Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2004, n. 96
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
VISTO l'articolo 21, comma 6-bis, del predetto testo unico, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce una accisa ridotta su taluni prodotti, di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali;
VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica l'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, facendo decorrere il triennio di validita' del progetto sperimentale dal 1 gennaio 2003;
VISTO l'articolo 21, comma 6-ter, del predetto testo unico, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' previsto che "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita";
VISTO il Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997 per la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
VISTA la delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, concernente le "Linee guida per le politiche e misure nazionali delle riduzioni delle emissioni dei gas serra", che delinea il complesso delle azioni da intraprendere per sviluppare la produzione e l'utilizzo di biomasse per finalita' energetiche;
VISTA la delibera CIPE n. 217 del 21 dicembre 1999, con la quale e' stato approvato il "Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali", che individua quattro filiere strategiche, tra cui quella del bioetanolo, e definisce un programma di sviluppo per ciascuna di esse;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
VISTO l'articolo 64, paragrafo 6, del Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 recante modalita' di applicazione del medesimo Regolamento del Consiglio;
VISTE le risultanze della Conferenza di servizi del 22 novembre 2001;
VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre
2002; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a nonna dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-2068 del 7 febbraio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. E' approvato il progetto sperimentale, della durata di un triennio, a decorrere dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005, previsto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui all'allegato 1 al presente regolamento, alfine di incrementare l'impiego di fonti energetiche, che determinino un ridotto impatto ambientale, e di favorire lo sviluppo tecnologico dei sottoindicati prodotti, impiegati come carburanti, da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola; b) etere etilterbutilico, d'ora innanzi denominato ETBE, derivato da
alcole di origine agricola; c) additivi e riformulati, prodotti da biomasse, utilizzati come
additivi per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel.

2. Nell'ambito del progetto sperimentale, i prodotti di cui al comma 1, sono assoggettati alle aliquote di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e d'ora innanzi denominato testo unico accise, introdotto con l'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di spesa di euro 15.493.706,97 (gia' lire trenta miliardi) annui, previsto dal successivo comma 6-ter.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che
reca le disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad
accisa), comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
introdotto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e' il seguente:
«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una
accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000
per 1.000 litri.».
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad
accisa), comma 6-ter, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
introdotto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e' il seguente:
«6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.».
- Il Protocollo di Kyoto, che e' stato adottato l'11
dicembre 1997 dalla terza Conferenza delle Parti alla
Convenzione sui cambiamenti climatici, e che impegna gli
Stati membri dell'Unione europea a ridurre, entro il
periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei
gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del
1990, e' stato ratificato dalla legge 1° giugno 2002, n.
120.
- La delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998,
concernente le «Linee guida per le politiche e misure
nazionali delle riduzioni delle emissioni dei gas serra»,
con la quale sono stati approvati gli obiettivi di
riduzione delle emissioni, che includono anche quelli
conseguibili con i meccanismi di flessibilita' istituiti
dal protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali, ha
stabilito, in particolare, al punto 2.3., che:
«Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche
agricole, d'intesa con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, dei trasporti, delle finanze e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza Unificata, sottopone all'approvazione
del CIPE il «Programma nazionale per la valorizzazione
delle biomasse agricole e forestali» per il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalle Linee Guida, che individua i
criteri e gli indirizzi finalizzati a:
a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente
alla produzione di energia;
b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli,
forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione
di energia;
c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
d) produzione di energia termica e/o elettrica da
biomasse;
e) impiego di energia da biomasse nei settori dei
trasporti e del riscaldamento;
f) applicazione di misure di compensazione, di
agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non
alimentari, e per la produzione di biocarburanti e
biocombustibili;
g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
h) accordi volontari tra le Amministrazioni e gli
operatori economici del settore agricolo ed
agro-industriale per il raggiungimento degli obiettivi
individuati dalle linee guida».
- La delibera CIPE n. 217 del 21 dicembre 1999, ha
approvato il «Programma nazionale per la valorizzazione
delle biomasse agricole e forestali».
- Il regolamento CE del Consiglio n. 1493/1999 del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio
1999, n. L 179, ed e' entrato in vigore il 21 luglio 1999.
- Il regolamento CE della Commissione n. 1623/2000 del
25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per
quanto riguarda i meccanismi di mercato, e' stato
pubblicato nella G.U.C.E del 31 luglio 2000, n. L 194, ed
e' entrato in vigore il 20 agosto 2000.
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, e' il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo vigente dell'art. 17 (Regolamenti), commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, come modificato dall'art. 19 della
legge 23 dicembre 2000, n. 289, e' il seguente:
«Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una
accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire: 560.000 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000
per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.»
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2003.».
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6-bis, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 6 (Modalita' di
effettuazione dei rimborsi), commi 3 e 5, del decreto del
Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante
norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19, e' il seguente:
«3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di
rimborso, presso quale impianto intende utilizzare
l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma
1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto
al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti
dalla data della presentazione della domanda fino a quella
di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data
di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda
all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria
articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del
suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita'
e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in
consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale
viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto
pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal
beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta
da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni
fiscali.
4. (Omissis).
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito
dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere
indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura
stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che
l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene
utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto
cui il rimborso e' stato trasferito.».
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre
1981, n. 689, con la quale sono state apportate modifiche
al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, e' il seguente:
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di
campioni). - Se per l'accertamento della violazione sono
compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito
dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».
Nota all'art. 7:
- Il regolamento CEE della Commissione n. 3649/92 del
17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento
semplificato per la circolazione intracomunitaria dei
prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello
Stato membro di partenza, e' stato pubblicato nella
G.U.C.E. 18 dicembre 1992, n. 369 ed e' entrato in vigore
il 1° gennaio 1993.
- Il regolamento CEE della Commissione n. 2719/92
dell'11 settembre 1992, relativo al documento
amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad
accisa che circolano in regime sospensivo, e' stato
pubblicato nella G.U.C.E. 19 settembre 1992, n. 276 ed e'
entrato in vigore il 1° gennaio 1993.



 
Art. 2
Requisiti dei prodotti ammessi al progetto sperimentale

1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina, alla produzione di ETBE o all'utilizzo tal quale nella carburazione, deve possedere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le miscele di benzina senza piombo con i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1, impiegate come carburanti, devono possedere le caratteristiche di cui alla lettera a) dell'allegato 5 al presente regolamento. Le miscele di gasolio, fatta eccezione per il biodiesel, con i prodotti di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 1, devono possedere le caratteristiche di cui alla lettera b) dell'allegato 5 al presente regolamento.
3. L'origine agricola dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' individuata attraverso le metodiche di cui all'allegato 6 al presente regolamento.
4. L'idoneita', per i prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato e' stabilita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione inquinamento e rischi industriali e dal Ministero per le politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore, con apposito provvedimento interdirettoriale. La valutazione e' effettuata, inizialmente, sulla base dei valori, desunti dalla letteratura tecnico-scientifica, delle grandezze elencate nell'allegato 3 al presente regolamento, che devono essere forniti dai richiedenti. Successivamente, con apposita determinazione direttoriale, emanata dalla Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Direzione inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono ridefiniti i criteri di valutazione di cui al presente comma attraverso la realizzazione di uno studio riguardante l'intero ciclo di vita effettuato secondo gli standard internazionali ISO 14040 - 14041 - 14042 e 14043.
5. L'idoneita', per i prodotti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento all'intero ciclo di vita, e' stabilita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione inquinamento e rischi industriali, sulla base delle modalita' di cui all'allegato 4 al presente regolamento e adottata con apposito provvedimento direttoriale.
 
