Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2004
Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1 del decreto dell'8 agosto 2000, relativo alle modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2000, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamo art. 14 che, nel disciplinare le modalita' di selezione delle domande, nonche' di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;
Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalita' di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarita' delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di prorieta' ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
Visto il D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a Euro 66.316.552,00 di cui Euro 41.316.552,00 in credito di imposta, sull'apposito stanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze ed Euro 25.000.000,00 in contributo nella spesa;
Visto il decreto dirigenziale n. 2053/Ric. del 28 novembre 2003 con il quale e' stato approvato l'elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
Verificata la documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/198;
Ritenuta la necessita' di procedere, per l'anno 2003, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonche' la misura del contributo stesso;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
1. E' approvato il primo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2003, formato secondo le modalita' indicate nello stesso art.14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.
2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a Euro 51.610.758,58 di cui Euro 21.359.376,41 nella forma del contributo nella spesa e Euro 30.251.382,17 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilita' del Fondo agevolazione alla ricerca indicate in premessa.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione agli interessati.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonche' l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonche', ove necessario, della certificazione antimafia.
Roma, 25 marzo 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti
Beneficiari

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