Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 febbraio 2004 |
Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Magnate 20 EC dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd., non conforme alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della sanita' del 16 dicembre 1998, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45 CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente e il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva 97/73/CE del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008; Visto l'art. 4 del citato decreto, che stabilisce la presentazione entro il 30 giugno 2002 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva imazalil; Vista l'istanza presentata in data 28 maggio 2002 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd., con sede legale in Beer-Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, con la quale l'impresa proponeva l'estrapolazione al prodotto fitosanitario denominato Magnate 20 EC reg. n. 9784, dei dati presentati per il proprio prodotto fitosanitario denominato Magnate 500 EC reg. n. 9783, o in alternativa, la concessione di una proroga di dieci mesi al fine di completare il dossier specifico relativo al sopraccitato Magnate 20 EC; Visto il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sfavorevole alla conferma della registrazione del prodotto fitosanitario Magnate 20 EC, in quanto per esso non e' stato presentato alcun dossier secondo l'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che nel frattempo non sono pervenuti ulteriori studi redatti secondo l'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come richiesto dalla commissione nella seduta del 23 ottobre 2003; Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto Magnate 20 EC contenente la sostanza attiva imazalil in quanto la ditta Makhteshim Chemical Works Ltd non ha presentato l'allegato III ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. E' revocata l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Magnate 20 EC, reg. n. 9784, contenente la sostanza attiva imazalil, dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede legale in Beer-Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12. |
| Art. 2. 1. L'utilizzazione delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 e' consentita per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto. 2. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Ferri |
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