Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3347).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30 marzo 2004 recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre 2000;
Vista le note rispettivamente n. 162 del 2 febbraio 2004 e n. 388 in data 17 marzo 2004, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga del termini di consegna del modello «D» previsto dalla Direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Vista la nota n. 1001 del 3 marzo 2004 del sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;
Visti l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3333 del 30 luglio 2003 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3342 in data 5 marzo 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota n. 4179 del 22 marzo 2004, del commissario delegato - sindaco del comune di Serravalle Scrivia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento del rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con particolare riferimento al territorio di Napoli, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto nel territorio del comune di Napoli;
Vista la nota del 17 marzo 2004 del sindaco del comune di Napoli;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e) ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire, nei limiti di tempo strettamente necessari per far fronte all'attuale aggravamento del contesto emergenziale in atto, e sempreche' non risulti possibile provvedere altrimenti, il differimento del termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di stoccaggio e la proroga dell'esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di quelle non piu' in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue;
f) a definire un piano finanziario d'emergenza sulla base delle risorse acquisibili o comunque destinate al soddisfacimento delle esigenze oggetto della presente ordinanza, attivando le conseguenti iniziative;».
2. Il nucleo operativo di supporto di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3345 del 2004 e' integrato con ulteriori quattro unita' di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.
 
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e' aggiunto il seguente periodo: «Per tale finalita' e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
 
Art. 3.
1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c), ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, concernente la presentazione del modello allegato «D», puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2004; tale differimento e' concesso dalla regione Liguria su richiesta motivata del soggetti interessati.
 
Art. 4.
1. A fronte delle maggiori esigenze derivanti dall'adozione di tutte le iniziative necessarie all'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia e di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato ad avvalersi, con decorrenza dalla data di definitiva approvazione del piano medesimo, e in aggiunta al personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, per la durata dello stato d'emergenza, di un'ulteriore unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Art. 5.
1. Al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, ed al consulente di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, sono corrisposti compensi mensili pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza urgente dell'area nel territorio del comune di Napoli localita' Chiaiano - Cupa Spinelli, caratterizzata da cavita' interessate da una significativa evoluzione del fenomeno dissestivo delle volte e del pilastri, il sindaco di Napoli commissario delegato utilizza le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti in occasione dell'espletamento delle procedure di gare inerenti ai lavori del sottosuolo di Napoli, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge n. 166 del 2002, nel limite massimo di 7.000.000,00 di euro.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1 sono autorizzati interventi di assistenza e di sistemazione alloggiativa delle famiglie sgomberate, anche mediante l'erogazione di contributi straordinari in misura e con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3158 del 12 novembre 2001 e di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3293 del 6 giugno 2003.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sindaco di Napoli - commissario delegato si avvale dell'opera di un comitato tecnico scientifico costituito da tre membri di cui uno nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede, uno nominato dal sindaco di Napoli - commissario delegato ed uno nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Il sindaco di Napoli - commissario delegato provvede all'istituzione del comitato di cui al comma 3, prevedendone i compensi a carico delle risorse di cui al comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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