Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 2 aprile 2004, n. 9461 |
Chiarimenti in merito a modalita' e procedure per la presentazione delle domande, nonche' per l'erogazione delle agevolazioni concernenti programmi di sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Circolare. |
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Alle piccole e medie imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane
Con il decreto 15 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004), e' stato emanato il bando per la presentazione delle domande d'agevolazione previste dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Tale intervento s'inserisce nei provvedimenti che quest'amministrazione ha avviato e intende incrementare con l'obiettivo dello sviluppo del «sistema moda». Con il bando di cui al decreto 15 gennaio 2004, s'intendono concedere alle imprese agevolazioni per renderle piu' competitive nel mercato qualora realizzino al loro interno una o piu' campagne di campionari. L'agevolazione concedibile consiste in un mix agevolativo fatto di un contributo in conto capitale e uno o due finanziamenti soggetti a restituzione: cio' anche nel rispetto dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) che prevede che almeno il 50% del contributo in conto capitale sia soggetto a restituzione. A seguito dei quesiti pervenuti da parte d'associazioni di categoria e da singole imprese, si forniscono con l'allegato 1 chiarimenti e delucidazioni per una corretta presentazione delle dichiarazioni-domande e dei relativi allegati da trasmettere al Ministero per la concessione e liquidazione delle agevolazioni. In particolare il predetto allegato 1 alla presente circolare rispetta la numerazione degli articoli e commi di cui al decreto 15 gennaio 2004 (bando); qualora non siano fornite spiegazioni per un dato comma, cio' e' dovuto al fatto che si ritiene quelle contenute nel predetto decreto sufficientemente chiare e, pertanto, si passa al comma successivo. Vengono inoltre riportati: nell'allegato 2, una scheda di monitoraggio, utilizzabile dall'amministrazione a fini statistici, che le imprese possono inviare entro il mese di settembre 2004; nell'allegato 3 il modulo per l'eventuale rinuncia alle agevolazioni; nell'allegato 4 lo schema di dichiarazione sul personale (libro commesse interne). Infine, in appendice 1, e' riportata un'esemplificazione del conteggio delle agevolazioni per entrambe le due tipologie di cui all'art. 5 del decreto 15 gennaio 2004, mentre in appendice 2 un esempio di dichiarazione sui campioni «unitari». Roma, 2 aprile 2004
Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Pasca di Magliano |
| Allegato 1
Agevolazione per le PMI dei settori TAC per l'ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
1 - SOGGETTI BENEFICIARI
1.1 - I soggetti beneficiari sono le imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni (cosi' come definite nell'allegato 3 al decreto 15 gennaio 2004, nel seguito della presente circolare individuato come "decreto" per brevita), iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con iscrizione INPS al settore industria, operanti nei settori tessile, abbigliamento e cuoio e calzature, la cui attivita' produttiva prevalente sia all'interno delle sottosezioni DB e DC nei gruppi e classi riportate nella classificazione ISTAT delle attivita' economiche "ATECO 1991" ovvero "ATECO 2002". Tale attivita' prevalente dovra' essere indicata nel punto A9 del modulo di domanda riportando sia la classificazione ISTAT utilizzata che il codice corrispondente alla divisione/gruppo/classe. Le imprese devono avere sede legale in Italia e possedere il requisito della "vigenza" e cioe' non essere sottoposte a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria. Il programma d'investimenti, per essere ammissibile alle agevolazioni, deve essere innovativo, sia sul piano stilistico che qualitativo e, prevedere tutte le seguenti attivita': a) l'ideazione e ricerca del campione; b) realizzazione e sperimentazione del campione comprensive delle attivita' di misurazione delle specifiche tecniche, della codifica delle procedure, degli standard qualitativi, dei marchi di fabbrica, nonche' gestione logistica del magazzino campioni; c) promozione del campionario (art. 2, comma 8 del "decreto"). Ognuna delle attivita' come indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), puo' essere delegata solo in parte ad imprese terze.
