, restrizioni attraverso blocco selettivo o permanente di chiamata. Inoltre l'accesso da servizio informazione abbonati a numerazioni per servizi a sovrapprezzo, attraverso il completamento della chiamata, potrebbe non consentire all'utente di apprezzare in maniera corretta il costo del servizio a sovrapprezzo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che alcune numerazioni, quali ad esempio quelle internazionali e per servizi a sovrapprezzo, siano escluse dal servizio di completamento della chiamata. Cio' da una parte consente una migliore tutela del consumatore e dall'altra costituisce una barriera all'utilizzo delle numerazioni 12XY per finalita' diverse da quelle previste dal piano di numerazione. E. L'Autorita' ritiene opportuno specificare che: E1. Sulle numerazioni 12XY e' possibile offrire servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata, fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta. E2. Sulle numerazioni 12XY non e' possibile offrire servizi di accesso ad Internet, in qualunque modalita' realizzati ed altresi' servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati; E3. Il servizio di completamento della chiamata non puo' essere offerto verso le numerazioni internazionali e verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo. 24. Nel corso del procedimento alcuni soggetti hanno segnalato che il mantenimento, successivamente all'apertura delle numerazioni 12XY, della possibilita' di offrire servizi di informazione abbonati su numerazioni diverse da queste ultime con riferimento alle numerazioni in decade 4 (tra cui le conosciute numerazioni 412) potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato. Al riguardo viene fatto notare che le numerazioni in decade 4 sono ad uso esclusivo degli operatori di rete e di servizi di telefonia pubblica che rilegano direttamente gli utenti e che pertanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nella fattispecie di servizi di informazione abbonati, non sarebbero in grado di competere, a parita' di condizioni, con tali operatori. Cio' potrebbe pregiudicare lo sviluppo di una effettiva concorrenza su tali servizi, in quanto l'utenza sarebbe «vincolata» ai servizi offerti dagli operatori di accesso. Altri soggetti fanno al contrario notare come la coesistenza di un'offerta di servizi su numerazioni 12XY e su numerazioni in decade 4 sarebbe coerente con la normativa vigente. 25. In merito a tale aspetto, occorre osservare che il codice delle comunicazioni prevede espressamente che l'Autorita' stabilisca il piano di numerazione «in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico». Nel caso di specie, qualora non venisse a cessare l'offerta di servizi informazione abbonati in decade 4, gli operatori di accesso potrebbero usufruire di numerazioni pregiate e non disponibili ad altri soggetti, potenzialmente piu' brevi e di facile memorizzazione, non sarebbe quindi rispettato il principio di parita' di trattamento fra tutti i fornitori di servizi. Tra l'altro tali numerazioni (in particolare il 412) sono comuni a tutti gli operatori di accesso e potrebbero generare incertezze agli utenti sull'identita' del fornitore del servizio e sui costi effettivi, qualora un utente acceda al servizio da reti differenti (ad esempio da rete mobile e fissa). Peraltro nel caso di offerta del c.d. «completamento di chiamata», si costituirebbe una violazione del principio tassativo per il quale le numerazioni in decade 4 sono dedicate a servizi interni di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra reti di operatori diversi. 26. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene pertanto che l'apertura delle numerazioni 12XY debba essere accompagnata da un contestuale divieto di offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 al fine di assicurare un assetto concorrenziale neutrale, sotto il profilo della numerazione, e coerente con il diritto comunitario. Tale previsione inoltre garantisce ulteriore tutela e certezze per il cliente finale. F. L'Autorita' ritiene opportuno proporre che, a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY, venga a cessare l'offerta di servizi di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4. 7) Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12XY. 27. L'art. 35 del codice delle comunicazioni prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. A tal fine, appare opportuno assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal codice delle comunicazioni nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del codice fissa un contributo di 27.750 euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti «customer care». Il contributo per i codici, a quattro cifre, di carrier selection o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 euro. Infine, si noti che il contributo per un numero a cinque cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 euro. 28. Il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non appare significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12XY risulta a disposizione di tutta l'utenza. Pertanto, appare ragionevole definire un contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti. Tenuto conto dei valori previsti, per le numerazioni esistenti, dal codice delle comunicazioni e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili appare opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, definire un valore di contribuzione annuale compreso tra 55.500 e 111.000 euro. G. L'Autorita' propone di fissare il valore del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY nella misura compresa tra 55.500 euro c 111.000 euro. |
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