Art. 3
Procedura per la partecipazione al progetto sperimentale

1. Sono ammesse a partecipare al progetto sperimentale, mediante l'assegnazione di quantitativi soggetti ad aliquota di accisa ridotta ed entro il limite massimo annuale di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1, le ditte titolari di impianti che realizzano i prodotti indicati all'articolo 1, comma 1. Tale limite viene cosi' ripartito tra i prodotti aventi titolo all'agevolazione:

a) bioetanolo di origine agricola: euro 581.014,00; b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: euro 11.039.264,47; c) additivi prodotti da biomasse:

1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00; 2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00;

d) riformulati prodotti da biomasse:

1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00; 2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00.

2. Per il secondo e terzo anno di validita' del progetto sperimentale, i criteri di ripartizione degli importi di cui al comma I possono essere rimodulati, in rapporto all'effettiva richiesta di utilizzazione, con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agro-alimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il Direttore generale del Servizio inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane.
3. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione presentano, o inoltrano a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per ciascuna tipologia di prodotto, un'apposita istanza all'Agenzia delle dogane, Area gestione tributi e rapporti con gli utenti e, in copia, all'Area verifiche e controlli, tributi doganali, accise e laboratori chimici, contenente le seguenti indicazioni:

a) generalita' della ditta e del legale rappresentante, partita IVA,
codice di accisa, ubicazione dell'impianto; b) indicazione e quantita' di prodotto per la quale si richiede
l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta; c) capacita' produttiva annuale dell'impianto, quale risulta dalla
verifica effettuata dall'Ufficio tecnico di finanza ovvero
dall'Ufficio delle dogane, ove istituito, competente per
territorio. Per gli impianti situati negli altri Stati membri
dell'Unione europea, la capacita' produttiva e' quella risultante
dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle
competenti autorita' nazionali; d) estremi della licenza di deposito fiscale; e) dichiarazione relativa alla quantita' di prodotto immessa in
consumo nell'annualita' precedente.

4. All'istanza sono allegati:

a) dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di
conformita' del prodotto, per il quale si richiede l'applicazione
dell'aliquota di accisa ridotta, alle caratteristiche di cui agli
allegati 2 e 5 al presente regolamento; b) valutazione circa l'idoneita' del prodotto, per il quale si
richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta, ad
abbattere i principali agenti dinamici, valutati sull'intero ciclo
di vita, secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.

5. Per l'anno 2003, le istanze di cui al comma 3 sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione, anche per estratto, del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Per gli anni 2004 e 2005 le medesime istanze sono presentate entro il mese di marzo.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 3, le ditte assegnatarie, a pena di esclusione dal progetto sperimentale per l'anno successivo, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione inquinamento e rischi industriali e al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore, una relazione dalla quale risultino la provenienza, la natura e la quantita' degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulati prodotti su base annua, nonche' la loro destinazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, con l'obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
 
Art. 4
Criteri di assegnazione

1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trovino copertura nei limiti annui previsti, si procede alla loro integrale assegnazione.
2. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non trovino sufficiente copertura nei limiti annui previsti, l'assegnazione e' effettuata secondo quote proporzionali alla capacita' produttiva convenzionale dei soggetti richiedenti. Tale capacita' produttiva convenzionale e' ottenuta sommando l'effettiva produzione dell'anno precedente, moltiplicata per un coefficiente pari a 0,6, e la capacita' produttiva degli impianti, moltiplicata per un coefficiente pari a 0,4. Per il primo anno del progetto sperimentale e per gli impianti di nuova installazione, i coefficienti sono rispettivamente pari a zero e 0,4.
3. L'assegnazione delle quantita' e' effettuata, per l'anno 2003, entro 90 giorni dalla pubblicazione, anche per estratto, del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e, per gli anni 2004 e 2005, entro il 30 aprile. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo il termine stabilito; per quelle inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
4. Le quantita' assegnate non possono essere cedute.
 
Art. 5
Modalita' applicative del regime fiscale agevolato

1. Gli impianti di produzione e di miscelazione dei prodotti di cui all' articolo 1, comma 1, siti nel territorio dell'Unione europea, devono operare in regime di deposito fiscale.
2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, accertati presso gli impianti di produzione e destinati ad essere impiegati tal quali, in miscela con benzina senza piombo o in miscela con gasolio, sono assoggettati alla relativa aliquota di accisa. Gli stessi, rientranti nei rispettivi limiti d'importo di cui all'articolo 3, comma 1 e per i quali si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta, devono essere accertati per quantita' e qualita' dall'Ufficio tecnico di finanza, ovvero dall'Ufficio delle dogane, ove istituito, competente per territorio. Sui quantitativi dei prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, impiegati tal quali ovvero aggiunti al carburante, e' riconosciuto al produttore un credito d'imposta pari alla differenza tra la predetta aliquota intera e quella ridotta di cui all' articolo 21, comma 6-bis del testo unico accise. Per i prodotti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, tale credito di imposta e' riconosciuto relativamente alla sola quota di prodotto effettivamente derivante da biomasse. Per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1.
3. L'Ufficio tecnico di finanza ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, determina, con cadenza mensile, il credito d'imposta risultante dagli accertamenti indicati al comma 2, procedendo all'accredito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Per tale credito puo' essere richiesta la procedura prevista dall' articolo 6, comma 5, del medesimo decreto.
4. Il bioetanolo di origine agricola destinato all'impiego diretto nella trazione, alla produzione di ETBE o alla miscelazione con benzine carburanti, deve essere denaturato con l'uno per cento in volume di ETBE o con l'uno per cento in volume di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato MTBE, ovvero con miscele dei due. La denaturazione, da effettuarsi contestualmente all'accertamento di cui al comma 2, e' effettuata presso la distilleria di produzione, quando il bioetanolo e' destinato all'impiego diretto nella trazione, ovvero presso gli stabilimenti di produzione di ETBE o depositi fiscali, quando destinato, rispettivamente, a trasformazione chimica o a miscelazione con benzine carburanti.
5. E' consentita, in ogni fase di lavorazione, la miscelazione tra ETBE ed MTBE.
 
Art. 6
Con frolli

1. L'Ufficio tecnico di finanza ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, verifica, ai fini fiscali, il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 dei prodotti soggetti ad aliquota di accisa ridotta nell'ambito del progetto sperimentale. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, puo' avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di un delegato dell'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli - Ufficio coordinamento dell'attivita' di analisi.
2. Le analisi dei campioni prelevati durante l'attivita' di verifica di cui al comma 1 sono eseguite presso l'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli - Ufficio coordinamento delle attivita' di analisi. Le analisi delle miscele di cui all'articolo 2, comma 2 possono essere eseguite anche presso i Laboratori chimici regionali dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 7
Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato

1. Il bioetanolo denaturato, destinato all'impiego nella trazione, viene trasferito, nei casi previsti, ai diretti utilizzatori, con scorta del documento di accompagnamento semplificato stabilito dal Regolamento (CEE) della Commissione n. 3649/92 del 17 dicembre 1992.
2. I prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1, destinati ad essere impiegati in miscela con benzina senza piombo ovvero in miscela con gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa, rispettivamente, alla benzina senza piombo o al gasolio, ai depositi fiscali, con scorta del documento di accompagnamento accise previsto dal Regolamento (CEE) della Commissione n. 2719/92, dell'11 settembre 1992.
3. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1 e 2, deve essere indicato se il prodotto e' destinato all'utilizzo diretto, alla trasformazione o alla miscelazione.
 
Art. 8
Disposizioni varie

1. Le miscele dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, che rispettano le caratteristiche di cui all'allegato 5 al presente regolamento, possono essere avviate al consumo presso la rete di distribuzione stradale ed autostradale di carburanti ovvero presso utenti extra rete.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attivita' produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 400
 
ALLEGATO 1

PROGETTO SPERIMENTALE PER L'IMPIEGO DI PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA
PER AUTOTRAZIONE

Redatto, per la parte generale, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e per la parte sperimentale dall'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli, tributi doganali, accise e
laboratori chimici
(Roma, novembre 2001)

1. Parte generale

L'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha previsto che "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
Il progetto sperimentale, sempre ai sensi dell' articolo 22, ha durata triennale.
L'obiettivo della norma e' quello di agevolare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nell' autotrazione, attraverso la parziale defiscalizzazione del prodotto, e nello stesso tempo ridurre l'emissione di anidride carbonica attraverso l'utilizzazione di biomasse o di prodotti derivanti dall'agricoltura, come nel caso dell'alcool.

