Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 5 aprile 2004, n. 13 |
Autorizzazioni di spesa pluriennale: limiti di impegno. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni dello Stato Agli Uffici Centrali del Bilancio All'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione centrale dei Monopoli di Stato Alle Ragionerie Provinciali dello Stato e, p.c. Alla Corte dei Conti All'Istituto Nazionale di Statistica
1. Premessa. 1.1. I «limiti di impegno» costituiscono generalmente una particolare fattispecie di spese in conto capitale riconducibile alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali. La medesima legge autorizzativa li qualifica limiti di impegno determinandone l'importo annuale, la decorrenza e la durata. 1.2. Le autorizzazioni di spesa del tipo limiti di impegno vengono disposte, prevedendo l'attivazione di mutui o di altre operazioni di finanziamento, delle quali il relativo limite rappresenta il livello massimo di onere finanziario posto a carico del bilancio dello Stato. 1.3. Le prime quote annuali autorizzate dei limiti di impegno vengono iscritte nella competenza del bilancio dell'anno di decorrenza dei limiti stessi e le successive quote vengono proiettate nel bilancio pluriennale. In quanto spese pluriennali, i limiti di impegno vengono esposti nella tabella F della legge finanziaria solo se decorrono da uno degli esercizi considerati nel bilancio triennale. La loro entita' e' connessa con l'ammontare del mutuo o delle altre operazioni di finanziamento dell'intervento; pertanto, in sede di manovra, nella medesima tabella F e' possibile esclusivamente uno spostamento di decorrenza e non una eventuale rimodulazione. Ne consegue che la tabella F, di anno in anno, non espone piu' i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento. 2. Gestione dei limiti di impegno. 2.1. L'art. 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 stabilisce che «i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC '95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti»; la disposizione, ovviamente, vige dall'entrata in vigore della legge finanziaria, cioe' dal 1° gennaio 2004. La norma si applica nelle specifiche ipotesi in cui i limiti di impegno, autorizzati per legge o in via amministrativa ove previsto dalla legge, sono legati alla stipula di mutui ovvero all'effettuazione di altre operazioni finanziarie da parte dei soggetti esterni all'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, aggregato definito secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC '95. La quota di concorso dello Stato prevista dalla richiamata norma, viene fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. 2.2. La legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998) con l'art. 54, comma 16, ha introdotto un nuovo regime gestionale per i limiti d'impegno, disponendo, tra l'altro, che «le spese relative ad annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempre che l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio». La legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, ha modificato il cennato art. 54, comma 16, della richiamata legge n. 449 del 1997, sostituendo le parole «entro il 3° esercizio finanziario successivo» con le seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo». Da cio' deriva che, mentre in precedenza per assumere l'impegno contabile le amministrazioni disponevano dell'anno di prima iscrizione del limite e di altri tre esercizi, ora dispongono, per lo scopo, dell'anno di prima iscrizione e dell'anno successivo. Resta ferma la possibilita' offerta comunque dall'art. 36 della legge contabile, per cui, qualora l'iscrizione della spesa autorizzata in bilancio (prima annualita' del limite d'impegno) avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre di un esercizio, il periodo utile per l'assunzione dell'impegno formale e' protratto di un anno. 2.3. L'art. 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003 ha introdotto un regime transitorio per quanto riguarda il termine di impegnabilita' dei limiti, con la previsione di una deroga temporanea e circoscritta ai limiti di impegno aventi decorrenza dagli anni 2002 e 2003: sulla base di tale disposizione, il loro impegno contabile puo' avvenire entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione. 2.4. Il descritto regime normativo dei limiti di impegno comporta che, al termine dell'esercizio iniziale di iscrizione della prima annualita', il relativo stanziamento, ove non impegnato, costituisce economia di bilancio e l'importo deve essere reiscritto nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale, nel presupposto che l'impegno avvenga nei tempi previsti. Qualora cio' non avvenisse, l'intero limite deve essere eliminato dal bilancio. E' di tutta evidenza, quindi, che i limiti di impegno non possano generare comunque residui di stanziamento. 2.5. Al fine di agevolare e uniformare le attivita' delle amministrazioni nell'utilizzo delle risorse stanziate quali limiti di impegno, si ritiene utile ribadire che l'assunzione del loro impegno contabile (cioe' la definizione di una obbligazione giuridicamente vincolante per l'erario: art. 20 della legge n. 468 del 1978) non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o di altre operazioni di finanziamento, ma puo' anche conseguire alla formalizzazione dei relativi atti propedeutici da cui risultino gli elementi indispensabili configuranti una obbligazione giuridicamente vincolante per l'amministrazione stessa, quali ad esempio: contratti, convenzioni tra enti pubblici, intese Stato-Regioni, accordi di programma e atti emanati dalle amministrazioni per recepire quanto previsto da delibere CIPE. In tali atti dovranno essere contenuti tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa contabile per procedere all'assunzione dell'impegno, che dovra' essere assunto attraverso l'invio al coesistente Ufficio centrale del bilancio del previsto provvedimento di impegno contabile, nel quale il creditore dovra' essere, comunque, il beneficiario del limite di impegno e non l'eventuale istituto mutuante. 2.6. In ogni caso appare necessario che tutti gli atti propedeutici, anche se non presentino gli elementi indispensabili per l'assunzione dell'impegno (cfr. punto 2.5), vengano trasmessi di volta in volta dalle amministrazioni interessate ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, al fine, tra l'altro, di definire le necessarie informative in ordine alla effettiva esistenza delle disponibilita' di bilancio. 2.7. Nel bilancio di previsione potrebbero talvolta risultare iscritte annualita' di limiti di impegno che dovrebbero - sulla base della descritta normativa contabile - essere eliminate dal bilancio stesso, non essendo intervenuto l'impegno nei termini innanzi precisati. Cio' potrebbe derivare dalla circostanza che il bilancio di previsione dello Stato si definisce, com'e' noto, prima della chiusura delle operazioni di consuntivazione dell'anno precedente. In tal caso, l'annualita' del limite che cosi' figura nel bilancio preventivo non puo' essere comunque utilizzata e nel corso della gestione, in sede di provvedimento di assestamento delle previsioni, dovra' essere eliminata. 2.8. Ferme restando le precedenti indicazioni, qualora i mutui o le operazioni di finanziamento relative all'attivazione dei limiti di impegno comportassero un impegno contabile inferiore al limite autorizzato, le annualita' del limite stesso si riducono di conseguenza, allineandosi all'importo effettivo delle rate di ammortamento o del concorso. 2.9. Ai fini di un compiuto monitoraggio delle autorizzazioni legislative che sottendono ai limiti di impegno, i medesimi vengono allocati su specifici piani gestionali (un articolo per ogni limite) istituiti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio, con la conseguenza che agli stessi piani gestionali dovra' farsi riferimento, nel corso dell'esercizio, per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti. Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione della presente circolare. Roma, 5 aprile 2004 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli |
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