Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2004, n. 77
Ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n. 77, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n. 77, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. In relazione alle esigenze relative alle attivita' di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unita' di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unita' di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unita' di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante
disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura
e della pesca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2004, n. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i
limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
nel limite complessivo di 200 unita».
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

«Tabella A
(art. 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI
SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI
POLIZIA

===================================================================== Ruolo degli ispettori | ===================================================================== Ispettore superiore.... | 475 Ispettore capo | Ispettore.... | 1.115 Vice ispettore |

===================================================================== Ruolo dei sovrintendenti | ===================================================================== Sovrintendente capo | Sovrintendente.... | 1.440 Vice sovrintendente |

===================================================================== Ruolo degli agenti ed assistenti | ===================================================================== Assistente capo | Assistente .... | 4.811 Agente scelto | Agente ed allievo agente |

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI
APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE
DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato ===================================================================== Agente |Agente Agente scelto |Agente scelto Assistente |Assistente Assistente capo |Assistente capo Vice sovrintendente |Vice sovrintendente Sovrintendente |Sovrintendente Sovrintendente capo |Sovrintendente capo Vice ispettore |Vice ispettore Ispettore |Ispettore Ispettore capo |Ispettore capo Ispettore superiore |Ispettore superiore}.

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
6 febbraio 2004, n. 36, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4 (Rapporti con le regioni e con gli enti
locali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, senza pregiudizio delle funzioni di' rilievo
statale di cui all'art. 2 della presente legge, ha facolta'
di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per
l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e
funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un
accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2. comma 1, lettera
l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle
attivita' del Corpo forestale dello Stato e dei servizi
tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, e' presieduto dal Ministro medesimo ed e'
composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei
membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno,
e quattro designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e
istituzionali delle strutture centrali e periferiche del
Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di
cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento
predisposto dai Ministri delle politiche agricole e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che
accerti la perdita delle qualita', interesse e importanza
nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversita'
biologiche presenti nelle riserve naturali indicate
all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve
naturali, nonche' tutti gli altri beni che non risultino
indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita'
istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di
idonea relazione tecnica ai sensi dell'art. 1l-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro
trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario.
Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la
proroga del termine per l'espressione del parere, i termini
per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni.
Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello
prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le
Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto puo' comunque essere
adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di
carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano
identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle
riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in
tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata agli Enti parco di cui all'art. 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni
e agli enti locali sono asscgnati al Corpo forestale dello
Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e'
trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni
contrattuali di lavoro, il personale necessario alla
gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge
5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti
a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate
lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale del Corpo forestale dello
Stato puo' chiedere di transitare, a domanda, ove
consentito dalle singole normative regionali e nei limiti
delle unita' di personale corrispondenti ad una spesa
massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,
nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove
presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti
di cui al presente comma sono determinati con provvedimento
del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al
mantenimento delle dotazioni organiche complessive del
Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B
allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e
alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla
spesa annua occorrente per le unita' di personale che
esercitano la facolta' prevista dal presente comma e
comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a
5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al
comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese
quelle relative al personale trasferito in attuazione dei
commi 6 e 7, e' effettuato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge con il decreto di
cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da
trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione
della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia
di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione».
- Si riporta la tabella B allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

«Tabella B
(art. 25, comma 2)

Dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

===================================================================== Ruolo dei periti | ===================================================================== Perito superiore.... | 102 Perito capo | Perito..... | 160 Vice perito | Ruolo dei revisori | Revisore capo | Revisore.... | 260 Vice revisore | Ruolo degli operatori e dei collaboratori | Collaboratore capo | Collaboratore..... | 350 Operatore scelto | Operatore |

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale
dei ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta
attivita' tecnicoscientifica, tecnico-strumentale ed
amministrativa con quelle dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica.

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato ===================================================================== Perito superiore |Perito tecnico superiore Perito capo |Perito tecnico capo Perito |Perito tecnico Vice perito |Vice perito tecnico Revisore capo |Revisore tecnico capo Revisore |Revisore tecnico Vice revisore |Vice revisore tecnico Collaboratore capo |Collaboratore tecnico capo Collaboratore |Collaboratore tecnico Operatore scelto |Operatore tecnico scelto Operatore |Operatore tecnico}.

- Si riportano le tabelle A e C allegate al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

«Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO

===================================================================== Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del | corso di formazione | ===================================================================== Commissario capo forestale |n. 631 (1) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto forestale |

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello
Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale
comporta l'indisponibilita' di altrettanti posti nella
dotazione organica.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato ===================================================================== Commissario forestale | limitatamente alla frequenza del |Commissario limitatamente alla corso di formazione |frequenza del corso di formazione --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale |Commissario capo --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto

Tabella C
(prevista dall'art. 12, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

=====================================================================
Vice commissario forestale del ruolo direttivo e |
speciale, limitatamente alla frequenza del corso di |
formazione | n. 35 ===================================================================== Commissario forestale del ruolo direttivo speciale | --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale | n. 15 --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo | speciale | ---------------------------------------------------------------------
| n. 50 (1)

(1) La dotazione organica e' costituita mediante
riduzione di n. 48 unita' di quella del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con
quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

=====================================================================
Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato ===================================================================== Vice commissario forestale del |Vice commissario del ruolo ruolo direttivo speciale (1) |direttivo speciale (1) --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale del ruolo |Commissario del ruolo direttivo direttivo speciale |speciale --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del |Commissario capo del ruolo ruolo direttivo speciale |direttivo speciale --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto forestale |Vice questore aggiunto del ruolo del ruolo direttivo speciale |direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso
di formazione.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
s.o., reca: «Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
s.o., reca: «Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57».



 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16

All'articolo 1: al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla seguente: "e'"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale". All'articolo 2: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei relativi importi,", sono inserite le seguenti: "comprensivi degli interessi legali maturati,"; al secondo periodo, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni"; al comma 2, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni"; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1. 2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi e' autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 3: al comma 3, dopo le parole: "in applicazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 22" e le parole: "regolamento (CE) n. 2371/02" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale"; al comma 4, dopo le parole: "8 agosto 1991, n. 267", sono aggiunte le seguenti: ", come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate," e dopo le parole: "dell'articolo 43 del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 45 del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria. 2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato. 2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2"; al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2-bis, nonche' dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,"; al secondo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni"; al terzo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni" e al medesimo periodo le parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: ", quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo". All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: ", alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996," e dopo le parole: "decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,"; al comma 2, dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: "e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,"; le parole: "del fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "dei fondi di garanzia" e le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".
 
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