IL QUADRO INTERNAZIONALE

L'impiego di alcool per autotrazione si inserisce in un quadro di disposizioni ed accordi internazionali che discendono principalmente dal Protocollo di Kyoto, adottato il 10 dicembre 1997 dalla terza conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici e recentemente oggetto di modifiche nella Conferenza di Bonn. Il Protocollo impegna i Paesi firmatari alla riduzione dei gas ad effetto serra mediante azioni mirate, fra cui l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori dell'industria e dei trasporti e la promozione dell'agricoltura sostenibile e che in particolare, l'Italia, entro un periodo compreso tra il 2008 ed il 2012, si e' impegnata ad una riduzione delle proprie emissioni pari al 6,5% in termini di CO2 equivalente;

- a livello comunitario, sulla scia del Protocollo di Kyoto sono
intervenuti due provvedimenti - che ribadiscono l'esigenza di
favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione
delle fonti rinnovabili e impegnano gli Stati membri a ridurre le
proprie emissioni di gas serra: il Libro Bianco del 1997 sulle
fonti rinnovabili e il Libro Verde del 2000 della Commissione sulla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, invitano
esplicitamente gli Stati dell'Unione a realizzare l'obiettivo del
7% di carburanti d'origine agricola sull'insieme dei carburanti
entro il 2010 e del 20% entro il 2020 e a coprire mediante misure
d'ordine fiscale il differenziale di prezzo tra biocarburanti e
prodotti concorrenti d'origine fossile; - finalizzate allo stesso obiettivo sono inoltre in corso di
approvazione dure Direttive comunitarie aventi come scopo
rispettivamente di rendere obbligatorio l'utilizzo di biocarburanti
in una determinata percentuale all'interno del pool delle benzine e
di prevedere defiscalizzazioni armonizzate per i combustibili
ecologici; - a livello nazionale il Programma Nazionale di Energia Rinnovabile
da Biomasse (PNERB), di cui alla Delibera CIPE n. 137 del 19
novembre 1998, ha l'obiettivo di delineare il complesso di azioni
da intraprendere per sviluppare la produzione e l'utilizzo di
biomasse per finalita' energetiche, tenendo conto della scarsa
competitivita' del settore primario, del differenziale di prezzi
tra fonti tradizionali e rinnovabili e della necessita' di
promuovere una significativa integrazione tra agricoltura ed
industria di trasformazione; - sulla base del PNERB e' stato elaborato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, il Programma Nazionale per la
Valorizzazione delle Biomasse Agricole e Forestali (PNVBAF),
anch'esso approvato con Delibera CIPE n. 217 del 21 dicembre 1999,
che individua quattro filiere strategiche, tra cui quella del
bioetanolo e definisce un programma di sviluppo per ciascuna di
esse; - le suddette Delibere CIPE, in accordo con il Protocollo di Kyoto e
con le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni di gas serra e sul programma nazionale
biocombustibili, danno priorita' ai biocombustibili liquidi
derivanti dalla fermentazione alcolica di materie prime agricole;
tali delibere assegnano al settore trasporti obiettivi di riduzione
al 2012 compresi tra 18 e 21 Mt di CO2; - sempre nell'ambito delle azioni nazionali a sostegno dell'impiego
dei biocarburanti, la legge 423 del 2 dicembre 1998, ha previsto la
predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di un programma nazionale denominato "biocombustibili",
sempre nell'ottica delle riduzione delle emissioni di gas serra,
stanziando una somma annuale, a partire dal 1999, di lire 5
miliardi: Il programma e' stato approvato con Delibera CIPE n. 27
del 15 febbraio 2000; - anche il Programma del Ministero dell'Ambiente per la transizione
verso l'eliminazione della benzina con piombo, prevede l'utilizzo
di additivi ossigenati di origine vegetale sostitutivi del piombo e
in parte dei composti aromatici; tale programma suggerisce
l'impiego di bioetanolo per la produzione di ETBE da miscelare
nelle benzine fino ad un massimo del 15% in volume e prevede un
utilizzo di 300.000 tonnellate/anno di ETBE prodotto a partire da
bioetanolo; - il CNEL, con il supporto dell'ENEA, infine, ha in corso di
predisposizione un Accordo Volontario tra operatori della filiera
bioetanolo/ETBE volto a definire ruoli, competenze ed impegni delle
singole parti pubbliche e private all'interno di un programma di
sviluppo del bioetanolo.

Da quanto evidenziato sia il quadro internazionale e comunitario che quello nazionale convergono sulla strategicita' dell'impiego di alcool a concorrenza del rispetto degli Accordi di Kyoto.
L'articolo 22 della legge n. 388/2000 costituisce pertanto uno degli strumenti principali varati dal Parlamento per tradurre in via operativa quanto programmato nelle diverse sedi governative. La rilevanza dell'attuazione dell'articolo 22 e' stata peraltro ribadita dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che, nella seduta dell'il ottobre 2001, ha approvato all'unanimita' una Risoluzione relativa i problemi del settore distillatorio, nella quale, tra l'altro, si impegna il Governo ad "affrontare e risolvere con la massima urgenza, la questione del decreto e delle procedure di defiscalizzazione del bioteanolo-ETBE, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 388/2000.

I RILESSI DI POLITICA AGRICOLA NAZIONALE

L'impiego di alcool per autotrazione costituisce una grande opportunita' di sviluppo per il settore agricolo in tutta Europa. in Francia gia' si producono annualmente circa 1.200.000 ettanidri di bioetanolo ad uso carburante, in Spagna 1.000.000 e in Svezia 125.000 e che tutte le produzioni menzionate sono in un fase di forte espansione. Inoltre le esperienze europee hanno dimostrato che l'obbiettivo della riduzione del differenziale di prezzo esistente con le fonti fossili puo' essere perseguito, oltre che dalla defiscalizzazione del prodotto, anche tramite una forte integrazione di filiera.
L'utilizzo di bioetanolo nell'autotrazione potrebbe sortire effetti positivi sulla razionalizzazione degli utilizzi di materie prime alcoligene;
sulla eventuale messa a coltura di terreni in set-aside con eventuali riflessi positivi in termini ambientali e di difesa del suolo;
sull'avvio di colture ad alto rendimento energetico.
La produzione di alcole italiana e' sempre stata caratterizzata dall'estrema varieta' di materie prime agricole utilizzate: dalle bietole, ai cereali, dal melasso al vino, dai sottoprodotti vinici, alla frutta. I benefici di un programma di sviluppo dei biocarburanti tenderebbero quindi a distribuirsi su diverse colture agricole.
Nella prima fase di avvio del programma sperimentale, al fine di dare immediata attuazione allo stesso, si ritiene che in primo luogo possa essere utilizzato tra gli altri l'alcool gia' disponibile ed in particolare quello di origine vinica, nonche' quello che si rendera' disponibile al fine di garantire continuita' di approvvigionamento alle aziende utilizzatrici.
L'utilizzazione dello stock esistente consentira' di attivare un circolo virtuoso nella gestione delle distillazioni di cui' al reg. CE n. 1493/1999 e di poter operare sul mercato beneficiando della derogo prevista dall'articolo 64, paragrafo 6, del regolamento CE della commissione n. 1623 del 25 luglio 2000.

