Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3348).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, n. 3301, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, n. 3341, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004;
Visto l'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003;
Visto lo schema di convenzione tra regione Campania, l'A.T.O. 3 «Sarnese-Vesuviano» e G.O.R.I. S.p.a., approvato dalla giunta regionale della Campania con deliberazione n. 3687 dell'11 dicembre 2003;
Visto il verbale sottoscritto in data 12 gennaio 2004 dalla soprintendenza archeologica di Pompei, con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilita' a prendere in consegna l'area di Poggiomarino/Striano;
Vista la nota del 4 marzo 2004, con cui il comune di Poggiomarino ha ribadito l'impegno della medesima amministrazione comunale all'acquisizione dei terreni necessari per l'ampliamento della strada di accesso alle aree dell'ex depuratore;
Vista la nota del 5 marzo 2004, con cui il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il prospetto degli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004 tra la regione Campania, il Commissario delegato Gen. Roberto Jucci, il provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania, l'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 3;
Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento della situazione emergenziale;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede, in relazione alle procedure espropriative in atto, alle iniziative di trasferimento inerenti alle aree gia' destinate alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al comune di Poggiomarino, sulla base della seguente ripartizione:
per gli immobili distinti al foglio n. 9 del catasto del comune di Poggiomarino con le particelle nn. 356, 63, 355, 431, 354, 432, 433, 191/a, 191/b, 519, 192, 400, 401, 193, 482, 483, 486, 194, 489, 488, 487, 195 le relative procedure espropriative sono trasferite in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali, con modifica del titolo della pubblica utilita', che diviene di realizzazione di area archeologica;
per gli immobili distinti al foglio n. 8 del catasto di Poggiomarino con le particelle nn. 422, 423, 424, 426, 182, 427, 428 la titolarita' delle procedure espropriative e' trasferita in capo al comune di Poggiomarino, che provvedera', con proprio provvedimento, alla modifica del titolo della pubblica utilita'.
2. Gli oneri relativi alle aree di cui al comma 1, a qualunque titolo derivanti, a decorrere dalla data del passaggio di consegna provvisorio, avvenuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3301/2003, sono a carico, rispettivamente, della soprintendenza archeologica di Pompei e del comune di Poggiomarino.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvede altresi' a realizzare:
a) l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno alla direttiva 91/271/CE, tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco;
b) gli interventi necessari al collegamento delle reti fognarie esistenti ai collettori di adduzione agli impianti di depurazione;
c) gli interventi di fognatura necessari ad assicurare il collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi industriali presenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e gli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali, come individuati nel prospetto richiamato nelle premesse di cui alla presente ordinanza, nonche' gli interventi per la sistemazione delle reti idrauliche;
d) le opere di collegamento del depuratori del sistemi Alto, Medio e Foce Sarno alla rete irrigua, nonche' quelle ulteriori dirette a conseguire il riutilizzo delle acque depurate;
e) le opere di trattamento dei reflui del sistema depurativo Solofra - Mercato S. Severino e di tutti gli interventi accessori finalizzati al riutilizzo delle acque depurate, nonche' il collegamento alla rete di approvvigionamento idrico degli utilizzatori industriali.
 
Art. 3.
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i titolari degli insediamenti industriali interessati all'allacciamento alla rete fognaria presentano apposita istanza al commissario delegato, impegnandosi al pagamento ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al collegamento dei propri scarichi industriali alla rete fognaria. Il commissario delegato si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle domande, fissando i termini, le modalita' e gli oneri per l'allacciamento.
2. Nelle more della realizzazione degli allacciamenti di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato, per gli insediamenti industriali per i quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, ha espresso parere favorevole all'allacciamento, autorizza, con proprio provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti di accettabilita' relativi ai parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi.
3. Le industrie attualmente allacciate alla rete fognaria non servite da depuratore, nonche' quelle che hanno ottenuto pronuncia favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma 1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004:
la riduzione dei consumi idrici consentita dall'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, il collettamento e la filtrazione delle acque di piazzale, nonche' la corretta gestione degli impianti di depurazione a pie' di fabbrica, sulla base delle prescrizioni dettate dal commissario delegato con successivo provvedimento;
il rispetto dei valori limite per gli scarichi in fognatura previsti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature non collegate al depuratore.
 