2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
2.2 - Si segnala, in senso generale che, qualsiasi data termine prevista dal "decreto", che cada di giorno festivo o prefestivo, deve intendersi automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Indipendentemente dalle modalita' di trasmissione della domanda (raccomandata, corriere, a mano, ecc.), le stesse devono pervenire all'Ufficio E2 - DGCII, Via del Giorgione 2B, 00147 Roma entro le ore 17 e zero minuti del giorno 6/05/2004. Cio' consentira' al Ministero il rispetto delle date termine previste nel "decreto" quali: data termine per l'invio all'impresa della comunicazione sull'esito dell'istruttoria sulla domanda (6/07/2004), l'emanazione della graduatoria, del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'invio alle imprese del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, nonche' l'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto capitale (5/10/2004). 2.4 - Le domande devono essere presentate in duplice esemplare di cui uno in bollo al Ministero della attivita' Produttive, D.G.C.I.I. - Ufficio E2, Via del Giorgione 2B, 00147 Roma. Per quanto riguarda le schede di programma, indicate al comma 4 dell'art. 2 del "decreto", si chiarisce che non e' stato fornito alcun modello di scheda lasciando liberta' di scelta all'impresa. Tali schede, anch'esse in duplice esemplare, devono servire a dettagliare i contenuti d'ogni "campagna campionaria" compresa nel programma ed evidenziata al punto B1 dell'allegato 1 al "decreto". Inoltre, l'impresa, potra' presentare delle schede in tutti quei casi in cui il modulo di domanda non consente di dare le necessarie e complete informazioni quali: la posizione nei mercati (interno ed estero), le vendite, ecc., rilevate negli anni antecedenti e seguenti la data di presentazione della domanda. Dette schede, dovranno essere numerate ed indicate nel loro totale nella voce "schemi aggiuntivi" , nell'apposita tabella in fondo alla domanda posta a fianco della firma. 2.5 - Qualora l'impresa abbia richiesto in fase di domanda la concessione della premialita' indicata al comma 2 dell'art. 5 del "decreto" e, pertanto, abbia barrato l'opzione di cui al punto C1 dell'allegato 1 ed abbia contemporaneamente manifestato la richiesta della premialita', nella relazione sul programma deve indicare una previsione, nelle cinque annualita' successive alla data termine del programma, sui risultati economici e di mercato attesi (obiettivi), attraverso un "indicatore" scelto dall'impresa, possibilmente basato sui rapporti commerciali ovvero un indicatore che misuri l'allargamento dei mercati o l'aumento della fidelizzazione/immagine dell'impresa ovvero l'aumento della competitivita'; l'impresa dovra' specificare il modo in cui costruisce l'indicatore stesso e le modalita' per la rilevazione degli elementi che lo compongono. Comunque, anche nei casi in cui non si chieda la premialita' - in cui cioe' si sia barrata l'opzione di cui al punto C2 dell'allegato 1 - la relazione deve riportare uno specifico riferimento all'obiettivo che il programma campionario intende raggiungere con le previsioni sempre riferite all'allargamento di mercati e all'aumento delle vendite. Il questionario (allegato 5 del "decreto") per la liquidazione della premialita' e che deve essere trasmesso al Ministero assieme alla richiesta di saldo finale dell'agevolazione contiene informazioni statistiche che possono anche prescindere dall' "indicatore" scelto dall' impresa. 2.8 Il programma di campionari innovativi deve essere realizzato limitatamente alle attivita' indicate al precedente punto 1.1. Nel modulo di domanda (allegato 1 al "decreto") sono state raggruppate le fasi, intendendosi che, nella fase b), sono anche comprese la "d) codifica delle procedure e degli standard qualitativi" , la "e) marchi di fabbrica", la "g) produzione dei campioni "unitari" nonche' l'organizzazione logistica del magazzino campioni. Un campionario puo' essere costituto da piu' prodotti singoli che nel loro insieme costituiscono il campione "unitario".u' Per ogni campagna di campionari e' possibile agevolare piu' campioni unitari, realizzati nella fase antecedente la produzione per la vendita, destinati alla promozione della domanda di mercato (promozione commerciale prevista nella voce "c" del riquadro nel punto B2 dell'allegato 1 al "decreto") per porre in risalto i contenuti innovativi e qualitativi del campionario. Ai fini della determinazione dell'importo dell'agevolazione, il costo rappresentato nel progetto dalla realizzazione dei campioni unitari, deve essere ritenuto congruo. A tal proposito l'impresa dovra' indicare la metodologia adottata per determinare detti costi; nell'appendice n. 2 viene riportato, per facilita' di comprensione, un'esemplificazione a titolo indicativo. 2.9 L'obbligatorieta' della comunicazione prevista e' allo scopo di non destinare risorse, in sede di formulazione delle graduatorie, ad imprese che a data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione vengano a trovarsi prima della data termine del bando nello stato di non vigenza. Comunque, resta inteso che in fase di presentazione delle domande di liquidazione l'impresa beneficiaria e' tenuta a dichiarare di non trovarsi nello stato di liquidazione volontaria, ovvero a procedure di tipo concorsuale (allegato n. 4 del "decreto") in quanto le agevolazioni sono erogabili solo ad imprese vigenti.