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL BIOETANOLO DI ORIGINE AGRICOLA DA
IMPIEGARE PER AUTOTRAZIONE

Con la legge n. 388/2000, come gia' evidenziato, e' stata concessa (articolo 22, punto 6/bis), una agevolazione fiscale (riduzione dell'aliquota di accisa rispetto alla benzina carburante ed al gasolio) al bioetanolo di origine agricola, all'ETBE derivato dal alcole di origine agricola e agli additivi e riformulati prodotti da biomasse, qualora impiegati, da sol o in miscela, come carburanti.
Per la concessione dell'agevolazione si e' resa necessaria, dal punto di vista tecnico, l'individuazione di opportuni metodi di analisi chimica che consentano di accertare la provenienza agricola dei prodotti in oggetto distinguendoli da sostanze simili di origine sintetica.
A seguito di una sperimentazione sono state individuate le predette metodiche e le specifiche tecniche di seguito riportate.
Si precisa, inoltre, che la presente sperimentazione e' stata condotta sui prodotti attualmente esistenti in commercio e che comunque, dovra' essere estesa anche ad altri prodotti all'atto della loro fabbricazione (es. ETBE prodotto da varie tipologie di bioetanolo).

2. SPERIMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI METODICHE DI ANALISI ATTE AD IDENTIFICARE L'ORIGINE AGRICOLA DEL BIOETANOLO E DEI SUOI DERIVATI
(ETBE)

La sperimentazione condotta aveva tre obiettivi principali:

A. individuare una metodica analitica atta a differenziare l'etanolo
di origine biologica da quello di origine sintetica nonche' a
determinare quantitativamente il loro rapporto in miscele, B. trovare un metodo analitico che permettesse di determinare la
percentuale di ETBE prodotto a partire da etanolo di origine
agricola in miscele ETBE/MTBE (etil-terz-butil
etere/metil-terz-butil etere), C. sviluppare e mettere a punto una metodica analitica volta a
determinare il rapporto quali/quantitativo tra i singoli
componenti in miscela ETBE/MTBE.

PARTE SPERIMENTALE

A) BIOETANOLO

Per il raggiungimento del primo obiettivo sono state prese in considerazione tecniche analitiche isotopiche quali:

1) spettroscopia di Massa dei Rapporti Isotopici (IRMS) 2) scintillazione Radioattiva del C14

La prima tecnica (IRMS) si basa sulla possibilita' di determinare l'origine botanica dell'etanolo in esame mediante misura del rapporto degli isotopo stabili del carbonio (13C/12C (misura effettuata rispetto ad uno standard internazionale). I valori ottenuti risultano essere caratteristici per tutti gli organismi vegetali e rispecchiano la loro differenziazione in tre grandi famiglie sulla base del loro ciclo fotosintetico: ciclo C3 (o di Calvin), ciclo C4 (o di Hatch-Slack) e ciclo CAM (valido per le crassulacee).
Prendendo in considerazione solo i primi due cicli, in quanto l'alcool etilico agricolo prodotto proviene quasi esclusivamente da piante i cui cicli fotosintetici sono appunto il C3 e C4, si illustrano brevemente le caratteristiche isotopiche:
Piane alcooligene a ciclo metabolico C3 con un range di valori del d13C/12C rispetto allo standard internazionale (PDB) compreso tra -22 e -33 per mille, fra tali piante troviamo la vite, il grano, i cereali in genere e la barbabietola da zucchero.
Piante alcooligene a ciclo metabolico C4 con un (13C/12C compreso tra -10 e -20 per mille sono la canna da zucchero, il mais ed altre meno importanti ai nostri fini.
La seconda tecnica e' basata invece sull'attivita' di decadimento di questo isotopo instabile del carbonio e misura, mediante scintillazione liquida, l'emissione di particelle(, espressa in Colpi Per Minuto nella regione B (CPM B), tale misura e' riconducibile all'espressione Disintegrazioni Per Minuto (DPM) semplicemente dividendo i CPM per l'efficienza dello strumento, ed ancora e' possibile esprimere i DPM/gC ossia i DPM per grammi di carbonio, dividendoli per i grammi di tale elemento presenti nel campione analizzato. Il valore espresso in questa ultima unita' di misura risulta indipendente dalle condizioni sperimentali adottate.
Il 14C, si origina per effetto della radiazione cosmica che svolge un continuo bombardamento neutronico su gli atomi di azoto, alcuni dei quali vengono trasformati in nuclei radioattivi di 14C secondo la reazione:

7(elevato)14 N + n -> G(elevato)14 C + p

Questi isotopi radioattivita', sotto forma di CO2 vengono fissati dalle piante tramite il processo della fotosintesi. Quando la pianta muore la fotosintesi si arresta, ma il decadimento degli atomi radioattivi continua e l'attivita' comincia a diminuire. Quindi l'attivita' e' una funzione diretta del "tempo di esistenza" del carbonio, ovvero piu' l'atomo di carbonio e' "vecchio", minore sara' il numero di CPM.
Appare evidente che un alcool agricolo in quanto tale, conterra' atomi di 14C "giovani" e quindi presentera' un numero molto piu' elevato di CPM rispetto ad un alcool di sintesi la cui origine e' sicuramente fossile.
Sono stati sottoposti ad analisi sei campioni di alcool etilico di diversa origine, due di origine sintetica e quattro di origine agricola; di questi ultimi, due campioni sono dichiarati di origine agricola non meglio specificata, mentre i restanti sono uno provenienta da vino e l'altro proveniente da grano.
I risultati delle determinazioni effettuate mediante IRMS non permettono di discriminare l'origine biologica dell'etanolo da quella sintetica, in quanto i valori di (13C/12C sono compresi in un range che varia da -25,72 per mille a -27,05 per mille per il bioetanolo e, tra -28,59 per mille e 28,71 per mille per il sintetico. Tali valori rientrano tutti nell'intervanno di confidenza delle piante a ciclo C3 che, come precedentemente esposto, oscilla tra i valori di -22 e -33 per mille. In definitiva la tecnica IRMS, allo stato idonea per caratterizzare miscele di alcool biologico/sintetico, tranne nell'eventualita' che in miscela entri bioalcol proveniente da canna da zucchero o mais (piante a ciclo C4) il cui range di d13C/12C e' nettamente diverso da quello riscontrato per l'alcool di sintesi.

==================================================================== Analisi I.R.M.S. camp. Alcool da grano (1)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -27,47 ---------------------------- 2) -26,70 ---------------------------- 3) -26,88 -------------------------------------------------------------------- 4) -27,13 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -26,95 -27,05 0,29391 0,77745 -------------------------------------------------------------------- 6) -27,07 ---------------------------- 7) -26,98 ---------------------------- 8) -27,41 ---------------------------- 9) -27,36 ---------------------------- 10) -26,60 -------------------------------------------------------------------- Analisi I.R.M.S. camp. Alcool da vino (2)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -25,83 ---------------------------- 2) -25,86 ---------------------------- 3) -25,76 -------------------------------------------------------------------- 4) -25,75 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -25,85 -25,72 0,112566 0,11404 -------------------------------------------------------------------- 6) -25,62 ---------------------------- 7) -25,61 ---------------------------- 8) -25,61 ---------------------------- 9) -25,72 ---------------------------- 10) -25,55 -------------------------------------------------------------------- Analisi I.R.M.S. camp. Alcool di sintesi (3)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -28,48 ---------------------------- 2) -28,64 ---------------------------- 3) -28,55 -------------------------------------------------------------------- 4) -28,00 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -28,68 -28,59 0,277881 0,69496 -------------------------------------------------------------------- 6) -28,63 ---------------------------- 7) -29,05 ---------------------------- 8) -28,89 ---------------------------- 9) -28,46 ---------------------------- 10) -28,54 -------------------------------------------------------------------- Analisi I.R.M.S. camp. Alcool di sintesi (4)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -28,88 ---------------------------- 2) -28,60 ---------------------------- 3) -28,88 -------------------------------------------------------------------- 4) -28,86 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -27,21 -28,71 0,16171 0,2092 -------------------------------------------------------------------- 6) -28,58 ---------------------------- 7) -28,40 ---------------------------- 8) -28,77 ---------------------------- 9) -28,72 ---------------------------- 10) -28,70 -------------------------------------------------------------------- Analisi I.R.M.S. camp. Alcool orig. agricola (5)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -26,56 ---------------------------- 2) -26,70 ---------------------------- 3) -26,37 -------------------------------------------------------------------- 4) -26,41 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -26,62 -26,48 0,259989 0,540756 -------------------------------------------------------------------- 6) -26,34 ---------------------------- 7) -26,11 ---------------------------- 8) -26,23 ---------------------------- 9) -26,96 ---------------------------- 10) -25,47 -------------------------------------------------------------------- Analisi I.R.M.S. camp. Alcool orig. agricola (6)
Delta 13C/12C vs pdb -------------------------------------------------------------------- 1) -25,67 ---------------------------- 2) -26,28 ---------------------------- 3) -26,08 -------------------------------------------------------------------- 4) -25,73 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) -25,62 -26,03 0,445348 1,78501 -------------------------------------------------------------------- 6) -25,30 ---------------------------- 7) -26,36 ---------------------------- 8) -26,70 ---------------------------- 9) -26,07 ---------------------------- 10) -26,52 --------------------------------------------------------------------