Art. 4.
1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato, d'intesa con il commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004, puo' utilizzare, senza oneri aggiuntivi, le discariche gia' a disposizione di quest'ultimo. In caso di necessita' i prefetti territorialmente competenti provvedono direttamente, d'intesa con il Commissario per l'emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, all'individuazione del sito o del siti da utilizzare quali discariche necessarie allo smaltimento dei rifiuti derivanti esclusivamente dalle attivita' di dragaggio e di bonifica dei sedimenti del fiume Sarno e del suoi affluenti, e delle opere eventualmente poste in essere. Tali siti sono successivamente consegnati allo stesso commissario delegato, che provvede al relativo approntamento ed alla successiva gestione, avvalendosi, ove necessario, di un soggetto attuatore nominato dal commissario medesimo, con le modalita' ed i limiti di cui all'art. 6.
2. Il commissario delegato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, ed al fine di ripristinare l'officiosita' dell'alveo del fiume Sarno, del suoi affluenti e canali, puo' integrare i progetti relativi alla rimozione ed alla bonifica dei sedimenti inquinati.
3. Per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, il commissario delegato si avvale della collaborazione e della consulenza specialistica del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che provvede alla attivazione di uno specifico sistema di vigilanza.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, secondo quanto gia' previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3270/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Campania, d'intesa con il commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria interessate, stipulano, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli accordi integrativi di programma previsti dagli articoli 17 e 19 dell'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003. In detti accordi integrativi sono altresi' individuate le risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
2. Il commissario delegato, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle attivita' produttive della regione Campania specifici protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalita' di finanziamento, a valere sulle risorse del POR 2000-2006, di interventi e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati alla riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle aziende industriali presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino idrografico del fiume Sarno.
3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il commissario puo' provvedere al finanziamento di interventi indifferibili ed urgenti, finalizzati al miglioramento dell'efficienza depurativa e gestionale del sistema depurativo di Solfora/Mercato S. Severino, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003.
 
Art. 6.
1. Ai fini del completamento del lavori di costruzione dell'impianto di depurazione Sant'Antonio Abate/ Scafati ed allo scopo di consentire l'immediata ripresa dell'attivita' del cantiere, interrotta a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento della mandataria, il commissario delegato e' autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, a proseguire il rapporto contrattuale con la mandante.
 
Art. 7.
1. Il commissario delegato, per gli adempimenti connessi al superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, puo' nominare un soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a specifici settori di intervento appositamente individuati dal medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento temporaneo del commissario delegato.
 
Art. 8.
1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale chiamato a prestare servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad implementare la propria struttura fino a complessive sessanta unita' di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici.
 
Art. 9.
1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i compensi spettanti al personale interno ed esterno alla struttura commissariale, appartenente a qualsiasi amministrazione, nominato responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi, componenti di commissioni di gara e collaudo, si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente la libera professione, ove ricadente in una delle figure professionali descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti dalla normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonche' l'eventuale ulteriore detrazione preventivamente concordata con il commissario delegato.
3. Il commissario delegato puo' nominare i coordinatori della sicurezza per l'esecuzione del lavori ed i coordinatori di servizi e/o uffici, cui verra' corrisposta un'indennita' speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.
 