3 - DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 La "campagna di campionari" abbraccia l'arco temporale del campionario partendo dall'ideazione, passando alla realizzazione, fino alla promozione del medesimo. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il programma di spesa concernente le campagne di campionari per il quale e' presentata la domanda di agevolazioni non puo' avere una durata inferiore ai 12 mesi e non superiore a 36 mesi a partire dal primo titolo di spesa ammissibile; gli stessi devono essere realizzati entro la data termine prevista nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, intendendosi con cio' che, entro tale data, devono essere state acquisiti tutti i titoli di spesa ed effettuati tutti i pagamenti (non sono ammessi pagamenti di acconto privi del relativo saldo); non sono ammessi pagamenti per contanti. Limitatamente alle spese riguardanti il personale, entro la data termine indicata nel decreto di concessione delle agevolazioni, e' sufficiente che siano state emesse le buste paga, mentre il pagamento reale (stipendio/corrispettivo, oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.) puo' avvenire entro e non oltre il primo mese successivo alla predetta durata e comunque, entro il termine massimo consentito per l'invio della richiesta d'erogazione del saldo. 3.2 Qualora alla data termine prevista nel decreto di concessione provvisoria, sia in corso l'ultima campagna campionaria dichiarata in domanda, sono agevolate solo le spese documentate e sostenute entro la suddetta data termine, pur rimanendo l'obbligo, in capo all'impresa, di completare l'intera campagna. 3.3 Le spese pagate devono essere suddivise per esercizi annuali (fasi, tabella indicata al punto B1 dell'allegato 1 al "decreto"), con data termine di ciascuno al 31 dicembre, con eccezione della terza fase la cui data termine e' quella indicata nel decreto di concessione provvisoria. Per i campionari che abbracciano due fasi successive, all'interno del periodo agevolabile indicato nel decreto di concessione provvisoria, il punto B1 dell'allegato 1 al "decreto conterra' in ciascuna delle due fasi la quota parte di spesa spettante. Per il campionario, la cui data termine eventualmente dovesse slittare oltre quella di ultimazione indicata dal decreto di concessione provvisoria, l'impresa e' tenuta a dimostrare che il campionario e' stato portato a termine, ma l'agevolazione si limitera' alle spese sostenute entro la data termine prevista nel decreto medesimo. Il numero di campioni che rientrano nei costi agevolabili sono quelli che sono realizzati per il programma agevolato, il loro numero non puo' essere maggiore al numero medio realizzato nei due esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda. 3.3.a I costi del personale ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi al personale dipendente ovvero in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -, nel seguito denominato, per brevita', personale Co.Co.Co. - effettivamente e direttamente impegnato nelle fasi di realizzazione del programma, intendendosi per tali quelle indicate al punto B1 della domanda d'agevolazione. Non sono ammissibili i costi relativi ai titolari ovvero amministratori dell'impresa beneficiaria, anche se partecipanti alla realizzazione del campionario, indipendentemente dalla fase di realizzazione; non sono altresi' agevolabili i costi relativi al personale amministrativo utilizzato per gli aspetti commerciali e gestionali, nonche' quelli ascrivibili ai dipendenti addetti al magazzino. Sono ammissibili i soli costi del personale addetto alla produzione, al marketing ed alla ricerca. Nel primo caso (personale dipendente) i relativi costi sono attestati mediante busta paga, nel secondo caso mediante rilascio di regolare documento fiscale. Dette prestazioni saranno documentate e mantenute in azienda per le attivita' di controllo e ispezioni del Ministero tramite registrazioni su un apposito "libro commesse interne" contenente, per ciascuna commessa (campagna di campionari) il mese di esecuzione, il nominativo, la categoria (dipendenti o personale Co.Co.Co.), l'esplicitazione dell'oggetto della commessa, le date d'inizio e fine (non inferiori alle varie campagne di campionari), le ore di lavorazione effettive per la commessa ed il costo effettivo di lavoro (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro) per le attivita' prestate all'interno dell'impresa, per la realizzazione dei campionari. Per quanto attiene i costi del personale, la perizia di cui all'art. 6, comma 5, del "decreto", dovra' attestare: a) la congruita' delle ore di lavoro indicate nel modo predetto; b)che il costo relativo alla commessa interna e' riferito esclusivamente al personale dipendente o personale Co.Co.Co. effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del programma, e che tale costo e' stato interamente ed effettivamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali. Sia il libro matricola che l'apposito "libro commesse interne" , non devono essere trasmessi al Ministero assieme alla richiesta di liquidazione, ma devono essere custoditi presso l'unita' produttiva ed essere controllati dal perito che li dovra' citare nella perizia. 3.3.b Le spese relative a strumenti, macchinari ed attrezzature sono agevolabili, solo se, in un mese, sono stati utilizzati per piu' di 15 giorni di calendario e nel limite della loro quota d'uso, ottenuta moltiplicando il valore attribuito quale ammortamento fiscale del bene, desumibile, per l'esercizio in questione, dal libro dei cespiti ammortizzabili, o dal libro degli inventari, ovvero dal libro IVA, per il rapporto tra i mesi in cui lo stesso bene e' stato utilizzato per la campagna del campionario - dedotto l'utilizzo per fini produttivi o diversi -ed i 12 mesi. Nell'ammortamento fiscale, sia come durata, che aliquota ed importo, non si dovra' tener conto di rivalutazioni operate o ammortamenti anticipati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni, cioe' dal sedicesimo in poi, si contano per un mese; le frazioni inferiori o uguali a 15 giorni, non vengono conteggiate. 3.3.c L'acquisizione di servizi di consulenza dovra' essere supportata da contratti/incarichi sottoscritti dalle parti. I soggetti abilitati a prestare consulenze (stilistiche, merceologiche, acquisizione di know-how, diritti di licenze, ricerche, ecc.) devono essere estranei al soggetto beneficiario (non sono pertanto agevolabili consulenze prestate dai titolari ovvero dagli amministratori) e devono fornire allo stesso una dichiarazione che evidenzi l'esperienza e le competenze professionali. I consulenti devono essere qualificati, possedere specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e, per le societa', di personale professionalmente preparato. 3.3.d Per materiali di consumo s'intendono sia le materie prime che i semilavorati utilizzati per realizzare il programma del campionario. Il materiale di consumo e' riferito esclusivamente a quello che e' contenuto nel prodotto "campionario". 3.3.e Le agevolazioni riguardano le spese di promozione del campionario, esse vanno intese in senso limitativo con riferimento alla presentazione del campionario su INTERNET - incluso il relativo software, alla realizzazione di cataloghi tecnici, nonche' alla distribuzione di limitati campionari unitari allo scopo di promuovere la domanda. Sono escluse dalle spese agevolabili quelle sostenute per la partecipazione a esposizioni o manifestazioni fieristiche, semplici depliant illustrativi, ecc.
