IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex articolo 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 61 n. 7, 317 e 56 del codice penale, emessa in data 6 febbraio 2004, dal G.I.P. presso il tribuale di Palermo nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli, deputato dell'Assemblea regionale siciliana; Vista la comunicazione datata 11 febbraio 2003, n. 3/2A2/RIS del commissariato dello Stato per la Regione siciliana; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 6 febbraio 2004 dalla carica elettiva ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro degli affari regionali ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Il sig. Antonio Borzacchelli e' sospeso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 6 febbraio 2004, per i motivi di cui in premessa. Roma, 30 marzo 2004 Il Presidente: Berlusconi |