Art. 10.
1. Per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento, rimozione e bonifica dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato si avvale, nell'ambito e secondo le modalita' previste dal protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004, ed i cui effetti, ai fini della presente ordinanza sono limitati alla vigenza dello stato di emergenza, in aggiunta alle risorse previste dalle precedenti ordinanze citate in premessa, delle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 25 milioni a valere sulle risorse assegnate nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Stato e regione Campania sottoscritto in data 30 dicembre 2003, relative alla realizzazione del progetto di «Adeguamento alla direttiva 91/271/CEE del depuratore di Foce Sarno dimensionando tale impianto in funzione dell'esigenza dei reflui provenienti dal comune di Torre del Greco - 1° stralcio»;
b) euro 30 milioni a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003);
c) euro 1,850 milioni in limiti d'impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - Capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il Presidente della regione Campania e' autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno;
d) euro 15 milioni a valere sulle risorse assegnate da C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale;
e) euro 48 milioni a carico della regione Campania rinvenienti dai trasferimenti per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dell'Intesa istituzionale di programmi per il ciclo di programmazione 2004-2007, oggetto di delibera C.I.P.E., anche in deroga all'Accordo di programma quadro sulla tutela delle acque sottoscritto il 30 dicembre 2003;
f) euro 48 milioni a valere sulle risorse dell'A.T.O. n. 3; alla copertura di detto importo concorrono anche i proventi derivanti dal servizio di depurazione, riscossi in via ordinaria ai sensi dell'art. 3, commi 42, 43, 44, 45, 46 e 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Si intende abrogato il comma 2 dell'art. 4 di cui all'ordinanza di protezione civile 1° aprile 1999, n. 2969. I fondi disponibili presso il Commissario delegato, gia' decurtati delle spese di gestione sostenute dal Consorzio Alto Sarno Depurazione, vengono poste a disposizione del soggetto gestore ai sensi di legge;
g) euro 20 milioni a valere sulle risorse della regione Campania, gia' disponibili per la specifica esigenza, per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti da eseguire sul canale Conte di Sarno, avvalendosi degli eventuali studi e progettazioni gia' eseguiti nonche' della collaborazione della competente Autorita' di Bacino.
2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art.5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, inclusi quelli che devono essere eseguiti sui canali, si avvale della somma pari a euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate dal C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera n. 83 del 23 novembre 2003, per la realizzazione del progetto «Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati dell'intero bacino del fiume Sarno, pulizia delle sponde delle aree riparali», anche attuando idonei interventi compensativi in materia di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in favore dei comuni i cui territori saranno funzionalmente interessati dalle iniziative commissariali di cui al progetto medesimo.
3. Il Commissario delegato, per l'adeguamento alle norme CEE dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, si avvale di una somma pari ad euro 45.000.000,00, di cui 25.000.000,00 rinvenienti dall'Accordo di programma quadro del 30 dicembre 2003 citato in premessa, e 20.000.000,00 derivanti da cofinanziamento.
4. Il Commissario delegato, per gli interventi necessari alla sistemazione della rete idraulica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), provvede avvalendosi delle risorse della regione Campania pari ad euro 30.000.000,00.
5. Ai fini del riuso delle acque reflue depurate interessanti l'area facente parte del bacino idrografico del fiume Sarno, oggetto della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a realizzare un apposito studio di fattibilita', con successivo affidamento della progettazione delle opere necessarie e quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti. Ai relativi oneri concorreranno in parti eguali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e le aziende di categoria, sulla base di un successivo accordo che dovra' essere stipulato dalle parti.
6. Le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono trasferite, in deroga alla legge ed al regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato; dette risorse sono poste, da parte delle amministrazioni competenti, nella disponibilita' del Commissario delegato entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.
7. Ai fini dell'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 4, comma 3, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, e' attribuita al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri la somma di Euro 5 milioni, a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003).
8. Le risorse di cui al comma 7 sono accreditate, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' del Capo servizio amministrativo del Comando unita' mobili e specializzate carabinieri «Palidoro».
9. Al fine di consentire la immediata adozione delle iniziative di competenza, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente predispone, entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse di cui al comma 7, un programma di spesa contenente le eventuali procedure in deroga all'ordinamento vigente, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003 e dell'art. 10 della presente ordinanza, che e' approvato dal Commissario delegato nei successivi quindici giorni.
 
Art. 11.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28 e 30;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46, 47, 62 e tabella 3, allegato 5, relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 12.
 
Art. 12.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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