4 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
4.1 Le risorse assegnate verranno ripartite, all'interno delle sottosezioni ISTAT DB e DC, fra i tre settori: tessile, abbigliamento, cuoio e calzature (vedasi precedente punto 1.1), in misura direttamente proporzionale al peso che ciascun settore rappresenta sul totale dei settori con riferimento all'importo dell'investimento dichiarato in domanda e ritenuto agevolabile dal Ministero. L'Amministrazione, ai fini del rispetto del termine dell'esito dell'istruttoria, oltre all'invio per raccomandata A.R., trasmettera' l'esito stesso anche a mezzo fax, da cui ne consegue l'obbligo, per l'impresa, di comunicare di aver preso nota dell'esito dell'istruttoria, con lettera da trasmettere mediante fax ai numeri del Ministero 0654927831 ovvero 0654927804. Per quanto sopra l'impresa, pena la nullita' della domanda (art. 2 comma 4 del "decreto"), deve fornire al punto A7) dell'allegato 1 al "decreto" il numero di fax e di telefono e da cio' ne deriva l'obbligo che, eventuali variazioni successive, vanno comunicate al Ministero. Le notifiche all'impresa effettuate a mezzo fax, parimenti alle raccomandate A.R., da parte dell'Amministrazione, saranno ritenute essere state eseguite a termine di legge (art. 6, comma 7 del "decreto"). 4.4 Le tre graduatorie di merito, una per ciascuno dei settori tessile, abbigliamento e cuoio/calzature, saranno formulate sulla base degli indicatori e dei pesi evidenziati all'art. 4 punto 5 del "decreto". Ai fini della determinazione dell'agevolazione per l'impresa in posizione utile in graduatoria, nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per programmi con identica collocazione in graduatoria, si procede alla riduzione proporzionale, in base all'ammontare dei costi agevolabili del programma. 4.5.A L'indicatore a1) e' una percentuale ottenuta dalla media di due rapporti determinati, per gli ultimi due esercizi annuali anteriori alla data di presentazione della domanda, dove al numeratore figura il costo industriale per la realizzazione dei campionari e al denominatore il costo industriale per l'attivita' d'impresa. L'indicatore b1) e' una percentuale ottenuta dal rapporto dove al numeratore e' la somma del costo del personale per la realizzazione del campionario rilevato negli ultimi due esercizi annuali anteriori alla data di presentazione della domanda e al denominatore il costo totale del personale negli ultimi due esercizi (espresso in bilancio). L'indicatore d1) vanno considerati, per le voci indicate, distintamente i costi sostenuti all'interno ed all'esterno dell'impresa in quanto, questi ultimi, fatturati da terzi. Per contabilita' industriale s'intende la tecnica contabile riguardante la predeterminazione, il raggruppamento, la registrazione, l'imputazione, l'analisi e la dimostrazione dei costi di produzione. Si segnala che, con riferimento alle tabelle, espresse con valori percentuali, riportate al punto B2 (Ripartizione del costo totale del programma) dei moduli di domanda rispettivamente per la concessione (allegato n. 1 al "decreto") e per la liquidazione (allegato n. 4 al "decreto") delle agevolazioni, per la loro compilazione non si dovra' tenere conto dell'indicazione espressa nella riga del totale poiche' i valori "100" sono riferibili alla colonna del totale con l'eccezione dell'incrocio della riga "totale" e colonna "totale" che e' pari a 300. 4.5.B Come gia' indicato al comma 6 dell'art. 4 del "decreto", si ribadisce che, all'impresa per la quale non e' possibile individuare la presenza di nessuna delle modalita' di cui ai pesi a2) b2) c2) - indicati ai punti D1, D2 e D3 del modulo di domanda - e' assegnato il solo peso 0,10. Per contabilita' industriale si rimanda a quanto precisato al precedente punto 4.5.A. I collegamenti "economici e finanziari" di cui all'art. 4, comma 5, lettera B), punto c2) del "decreto", sono da dichiarare nel caso in cui l'impresa che ha presentato domanda e l'impresa fornitrice di beni e/o servizi previsti nel programma del campionario sono partecipate nel capitale almeno nella misura del 25% se persone giuridiche ovvero almeno nella misura del 50% se persone fisiche. Dette percentuali vanno individuate con riferimento all'ultimo esercizio antecedente la data della domanda e cioe' il 2003. 4.6 La sommatoria dei pesi ottenuti va moltiplicata per la somma degli indicatori ottenendosi cosi' il punteggio finale utile per l'inserimento in graduatoria. 4.8 La ripartizione delle risorse disponibili nelle tre graduatorie sara' effettuata secondo quanto gia' precisato al precedente punto 4.1.