L'applicazione della metodica della scintillazione radioattiva del 14C, sui campioni analizzati, ha invece fornito risultati confortanti, meritevoli comunque di un ulteriore approfondimento in quanto la limitata varieta' dei campioni sottoposti ad analisi non permette di elaborare una valutazione statistica sperimentale. Valutazione che si rende assolutamente necessaria, vista la peculiarita' delle determinazioni isotopiche, che hanno come oggetto dei parametri analitici variabili di anno in anno in base a fluttuazione geoclimatiche.
Le condizioni operative sono state le seguenti:

- Analizzatore per scintillazione liquida mod. TRI-CARB 2900 TR
b-counter della ditta Packard - Tempo di conta pari a 200 minuti per campione - Sorgente radioattiva di 133Ba a bassa attivita' (<20 µCi) - Finestra di conta 0-156 KeV - Efficienza dello strumento: 97% - Volume di campione analizzato: 10 ml - Liquido scintillante INSTA-GEL PLUS della Packard - Volume di liquido scintillante in miscela con il campione: 10 ml

Le due tipologie di alcool etilico prese in esame mostrano una netta discriminazione a causa dei valori estremamente diversi dei CPM B. I valori ottenuti per l'alcool etilico di origine sintetica sono pari infatti ad 11 CPM mentre quelli risultanti dall'analisi di alcool etilico di origine biologica sono pari a 52 CPM per etanolo a circa 96% vol ed a 54 CPM per l'etanolo a gradazione alcolica maggiore di 99.8% vol.

-------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool da grano (1) 96,5 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 52 ---------------------------- 2) 51 ---------------------------- 3) 51 -------------------------------------------------------------------- 4) 52 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 52 Mat. 51,9 0,567646 2,9 -------------------------------------------------------------------- 6) 52 Corr. 52 -------------------------------------------------------------------- 7) 52 ---------------------------- 8) 53 ---------------------------- 9) 52 ---------------------------- 10) 52 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool da vino (2) 96,0 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 52 ---------------------------- 2) 52 ---------------------------- 3) 53 -------------------------------------------------------------------- 4) 52 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 52 Mat. 52,2 0,421637 1,6 -------------------------------------------------------------------- 6) 52 Con. 52 -------------------------------------------------------------------- 7) 53 ---------------------------- 8) 52 ---------------------------- 9) 52 ---------------------------- 10) 52 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool di sintesi (3) (99,95 gradi)
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 11 ---------------------------- 2) 11 ---------------------------- 3) 11 -------------------------------------------------------------------- 4) 11 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 11 11 0 0 -------------------------------------------------------------------- 6) 11 ---------------------------- 7) 11 ---------------------------- 8) 11 ---------------------------- 9) 11 ---------------------------- 10) 11 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool di sintesi (4) 99,95 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 11 ---------------------------- 2) 11 ---------------------------- 3) 11 -------------------------------------------------------------------- 4) 11 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 11 11 0 0 -------------------------------------------------------------------- 6) 11 ---------------------------- 7) 11 ---------------------------- 8) 11 ---------------------------- 9) 11 ---------------------------- 10) 11 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool orig. agricola (5) 99,9 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 55 ---------------------------- 2) 53 ---------------------------- 3) 54 -------------------------------------------------------------------- 4) 53 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 54 54 0,666667 4 -------------------------------------------------------------------- 6) 54 ---------------------------- 7) 55 ---------------------------- 8) 54 ---------------------------- 9) 54 ---------------------------- 10) 54 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool orig. agricola (6) 99,9 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 55 ---------------------------- 2) 54 ---------------------------- 3) 55 -------------------------------------------------------------------- 4) 54 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 5) 54 54,2 0,632456 3,6 -------------------------------------------------------------------- 6) 54 Corr. 54 -------------------------------------------------------------------- 7) 55 ---------------------------- 8) 53 ---------------------------- 9) 54 ---------------------------- 10) 54 --------------------------------------------------------------------

In base a tali risultati si e' quindi proceduto ad una verifica della possibilita' di individuare miscele dei due alcoli e contestualmente valutare se la risposta dello scintillatore sia lineare, in modo da poter costruire una retta di taratura.
Tale verifica e' stata condotta preparando in laboratorio due miscele a concentrazione nota, una al 75% in bioalcol e 25% in alcool di sintesi (v/v) ed una al 50% in bioalcol 50% in alcool di sintesi (v/v), entrambe sono state poi analizzate ottenendo dei dati in perfetto accordo con le previsioni teoriche, ossia:
CPM B mix 75% bioalcol/25% sintesi = 41,75 approx. a 42 (previs. Teorica: 41,75)
CPM B mix 50% bioalcol/50% sintesi = 31,75 approx. a 342 (previs. Teorica: 31,50)

==================================================================== Analisi C14 miscela 75% alc. agricolo (2) -25% alc. sintesi (3)
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 42 -------------------------------------------------------------------- 2) 42 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 42 41,75 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 41 Corr. 42 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 miscela 50% alc. agricolo (2) -50% alc. sintesi (3)
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 32 -------------------------------------------------------------------- 2) 32 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 32 31,75 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 31 Corr. 32 --------------------------------------------------------------------

Appare quindi evidente che esiste una linearita' pressoche' perfetta tra le varie percentuali delle miscele e la risposta strumentale.

B) ETBE

Sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione effettuata sull'etanolo, anche per determinare la percentuale di ETBE prodotto a partire da etanolo di origine agricola in miscele ETBE/MTBE, si e' ritenuto opportuno utilizzare tecniche di scintillazione liquida del carbonio 14.
L'etere etil-terz-butilico (ETBE) e l'etere metil-terz-butilico (MTBE) vengono utilizzati nelle benzine per incrementarne il potere antideotonante.
Per quanto concerne l'ETBE esso puo' essere prodotto a partire, sia da etanolo di origine biologica (proveniente da fermentazione di biomasse) che da etanolo di origine sintetica (proveniente da materie fossili) e da isobutene di chiara origine fossile; nel primo caso si parla di ETBE biologico mentre nel secondo di ETBE di sintesi.
Si illustrano brevemente le reazioni che portano alla formazione ditale composto:
a) CH3CH2-OH + HBr (r) CH3CH2Br+H2O
b) (CH3)2C=CH2 + H2O (r) (CH3)3C-OH
c) 2(CH3)3C-OH+2Na (r) 2(CH3)3C-Ona+H2
d) CH3CH2Br+(CH3)3C-ONa (r) CH3CH2-O-C(CH3)3+NaBr
Nella reazione a) l'etanolo di origine biologica (evidenziato in rosso) reagisce con acido bromidrico per formare bromoetano ed acqua, nella reazione b) dell'isobutene reagisce con acqua per dare alcol terz-butilico il quale entrando in contatto con sodio metallico (reazione c) origina sodio terz-butilato; a questo punto si avvia la reazione vera e propria di formazione dell'ETBE biologico (reazione d) a partire dal bromoetano e sodio terz-butilato. E' importante notare che il prodotto finale, l'etere etil-terz-butilico porta la catena etilica (i due atomi di C indicati in rosso) derivante dal bioetanolo, mentre la parte terz-butilica proveniente da sintesi e' evidenziata in blu.
Si e' analizzato un campione di ETBE (etil-terz-butiletere) la cui parte etilica e' sicuramente proveniente da alcool di origine biologica, mentre la parte terz-butilica ha origini sintetiche. Si e' ottenuto:

CPM B ETBE = 31,5

Si puo' ipotizzare che tale valore derivi dal fatto che la porzione terz-butilica della molecola, essendo costituita da 4 carboni, abbia una probabilita' doppia di contenere isotopi di carbonio radioattivi, rispetto alla frazione etilica che ne contiene solo 2. Per cui il contributo in CPM non e' 11 come per l'etanolo di sintesi ma e' pari al doppio, cioe' 22 CPM. Otteniamo in base alle percentuali di carboni nella molecola di ETBE i seguenti contributi:

66,67% di C di sintesi (22 CPM B) = 14,67 CPM
33,33% di C biologico (52 CPM B) = 17,33 CPM

per un totale teorico di CPM B per l'ETBE pari a 32, che risulta essere in ottimo accordo con il dato sperimentale (31,5).
Si e' proceduto inoltre all'analisi di un campione di MTBE (Metil-terz-butiletere), per poter valutare eventuali differenze rispetto all'ETBE, in quanto tale molecola viene prodotta utilizzando solo composti di origine sintetica.
I valori ottenuti dalla scintillazione liquida del 14C per quanto riguarda la molecola di MTBE sono risultati essere pari a 9 CPM B, valore nettamente discriminante e giustificabile dall'origine sintetica del composto in esame.
Per verificare la linearita' della risposta analitica, come precedentemente fatto per gli alcoli, si e' preparata una miscela al 50% ETBEIMTBE ed a fronte di un dato teorico aspettato pari a 20,75 CPM approx. a 21 CIPM, si e' ottenuto un dato sperimentale pari a 20,75 approx. a 21 CPM. Si nota la perfetta linearita' della risposta strumentale, che suggerisce una additivita' matematica dei CPM notevolissima.
Nell'ipotesi di una eventuale autorizzazione alla miscelazione di ETBE ed MTBE, si e' proceduto sperimentalmente, per mezzo di una serie di campioni miscelati a diverse percentuali, alla costruzione di una retta di taratura per verificare la linearita' e contemporaneamente individuare il minimo rilevabile analiticamente con tecniche di scintillazione liquida del 14C.

==================================================================== Analisi C14 camp. di ETBE (-C2H5 naturale)
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 32 -------------------------------------------------------------------- 2) 32 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 31 31,5 0,57735 1 -------------------------------------------------------------------- 4) 31 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. di MTBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 9 -------------------------------------------------------------------- 2) 9 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 9 9 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 9 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. mix. 50% ETBE/MTBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 21 -------------------------------------------------------------------- 2) 20 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 21 20,75 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 21 Corr. 21 -------------------------------------------------------------------- Ripet. Analisi C14 camp. ETBE (-C2H5 natur.)
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 33 -------------------------------------------------------------------- 2) 32 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 32 32,5 0,57735 1 -------------------------------------------------------------------- 4) 33 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool etilico "Carlo Erba" a 96 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 51 -------------------------------------------------------------------- 2) 53 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 52 52,25 0,957427 2,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 53 Corr. 52 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool etilico "Carlo Erba" assoluto >99,8 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 55 -------------------------------------------------------------------- 2) 55 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 55 54,5 1 3 -------------------------------------------------------------------- 4) 53 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. Alcool etilico "T.J. Baker" assoluto >99,9 gradi
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 11 -------------------------------------------------------------------- 2) 11 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 11 11 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 11 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. (1) di ETBE "Elf"
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 31 -------------------------------------------------------------------- 2) 30 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 32 31 0,707107 2 -------------------------------------------------------------------- 4) 31 -------------------------------------------------------------------- 5) 31 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 camp. (2) di ETBE "Elf"
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 31 -------------------------------------------------------------------- 2) 30 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 31 30,8 0,447214 0,8 -------------------------------------------------------------------- 4) 31 Corr. 31 -------------------------------------------------------------------- 5) 31 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 95% MTBE - 5% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 11 -------------------------------------------------------------------- 2) 11 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 11 11 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 11 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 90% MTBE - 10% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 11 -------------------------------------------------------------------- 2) 12 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 12 11,75 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 80% MTBE - 20% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 14 -------------------------------------------------------------------- 2) 14 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 14 14 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 14 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 70% MTBE - 30% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 16 -------------------------------------------------------------------- 2) 16 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 16 16 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 16 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 60% MTBE - 40% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 19 -------------------------------------------------------------------- 2) 18 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 19 18,5 0,57735 1 -------------------------------------------------------------------- 4) 18 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 40% MTBE - 60% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 23 -------------------------------------------------------------------- 2) 23 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 23 23,25 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 24 Corr. 23 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 30% MTBE - 70% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 26 -------------------------------------------------------------------- 2) 25 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 26 25,75 0,5 0,75 -------------------------------------------------------------------- 4) 26 Corr. 26 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 20% MTBE - 80% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 27 -------------------------------------------------------------------- 2) 27 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 28 27,5 0,57735 1 -------------------------------------------------------------------- 4) 28 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 10% MTBE - 90% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 30 -------------------------------------------------------------------- 2) 30 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 30 30 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 30 -------------------------------------------------------------------- Analisi C14 mix. 5% MTBE - 95% ETBE
CPM B -------------------------------------------------------------------- 1) 31 -------------------------------------------------------------------- 2) 31 Media Dev. STD. Dev. Q -------------------------------------------------------------------- 3) 31 31 0 0 -------------------------------------------------------------------- 4) 31 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

I risultati ottenuti sono soddisfacenti in quanto, anche in questo caso, si evidenzia una buona linearita' della risposta, come mostra il grafico seguente in cui i CPM sono stati convertiti in DPM/g applicando la formula esposta precedentemente.
Variazione dei DPM/gC in funzione di aggiunte di ETBE a MTBE

----> Vedere immagine a pag. 27 <----

C) ETBE-MTBE

Per sviluppare e mettere a punto una metodica analitica, volta a determinare il rapporto quali/quantitativo tra i singoli componenti in miscela ETBE/MTBE, si e' deciso di utilizzare una tecnica analitica gascromatografica. Questa scelta e' stata suggerita dall'osservazione delle caratteristiche peculiari dei due componenti della miscela ed in particolare dall'elevata volatilita', dalla polarita' e dalla bassa differenza di temperatura tra i loro punti di ebollizione. Dopo una fase di ottimizzazione sono state adottate le seguenti condizioni sperimentali:

==================================================================== Gascromatografo Fisons Instrumens HRGC Mega 2 Series mod. 8532

Temperatura iniettore = 150 gradi C

Temperatura forno = 45 gradi C isoterma

Temperatura rilevatore = 170 gradi C (FID)

Carrier = azoto, pressione in testa alla colonna 200Kpa

Colonna in acciaio inossidabile di 2 m di lunghezza con diametro interno di 2,5 mm impaccata con 80/120 Carbopack B AW/5% Carbowax 20M.

