Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2004, n. 95
Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1. 1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "ART. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria, alle autorita' indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonche' nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. 4. L'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, puo' delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati. 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo' essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento e' emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. 7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato".



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure private e limitative della liberta».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 del
codice di procedura penale:
«5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro
assistite.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli
internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonche' agli
ispettori, al direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Ministero per la grazia e la
giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 279 del codice di
procedura penale:
«Art. 279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione
e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle
loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari.».
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato e
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni del capo II-bis del titolo II.».
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di
procedura penale:
«Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni (c.p.p. 568) e quelle sul procedimento in
camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione
(c.p.p. 611).
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
(c.p.p. 588), a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».



 
ART. 2. 1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, puo' proporre reclamo secondo le modalita' indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.
 
ART. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter". 2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati. 3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse. 4. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 14-quater (Contenuti del regime di sorveglianza
particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare
comporta le restrizioni strettamente necessarie per il
mantenimento dell'ordine e la sicurezza, all'esercizio dei
diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di
trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti,
si applicano le disposizioni dell'art. 18-ter.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono
motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il
regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare:
l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario
ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di
generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei
limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza;
la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la
permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo
quanto disposto dall'art. 10; i colloqui con i difensori,
nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i
genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non e'
attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si
trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con
provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto
idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e
per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di
sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad
eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del
trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche
al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
(Comma abrogato).
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli
imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di
controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita'
giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado i permessi di colloquio sono di competenza del
direttore dell'istituto.
(Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti
nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha
concorso a pronunciare sentenza in un grado del
procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha
emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto
penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari
non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere
l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei cari
previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non di applicano
al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno
dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio,
alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo
sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti
dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di
cui all'art. 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma
dell'art. 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si
applicano inoltre al giudice che abbia provveduto
all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque
adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del
libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o
ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio
di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una
parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha
deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a
procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento
l'ufficio di giudice.».



 
ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2675):

Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il
19 aprile 2002.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 6 maggio 2002 con pareri delle commissioni I
e III.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11
dicembre 2002; 21 e 29 gennaio 2003; 26 marzo 2003.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 9 luglio 2003 con parere delle commissioni
I e III.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
9 e 29 luglio 2003, ed approvato il 30 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2466):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 18 settembre 2003, con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 15 e 22 ottobre 2003
ed approvato con modificazioni, il 30 ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2675/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 novembre 2003 con pareri della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 2
dicembre 2003 ed il 20 gennaio 2004.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 24 marzo 2004 con il parere della
commissione I.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 24 marzo 2004.
 
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