5 - DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
5.1 Si segnala che, ai fini della capitalizzazione (punto E5) delle dichiarazioni di cui all'allegato 1 del "decreto") l'impresa deve considerare come cespite solo l'importo del contributo in conto capitale erogato. Non e' consentito, una volta scelta la modalita' di mix agevolativi (punto C dell'allegato 1 del "decreto"), chiedere al Ministero una loro variazione. L'istituto di credito che eroga il finanziamento - nel seguito denominato "istituto" per brevita' - e' scelto dall'impresa. Le condizioni, con le quali e' regolato il finanziamento, sono quelle stabilite nel relativo contratto. Indipendentemente dall'entita' del finanziamento deliberato dall'"istituto" , questo verra' agevolato come "contributo agli interessi" per un importo nel limite dato dalla somma del contributo in conto capitale e del mutuo agevolato da parte dello Stato (vedasi esempio riportato in appendice n. 1). Tale finanziamento deve essere stipulato ad un tasso fisso. Il contributo agli interessi, che sara' erogato solo con rispetto alle rate d'ammortamento annuali, sara' pari al 50% del tasso di riferimento vigente alla data del decreto definitivo di concessione delle agevolazioni. Il contributo in conto interessi sul finanziamento, qualora sia richiesta un'unica erogazione, sara' pari all'attualizzazione di tutte le quote d'interesse a carico dello Stato e sara' erogato entro sei mesi dalla data del decreto definitivo di concessione delle agevolazioni (comma 6 art. 5 del "decreto"). L'attualizzazione sara' fatta con il tasso vigente alla data del decreto di concessione definitivo. Il tasso d'attualizzazione da utilizzare e' quello fissato con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate s.html: nel mese di gennaio 2004 fino a nuova data detto tasso e' il 4,43% (d.m. 15 gennaio 2004 pubblicato nella g.u. del 28 gennaio 2004). In definitiva, si segnala che, qualora l'impresa avesse optato per il mix agevolativo di cui al punto C1 della domanda, e cioe' abbia chiesto un contributo agli interessi, limitatamente al periodo d'ammortamento, su un finanziamento bancario, si fa presente quanto segue: 1) la delibera dell'istituto riguardante il finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dall'impresa entro novanta giorni dalla comunicazione ministeriale della posizione utile in graduatoria della domanda dell'impresa medesima; 2) le rate d'ammortamento devono essere annuali con scadenza il 31 dicembre di ciascun anno e il contributo agli interessi sara' erogato per una durata massima di ammortamento di 5 anni; 3) l'importo massimo del finanziamento, erogato dall'istituto di credito e ammissibile alle agevolazioni (contributo agli interessi) e' pari alla somma del contributo in conto capitale e del mutuo diretto dello Stato (a tasso agevolato) che e' stato concesso con il decreto di approvazione del programma di spesa. 4) non e' prevista alcun'agevolazione agli interessi sostenuti dall'impresa nel periodo di preammortamento ed utilizzo del finanziamento bancario; 5) nel caso in cui l'impresa opti per il mix agevolativo di cui al comma 1 dell'art. 5 del "decreto" , otterra' una riduzione del tasso d'interesse bancario, sul finanziamento concesso dall'istituto, pari al 50% del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) calcolato dagli istituti sul credito agevolato all'industria; in particolare il T.U.R. e' rilevato dalla Banca d'Italia ed e' pari, nel periodo di riferimento, all'indice "rendistato" (rendimento lordo medio mensile" dei titoli pubblici soggetti a tassazione) a cui va sommato il costo di gestione determinato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, per il 2004 (DM 30 gennaio 2004), e' pari all'1%. Nel mese di gennaio 2004 il tasso di riferimento e' stato pari al 4,85%. 5.2 Alle agevolazioni indicate al comma 1 dell'art. 5 del "decreto", puo' aggiungersene un'altra, sotto forma di premialita' annua (pari alla durata dell'ammortamento del finanziamento deliberato dall'"istituto" nel limite massimo di 5 anni). Tale agevolazione sara' erogata come contributo a fondo perduto per un importo pari a quello che si determina per riduzione a zero del tasso di riferimento (in quanto a carico dell'impresa, con l'erogazione del contributo in conto interessi, e' rimasto il 50% del tasso: vedasi precedente punto 5.1). Tale premialita' e' concessa ed erogata qualora siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati dall'impresa in fase di domanda ed indicati nella relazione (vedi precedente punto 2.5). Per la liquidazione della prernialita', l'impresa deve presentare apposita domanda (vedasi art. 5, comma 4, del "decreto") e relativo questionario (allegato 5 del "decreto"), nonche' una relazione (vedasi art. 5, comma 5 del "decreto") espressa sotto forma di dichiarazione sostitutiva d'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La premialita' di cui al comma 4 dell'art. 5 del "decreto", riguarda i beneficiari che hanno espresso l'opzione per il mix agevolativo individuato al punto C1 del modulo di domanda.