Sono stati iniettati 3µ1 di miscele ETBE/MTBE diluite 1:50 in isoottano RPE -------------------------------------------------------------------- (Carlo Erba reagenti) --------------------------------------------------------------------

I cromatogrammi ottenuti mostrano un'eccellente risoluzione dei picchi relativi all'ETBE e all'MTBE e un elevato limite di rivelabilita' per ognuno dei due componenti (superiore all'1% v/v).
La retta di taratura e' stata costruita iniettando campioni di miscele di ETBE(MTBE a titolo noto. Riportando in ascissa il valore del logaritmo del rapporto tra le concentrazioni dei due componenti e in ordinata il valore del logaritmo del rapporto tra le aree dei relativi picchi. Essa presenta un coefficiente di correlazione R2 pari a 1.
Sulla base ditale retta di taratura e' quindi possibile determinare con notevole precisione il rapporto ETBE/MTBE in miscele a titolo incognito.

==================================================================== RAPPORTO ETBE/MTBE (v/v) RAPPORTO AREE DEI PICCHI ETBE/MTBE --------------------------------------------------------------------
99,0000 112,4354 --------------------------------------------------------------------
19,0000 22,0643 --------------------------------------------------------------------
9,0000 10,3665 --------------------------------------------------------------------
4,0000 4,5305 --------------------------------------------------------------------
2,3333 2,6015 --------------------------------------------------------------------
1,5000 1,6107 --------------------------------------------------------------------
1,0000 1,1016 --------------------------------------------------------------------
0,6666 0,7346 --------------------------------------------------------------------
0,4286 0,4730 --------------------------------------------------------------------
0,2500 0,2729 --------------------------------------------------------------------
0,1111 0,1198 --------------------------------------------------------------------
0,0526 0,0550 --------------------------------------------------------------------
0,0101 0,0119 --------------------------------------------------------------------

----> Vedere immagine a pag. 29 <----

RISULTATI

Alcool etilico di origine biologica a 99,9% (v/v) CPM B = 54 DPM = 56 (54/97%) DPM/gC = 14,0

Alcool etilico di sintesi > 99,9% (v/v): CPM B = 11 DPM = 11,34 (11/97%) DPM/gC = 2,8

ETBE biologico: CPM B = 32 DPM = 33 (32/97%) DPM/gC = 6,3

MTBE di sintesi: CPM B = 9 DPM = 9,28 (9/97%) DPM/gC = 1,8

CONCLUSIONI

- Mediante la scintillazione liquida del 14c e' stato possibile
determinare, sui campioni esaminati, l'origine biologica o di
sintesi dell'etanolo anche in miscele; - La scintillazione liquida del 14C ha consentito di determinare
l'origine (totalmente sintetica o biologica) dell'ETBE presente in
miscele con l'MTBE con un limite di rivelazione quantitativa del
10% (v/v) di ETBE di origine biologica; - E' stato possibile determinare il quantitativo di ETBE presente in
miscele ETBE/MTBE, utilizzando la tecnica analitica
gascromatografica descritta con un limite di rivelazione
quantitativita' inferiore all'1% (v/v). Permette cioe' di
determinare con sicurezza fino all'1% in volume di ETBE nell'MTBE.

Si precisa che nella sperimentazione e' stato testato un numero limitato di campioni e che non e' stato possibile ottenere miscele commerciali ETBE/MTBE. Cio' non ha permesso di verificare la reale validita' ed applicabilita' dei metodi proposti, anche in virtu' di quanto esposto in precedenza riguardo la variabilita' delle caratteristiche isotopiche dei substrati.
Pertanto, sara' necessario proseguire la sperimentazione su un numero piu' elevato di campioni di bioetanolo e di ETBE e verificare la validita' di tali metodiche attraverso circuiti di correlazione con altri laboratori chimici.
 
ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE DEL BIOETANOLO DERIVATO DA
PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:

Parametri Valore Metodo

- titolo min. 99,8% vol. ASTM E 346

- contenuto d'acqua max 0,1% ASTM D 1364/75

- acidita' (come acido max 0,007% in peso ASTM D 1613/86
acetico)

2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE:

Parametri Valore Metodo

- titolo min. 99,8% vol. ASTM E 346

- contenuto d'acqua max 0,1% ASTM D 1364/75

- alcalunita' (NH3) assente ASTM D. 1614

- cloruri totali max 2 ppm Microcoulometria

- ferro max 0,1 ppm Assorb.to atomico

- alluminio max 0,01 ppm Assorb.to atomico

- acidita' (come acido max 0,007% in peso ASTM D 1613/86
acetico)

3) Bietanolo da destinare tal quale alla carburazione:

- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui e' destinato
 
ALLEGATO 3
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DEL BIOETANOLO E
DELL'ETBE DERIVATO DA BIOETANOLO (1)

====================================================================
Consumo energia Emissioni CO2
Fasi del ciclo di vita (MJ/kWh)* (g/Mjmeccanica)** --------------------------------------------------------------------
Produzione agricola***

Combustibili -------------------------------------------------------------------- Fertilizzanti -------------------------------------------------------------------- Fitofarmaci -------------------------------------------------------------------- Irrigazione -------------------------------------------------------------------- Trasporto --------------------------------------------------------------------
Sub-totale produzione agricola --------------------------------------------------------------------
Trasformazione industriale ***

Omogeneizzazione -------------------------------------------------------------------- Fermentazione -------------------------------------------------------------------- Coprodotti fermentazione**** -------------------------------- ------------------- a) - -------------------------------- ------------------- b) - -------------------------------- ------------------- c) - -------------------------------- ------------------- d) - -------------------------------- -------------------
Totale coprodotti -------------------------------------------------------------------- Distillazione -------------------------------------------------------------------- Sub-totale trasformazione

Industriale produzione etanolo idrato --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- + Anidrificazione Sub-totale trasformazione

Industriale produzione etanolo anidro -------------------------------------------------------------------- + Trasporto -------------------------------------------------------------------- + Sintesi ETBE -------------------------------------------------------------------- Sub-totale trasformazione

Industriale produzione ETBE --------------------------------------------------------------------
Consumo finale

a) etanolo idrato tal quale -------------------------------------------------------------------- b) etanolo anidro in miscela -------------------------------------------------------------------- c) ETBE in miscela -------------------------------------------------------------------- Sub-totale consumo finale --------------------------------------------------------------------
TOTALE --------------------------------------------------------------------

(1) Si deve sottolineare che gli organismi vegetali contribui-
scono in maniera significativa alla riduzione atmosferica
della CO2 attraverso il processo di fotosintesi.

(*) Il kWh e' l'energia del combustibile

(**) Ci si riferisce ad un motore che utilizza entrambi i combu-
stibili con lo stesso rendimento termodinamico

(***) I consumi energetici e le emissioni di CO2 variano in con-
seguenza sia della materia prima utilizzata sia del processo
di produzione adottato

(****) Per l'allocazione della CO2 emessa ai coprodotti della fer-
mentazione si suggerisce una suddivisione in proporzione al-
le rispettive masse
 
ALLEGATO 4

Linee guida per la verifica dei potenziali effetti di additivi e/o combustibili alternativi sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli
Il programma sperimentale per la verifica degli effetti sulle emissioni inquinanti nei gas di scarico dei veicoli, provocati dall'impiego di additivi alternativi a quelli convenzionali di origine petrolifera deve essere condotto presso un laboratorio opportunamente attrezzato con apparecchiature per le esecuzione delle prove su veicoli e/o motori, e per la determinazione degli inquinanti nei gas di scarico, conformi a quelle previste dalle norme europee sulle omologazioni dei veicoli.
1. In primo luogo devono essere individuate la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo tal quale e della miscela che va a formare con il combustibile, evidenziando gli effetti dell'additivazione sulle caratteristiche di base del combustibile, rilevanti ai fini del suo utilizzo.
2. Sulla base delle informazioni e delle analisi di cui al punto 1) si stendera' uno studio di fattibilita' finalizzato alla determinazione di:

a. livelli di concentrazione dell'additivo nella miscela,
ipotizzabili come ottimali b. possibili effetti immediati sul motore e su tutti i componenti
dell'autoveicolo interessati c. eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato d. benefici/svantaggi attesi dall'additivazione del combustibile
riguardanti la combustione e quindi le prestazioni, il consumo e
le emissioni sia nell'immediata applicazione che nell'accumulo
chilometrico e. convenienza a condurre una sperimentazione, con la definizione
degli obiettivi e di indicatori quantitativi del beneficio atteso.

