Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 marzo 2004
Sostegno di operazioni di «venture capital» nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo e' attribuita alla Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 23, comma 7, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo, in tal caso, elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;
Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003, con la quale:
1. Visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attivita' produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;
2. Visto l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la somma di 160 milioni di euro, rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
3. Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stata apportata nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive - capitolo 8315 (U.P.B. 5.2.3.2) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2003, di Euro 160 milioni rivenienti dalle giacenze di cui al predetto Fondo rotativo per la cooperazione;
e' stato disposto che:
a. la somma di Euro 70 milioni, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina, al fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti Paesi;
b. alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. e dalla Finest S.p.a., mediante l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1988, come specificato nelle delibere del CIPE, rispettivamente del 9 giugno 1999 e del 15 luglio 2003;
c. spetta al Ministero delle attivita' produttive disciplinare le finalita' e le modalita' di utilizzo dello stanziamento in questione;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di operazioni di «venture capital» e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Considerato che:
ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999;
ai sensi della legge n. 19/1991, la Finest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Finest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 15 luglio 2003;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le suddette leggi e la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003 sopra indicata, ai fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Vista la delibera della V Commissione permanente del CIPE che ha esteso alla Moldova ed ai Paesi caucasici (Armenia, Azerbaijan e Georgia) l'utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro, gia' destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia ed Ucraina da parte di imprese italiane;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali e' stato istituito il Comitato di indirizzo e rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione;
Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e' stati approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest S.p.a. concernenti la gestione di un fondo rotativo;
Ritenuto di rivedere le disposizioni contenute nel decreto n. 424 del 13 novembre 2003 che ha istituito ed affidato in gestione alla Simest S.p.a. il predetto fondo rotativo di Euro 70 milioni destinato al sostegno di operazioni di «venture capital» nella Federazione russa e in Ucraina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, On. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:
Stanziamento: importo complessivo pari a settanta milioni di euro trasferiti alla Simest S.p.a. per le finalita' qui stabilite;
Societa' destinatarie e investimento: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da costituire nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in Azerbaijan e in Georgia;
Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativa di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale dell'investimento;
Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;
Intervento Finest S.p.a.: acquisizione, da parte di Finest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;
Comitato: Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
Soggetto gestore: La Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
Art. 2.
Fondo rotativo

1. La somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in Azerbaijan e in Georgia.
2. Tale somma - nelle disponibilita' della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione - e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
 
Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.
2. L'intervento, sommato a quello della Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani: l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.
 
Art. 4.
Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e' l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo;
2. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo;
3. Entro trenta giorni dalla data delle delibere del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. e/o della Finest S.p.a. sugli interventi di loro competenza, ovvero, se queste, sono state gia' adottate, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 
Art. 5.
Controlli

1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest S.p.a. il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza;
3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, e' a carico del fondo rotativo.
 
Art. 6.
Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990;
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto;
3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 
Art. 7.
Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.
2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 
Art. 8.
Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

1. I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati ai sensi del decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e' stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002, nonche' ai sensi dei successivi atti aggiuntivi alla Convenzione medesima:
2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.
 
Art. 9.
Decorrenza

1. Il presente decreto, che annulla e sostituisce il decreto n. 424 del 13 novembre 2003, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 marzo 2004
Il Vice Ministro: Urso
 
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