6 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
6.1 L'erogazione per stato avanzamento lavori (SAL) riguarda sia il contributo in conto capitale che il mutuo a tasso agevolato. Essa e' in ogni caso subordinata alla richiesta dell'impresa (vedi allegato n. 4 del "decreto"), nonche' la dichiarazione sui pagamenti suddivisa per voci di spesa (allegato n. 7 del "decreto"). Per ogni programma di spesa, possono essere presentati SAL di numero pari a: a) zero, nel caso il programma duri esattamente 12 mesi (limite minimo di durata del programma); b) fino ad un massimo di due, nel caso in cui il programma vada oltre i 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi (limite massimo di durata del programma). Indicata con X la data d'ultimazione del programma, si riportano nella seguente tabella le possibili richieste di erogazioni:
=================================================================== X = 12 mesi 24 mesi X = 12 mesi <x= 24 mesi <X> 36 mesi 36 mesi =================================================================== Anticipazione SI SI SI SI ------------------------------------------------------------------- SAL NO UNO DUE DUE ------------------------------------------------------------------- Saldo SI SI SI SI ===================================================================
La domanda relativa al SAL, a norma del primo comma dell'art. 6 "del decreto", deve pervenire al Ministero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui termina il SAL e deve comprendere le spese sostenute per campagne di campionari ultimate (non sono ammissibili le campagne di campionari ancora in corso alla data del 31 dicembre). Per il primo SAL, stante la domanda di agevolazione presentata entro il 6 maggio p.v., avra' termine il 31/12 (numero di mesi inferiore ad un intero esercizio) con inizio delle spese ammissibili alla data di presentazione della domanda e con programma a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. Ad ogni SAL e' erogato il 90% del contributo in conto capitale concedibile: il restante 10% sara' erogato contemporaneamente al saldo finale. 6.3 E' sempre possibile chiedere un'unica erogazione a fine programma in alternativa alle erogazioni per SAL. La domanda d'erogazione a saldo deve essere presentata: a) entro tre mesi dalla data dell'ultimo pagamento sostenuto qualora il programma termini prima della data termine fissata sul decreto di concessione provvisoria; b) entro quattro mesi dalla data termine negli altri casi. Tutte le spese sostenute oltre la data termine del programma non sono agevolabili. La domanda d'erogazione finale (allegato n. 4 del "decreto"), dovra' essere accompagnata dalla dichiarazione sui pagamenti suddivisa per voci di spesa (allegato n. 7 del "decreto"). 6.4 L'anticipazione riguarda il solo contributo in conto capitale in misura pari al 90% di quello concesso con il primo esercizio (22,5% o 27% della spesa agevolabile relativa all'esercizio che va dalla data della domanda al 31 dicembre 2004). Qualora sia richiesta l'anticipazione (comma 4 art. 6 del "decreto"), cui dovra' essere allegata la fideiussione bancaria ovvero la polizza assicurativa redatta secondo lo schema previsto (vedi allegato n. 6 del "decreto"), lo Stato effettuera' l'erogazione contemporaneamente all'emanazione del provvedimento che approva la domanda di concessione delle agevolazioni. La concessione dell'anticipazione esclude la possibilita' di richiedere l'erogazione del primo SAL. 6.5 La domanda per ottenere l'erogazione delle agevolazioni per SAL relative al contributo in conto capitale e al mutuo a tasso agevolato, va presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva d'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 6.6 Nel caso d'incompletezza della domanda o degli allegati, oltre che per raccomandata A.R., la richiesta ministeriale di integrazione, sara' anche eseguita a mezzo fax (pertanto valgono le obbligatorieta' espresse al precedente punto 4.1).
7 - DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE
A causa di un refuso, al comma 3 dell'art. 7 del "decreto", dopo le parole "impresa deve rendere" aggiungere "una dichiarazione". L'impresa beneficiaria, durante la realizzazione del programma agevolato, al fine del controllo dei costi consuntivati, deve individuare i costi sostenuti, suddividendoli tra quelli "interni" e quelli "esterni", e procedere alla loro rilevazione analitica secondo i principi di contabilita' industriale su "fogli di lavorazione giornalieri", riepilogati mensilmente. Si precisa che i costi sostenuti per l'attuazione del programma, vanno indicati nelle relazioni di bilancio per le societa' obbligate per legge alla sua redazione ovvero in una dichiarazione dell'amministratore da conservare tra gli atti dell'impresa. L'effettuazione delle spese e quindi il completamento del programma saranno inoltre documentati da: a) con riferimento alle singole voci di spesa, da un elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute, secondo lo schema riportato nell'allegato 7 al "decreto"; b) copia delle fatture conformi agli originali: tale attestazione e' resa dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale (in tale ultimo caso e' necessario allegare copia autenticata della procura), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; c) idoneo "libro" con annotazione del personale (dipendente e con rapporto di lavoro Co.Co.Co) con le modalita' indicate al comma 1 dell'art. 7 del "decreto"; d) perizia giurata, di un professionista (iscritto ad albo professionale), con esperienza nel settore specifico, estraneo all'impresa, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 8 al "decreto". Tale perizia oltre che dichiarare la pertinenza e la congruita' delle spese sostenute, e la loro corretta imputazione, deve riferirsi al programma e alle campagne dei campionari per cui sono richieste le agevolazioni, facendo un'analitica descrizione delle singole voci di spesa ed alle commesse interne. Si rimanda inoltre a quanto precisato al precedente punto 5.1. Si fa presente che sono consentite eventuali compensazioni tra le voci di spesa ammesse alle agevolazioni, purche' il totale dei costi risulti invariato e siano rispettate le percentuali massime consentite nelle voci di costo di cui all'art. 3 del "decreto". Tutta la documentazione di spesa dovra' essere tenuta a disposizione del Ministero per eventuali controlli e ispezioni per un periodo non inferiore a tre anni dal decreto di liquidazione del saldo. Le fatture relative alle spese di promozione, consulenze, faranno riferimento al contratto/incarico sottoscritto e riepilogheranno analiticamente le prestazioni fornite per l'espletamento dell'incarico ricevuto. Alla documentazione suddetta dovra' inoltre essere allegata copia conforme all'originale delle relative fatture. Tali documenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state integralmente pagate.
9 - ATTIVITA' ISPETTIVE, SANZIONI E MONITORAGGIO.