3. Si procedera' quindi alla stesura di un piano di ricerca riguardanti i punti di seguito elencati

a) In primo luogo devono essere definite le tipologie di veicoli che
potranno utilizzare l'additivo sulla base del tipo di
alimentazione (alimentati a benzina, a gasolio, a gas) e sulla
base della classificazione degli autoveicoli (M1, M2, M3, N1, N2,
N3) e deve essere specificato se l'impiego dell'additivo e'
compatibile con i dispositivi catalitici per l'abbattimento delle
emissioni. b) Per dare rappresentativita' ai dati sperimentali e per conferire
consistenza statistica ai risultati conseguiti deve essere
determinato il numero minimo di veicoli/motori da sottoporre alle
prove e di ripetizione di test, in base all'effetto atteso ed alla
stima della variabilita' sperimentale connessa alle misure da
effettuare. c) Deve essere elaborato un piano statistico sperimentale (secondo la
tecnica Design of Experiments - DOB -) relativo all'esecuzione
delle prove, in cui siano determinati gli inquinanti che devono
essere misurati, il tipo, il numero e la sequenza delle prove da
svolgere su ogni autoveicolo/motore. In particolare per ciascuna
delle tipologie di veicoli individuate alla lettera a), dovranno
essere stabiliti gli inquinanti da misurare oltre a quelli
formati. Detto piano sperimentale dovra' essere elaborato tenendo
conto della sequenza temporale di esecuzione delle prove in modo
da prevenire eventuali fenomeni di deriva delle misure e da
permettere il controllo statistico dei risultati conseguiti. d) L'esecuzione delle prove deve essere preceduta da una fase di
preparazione dei veicoli, consistente nella verifica dello stato
di usura e manutenzione del motore, nella predisposizione sul
banco prova dell'autoveicolo o del motore, nel lavaggio del
sistema di alimentazione col combustibile da provare e nelle
procedure di condizionamento. e) L'esecuzione delle prove deve essere effettuata secondo le
procedure normalizzate europee stabilite per la determinazione
delle emissioni inquinanti nei gas di scarico, secondo quanto
indicato nel seguente prospetto:

==================================================================== tipo di Inquinanti tipo ciclo autoveicolo/ da determinare di prova di prova motore -------------------------------------------------------------------- autoveicoli Benzina Diesel ECE 15 ciclo di guida UDC + e veicoli ------------------ EUDC commerciali leggeri EURO I e II

(Direttive 91/441/CEE;
94/12/CEE; 93/59/CEE;
96/69/CE) -------------------------------------------------------------------- Autoveicoli Benzina Diesel ECE 15 ciclo di guida UDC + e veicoli ------------------ EUDC modificato dal commerciali MVEG leggeri EURO III e IV

(Direttiva 98/70/CE) -------------------------------------------------------------------- motori diesel ECE R49 ciclo 13 modi pesanti EURO I e II

(Direttiva 91/542/CEE) -------------------------------------------------------------------- motori diesel ESC/ETC ciclo 13 modi modificato e ciclo transiente pesanti EURO III e IV

(Direttiva 99/96/CE) --------------------------------------------------------------------

Gli inquinanti da determinare sono tutti quelli regolamentati nelle direttive europee di riferimento, secondo quanto indicato nello schema precedente, nonche' quelli non formati, che dovranno essere stabiliti in funzione della composizione chimica dell'additivo, qualora in base ad essa, sia ragionevole supporre che, per effetto dell'aggiunta dell'additivo nel carburante, possano essere presenti nei gas, di scarico, in quantita' rilevanti, anche sostanze pericolose per la salute, diverse da quelle prodotte dalla combustione del carburante non additivato.
Le prove devono essere svolte nella sequenza stabilita alla lettera d), impiegando una volta il combustibile di riferimento (quello convenzionale di origine petrolifera: benzina a norma EN 228 e gasolio autotrazione a norma EN 590) e un'altra lo stesso additivato col prodotto in studio, aggiunto nel combustibile col dosaggio consigliato dal produttore. Le suddette prove dovranno essere svolte senza modificare l'assetto dei parametri operativi del motore prescritti dal Costruttore (regolazione della fasatura di accensione o di iniezione, modifiche alla centralina di controllo dei dispositivi di alimentazione, modifica o aggiunta di dispositivi antinquinamento, ecc.). Le prove vanno quindi ripetute con il combustibile convenzionale senza apportare alcun intervento manutentivo al veicolo/motore.

f) Per valutare gli effetti provocati sulle emissioni e/o sul consumo
deve essere eseguita l'analisi statistica applicando la tecnica
dell'Analisi della Varianza (ANOVA) ai dati sperimentali raccolti
per la valutazione della significativita' degli effetti prodotti
dall'applicazione degli additivi. In tale analisi si fara'
riferimento agli effetti diretti dei fattori ed a eventuali
effetti di interazione. Si valuteranno gli incrementi (positivi o
negativi) medi conseguiti con l'additivazione rispetto alle
condizioni standard ed i rispettivi intervalli di confidenza al
95%. La stessa tecnica sara' applicata per valutare eventuali
effetti dell'additivo sulle prestazioni del motore nel contrasto
dei risultati con combustibile convenzionale prima e dopo
l'applicazione dell'additivo. g) Deve infine essere redatta una relazione che riporti la
composizione, le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo e,
se disponibili, le sue proprieta' tossicologiche. La relazione
deve riportare in dettaglio i risultati della sperimentazione
condotta secondo le presenti linee guida, corredata di tutti i
dati relativi alle modalita' di esecuzione delle prove
sperimentali ed alla strumentazione utilizzata.
 
ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE DELLE MISCELE

A) CARATTERISTICHE DELLE MISCELE DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO CON BIOETANOLO, ETBE, ADDITIVI E RIFORMULATI:

le miscele di benzina super senza piombo con bioetanolo, ETBE, additivi e riformulati prodotti da biomasse impiegati come carburanti debbono possedere le caratteristiche della norma EN 228, nonche' i requisiti fissati negli allegati I e III al DPCM 23/11/2000, no 434 di recepimento della Direttiva 98/70 del 28/12/1998.

B) CARATTERISTICHE DELLE MISCELE DI GASOLIO CON ADDITIVI E RIFORMULATI:

le miscele di gasolio (escluso il biodiesel) con additivi e riformulati prodotti da biomasse debbono possedere le caratteristiche della norma EN 590 nonche' i requisiti fissati negli allegati II e IV al DPCM di cui al precedente comma.
 
ALLEGATO 6

METODICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ORIGINE DELL'ETANOLO, DELL'ETBE,
DEGLI ADDITIVI E RIFORMULATI DA BIOMASSE

- L'etanolo di origine agricola viene individuato applicando la
tecnica di scintillazione radioattiva del 14C. Il valore medio
riscontrato per il bioetanolo a gradi 99,8% vol. risulta 14,0
DPM/gC. - L'ETBE di origine agricola viene individuato applicando la
scintillazione radioattiva del 14C. Il valore medio riscontrato per
l'E.T.B.E, puro risulta 6,3 DPM/gC. - Le miscele di E.T.B.E. con M.T.B.E. vengono determinate
percentualmente con metodo gas cromatografico con rilevatore FID
(con limite di rivelabilita' dell'1% mentre l'origine agricola
viene determinata con la metodica del 14C, sopra riportata con un
limite di rivelabilita' pari al 10% di E.T.B.E. - La provenienza degli additivi e dei riformulati da biomasse deve
essere supportata dal processo di fabbricazione con le singole
reazioni chimiche interessate.

La verifica del processo chimico deve essere accertata mediante verifica tecnica presso l'impianto di produzione.
 
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