9.1 Al fine dei controlli e ispezioni disposti dal Ministero in ogni fase dell'iter amministrativo, si fa presente che oltre che sulle fatture e sulle commesse interne, tenute nel rispetto di quanto previsto dalla legge fiscale, potranno essere effettuati riscontri su:
- relazioni di bilancio o documentazione equipollente relative ai bilanci d'esercizio degli anni interessati dal programma (in esse l'impresa deve indicare quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del "decreto"); - idonea documentazione comprovante i costi derivanti dalla contabilita' industriale - registro acquisti IVA; - libro dei cespiti ammortizzabili; - fatturato; - libro matricola; - Buste paga relative al personale utilizzato nelle commesse interne per gli anni di riferimento; - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa; - fatture e lettere liberatorie; - lettere di incarico e contratti; - documentazione per valutare i risultati economici e di mercato conseguiti; - documentazione utile a ricostruire quantitativamente e qualitativamente le prestazioni immateriali; - documentazione probatoria dei pagamenti effettuati; - documentazione attestante la professionalita' ed esperienza dei consulenti e del perito; - quant'altro sufficiente a verificare la validita' e la regolarita' delle procedure nel rispetto della vigente normativa.
Per il monitoraggio nei 5 anni successivi alla data termine del programma, relativo ai risultati economici e di mercato conseguiti, l'impresa dovra' inviare una comunicazione, utilizzando gli stessi parametri di cui al precedente punto 2.2 della presente circolare. 9.2 Il Ministero, qualora l'impresa abbia chiesto ed ottenuto l'erogazione della premialita', puo' effettuare ispezioni per valutare i risultati economici e di mercato conseguiti dall'impresa e riportati nell'allegato 5 erroneamente indicato come allegato 4 nell'art. 9, comma 2 del "decreto".
10 - REVOCHE E SANZIONI
Avverso ai procedimenti di revoca le imprese interessate potranno presentare ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.
ALLEGATI AL DECRETO 15 GENNAIO 2004
Nel "decreto", negli allegati, sia nel modulo di domanda (allegato 1), che nel modulo di richiesta di liquidazione (allegato 4), al punto c) per quanto riguarda la tipologia C1) e' stata indicata l'opzione riferita alla possibilita' d'unica erogazione del contributo in conto interessi (sotto forma di contributo a fondo perduto, calcolato alla data d'inizio dell'ammortamento, quale importo attualizzato, da erogare al termine del programma in aggiunta al contributo in conto capitale), mentre non e' stata indicata l'opzione che il contributo agli interessi venga erogato al 31 dicembre di ogni anno di durata dell'ammortamento. Tale opzione deve essere manifestata nella relazione sul programma (vedi precedente punto 3 della presente circolare). Con riferimento alle tabelle riportate al punto B2 (Ripartizione del costo totale del programma) dei moduli di domanda rispettivamente per la concessione (allegato n. 1) e per la liquidazione (allegato n. 4) delle agevolazioni, si rimanda alle precisazioni fornite al precedente punto 4.5.A. Con riferimento al punto D4, punti 1) e 2) del modulo di domanda (allegato 1 al "decreto"), si rimanda alle precisazioni fornite al precedente punto 4.5.A. Anche il punto D5 del modulo di domanda (allegato 1 al "decreto"), conformemente a quanto indicato all'art. 4, comma 5 del "decreto", va cosi' modificato: "Indicare il numero delle manifestazioni espositive per localita' in cui si e' svolta, nei due esercizi precedenti l'esercizio in cui e' stata presentata la domanda d'agevolazione, la manifestazione dove l'impresa ha partecipato con il proprio campionario: ". |
| ALLEGATO 2
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Agevolazione per le PMI dei settori TAC per l'ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti (commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
SCHEDA DI MONITORAGGIO
Ditta (ragione sociale completa di natura giuridica) -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Sede legale -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Unita' locale interessata dal programma -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Codice ISTAT -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Posizione M.A.P. -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
A - Attivita' di programma:
- ricerca ed ideazione campione [] - realizzazione e sperimentazione campione [] - misurazione delle specifiche dei campioni [] - codifica delle procedure e degli standard qualitativi [] - marchi di fabbrica [] - promozione del campionario [] - produzione dei campioni "unitari" nonche' organizzazione logistica del magazzino campioni []
B - Stato di realizzazione
B.1 - Se avviato:
- Data di contabilizzazione del primo titolo di spesa ...
- Voce di spesa a cui e' riferito:
- personale [] - strumenti, macchinari ed attrezzature [] - consulenza e servizi simili, inclusa l'acquisizione di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenze [] - spese di promozione [] - spese generali []
a) Importo in lire della spesa sostenuta alla data di sottoscrizione della scheda
=================================================================== VOCI DI SPESA Spesa totale Spesa Spesa % esposta in ammissibile sostenuta domanda (*) =================================================================== - personale ------------------------------------------------------------------- - strumenti, macchinari ed attrezzature ------------------------------------------------------------------- - consulenze ------------------------------------------------------------------- - spese di promozione ------------------------------------------------------------------- - spese generali ------------------------------------------------------------------- TOTALE ------------------------------------------------------------------- * Cosi' come definita nel decreto di concessione provvisoria
- Richiesta di anticipazione: Si' [] No []
- Data termine di realizzazione del programma: .............
B.2 - Se da avviare:
- Data prevista di avvio del programma: ....................
- Prevista richiesta di anticipazione: Si' [] No []
Il sottoscritto .................. in qualita' di .............. (1) della ditta ........................................................ dichiara di rendere le dichiarazioni contenute nella presente scheda di monitoraggio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita'.
Data, ...........
L'impresa Timbro e firma (2) ..................
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa) (2) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). |
| ALLEGATO 3
Schema di dichiarazione per la rinuncia alle agevolazioni concesse.
Il sottoscritto ..........., nato a ........., prov. .... il ....... e residente in ............, via e n. civ. ......................... in qualita' di ........... (1) dell'impresa con sede legale in ...., via e n. civ. ..................... :
DICHIARA
a) di aver ottenuto con decreto del Ministero della attivita' pro- duttive n. ....... del ......... un contributo complessivo di Euro ...... relativo al programma n. ....... (2), riguardante un programma d'investimenti relativo all'unita' produttiva ubicata in ........., via e n. civ. ........, comportante spese ritenute ammissibili per E. ..............;
b) che, ad oggi, non e' stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;
c) di rinunciare all'intero richiamato contributo concesso.
Data, ...........
L'impresa Timbro e firma (3) ..................
Note:
1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa) 2) Specificare il numero di Pos. M.A.P. riportato nel decreto di concessione delle agevolazioni 3) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). |
| ALLEGATO 4 Dichiarazione riepilogativa delle spese per il personale.
Il sottoscritto ..... nato a ....., prov. .... il ...... e residente in ......., via e n. civ. ........ consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in qualita' di ......(1) dell'impresa con sede legale in via .................. e n. civ. ...........................,
DICHIARA
che, in relazione al decreto del Ministero delle attivita' produtti- ve n. ...... del ....., con il quale e' stato concesso un contributo relativo al programma n. ...... (2), per un programma d'investimenti relativo all'ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti, da realizzare nell'unita' produttiva ubicata in .................... via e n. civ. ............. (3), le spese sostenute e rendicontate a conclusione del programma come commesse interne sono quelle riepilo- gate nel seguente prospetto:
-------------------------------------------------------------------- Anno 200.. Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di .... -------------------------------------------------------------------- .................................................................... ........................................... (4) -------------------------------------------------------------------- Periodo di rilevazione: mese di ..... -------------------------------------------------------------------- Anno 2004 Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di .... -------------------------------------------------------------------- Nome e cognome Costo orario N. ore mensili Costo totale dipendenti mensile (5) effettive di effettivo (Euro) lavorazione per la commessa --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- TOTALE N. -------------------------------------------------------------------- Anno 200.. Campagna di campionario n. ... dal mese di .... al mese di .... -------------------------------------------------------------------- Nome e cognome Costo orario N. ore mensili Costo effettivo dipendenti (5) effettive di totale (Euro) lavorazione per la commessa --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- TOTALE N. --------------------------------------------------------------------
e sono riferite esclusivamente al personale dipendente/con contratto Co.Co.Co. effettivamente e direttamente impegnato nelle fasi di rea- lizzazione del programma, e che tale costo e' stato interamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali.
Data, ...........
L'impresa Timbro e firma (8) ..................
Note:
1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa). 2) Specificare il numero di Pos. MAP riportato nel decreto di concessione delle agevolazioni. 3) Specificare dati riferiti all'unita' locale interessata dal programma. 4) Descrivere la commessa interna. 5) Compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario e diarie ove previsti. 6) Allegare copia di valido documento d'identita' (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
APPENDICE 1
Esempio n. I. Per un programma di 200.000,00 Euro avremo che:
a) siccome il 25% della spesa, pari a 50.000,00 Euro, non supera il limite massimo di 75.000,00 Euro, il contributo in c/capitale concedibile e' pari a 50.000,00 Euro; b) per il mutuo vale un ragionamento analogo a quello fatto per il contributo in conto capitale (25%) e, quindi e' concedibile un mutuo di 50.000,00 Euro; c) il finanziamento sara' pari al 50% (25%+25%) della spesa e cioe' a 100.000,00 Euro.
Esempio n. II. Per un programma di 585.000,00 Euro avremo che:
a) siccome il 25% della spesa, pari a 146.250,00 Euro, supererebbe il limite di 75.000,00 Euro, il contributo in c/capitale massimo concedibile e' pari, in conto tondo, a 75.000,00 Euro (e cioe' il 12,82%); b) per il mutuo vale un ragionamento analogo a quello fatto per il contributo in conto capitale ottenendosi anche qui un limite percentuale del 12,82% della spesa e, cioe', un valore, in conto tondo, di 75.000,00 Euro; c) il finanziamento sara' pari al 12,82 + 12,82 = 25,64% della spesa e cioe' pari, in conto tondo, a 150.000,00 Euro.
APPENDICE 2
Esempio di metodologia per la determinazione del costo dei campioni "unitari" agevolabile con il programma (da allegare al modulo di domanda)
Con riferimento al costo totale del programma per la realizzazione di campagne di campionari oggetto di domanda presentato dall'impre- sa............, si precisa che, in relazione ai campioni "unitari" innovativi realizzati negli anni antecedenti la data della domanda, i costi per la realizzazione dei campioni "unitari", ed i fatturati conseguiti, sono stati:
==================================================================== Anni (a) Costo campioni unitari in euro Fatturato in euro (b) (c) ====================================================================
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-------------------------------------------------------------------- TOTALE --------------------------------------------------------------------
Data, ...........
L'impresa Timbro e firma (8) .................. |
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