Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 febbraio 2004 |
Revoca su rinuncia dell'autorizzazione ad alcuni prodotti fitosanitari dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A, in Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita' del 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti i decreti con i quali l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. con sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affair de Crecy (Telebase) - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, e' stata autorizzata ad immettere in commercio i prodotti fitosanitari di seguito riportati, preparati presso gli stabilimenti autorizzati; Vista la rinuncia alle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nel presente decreto, presentata in data 25 aprile 2003 dall'impresa medesima; Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;
Decreta:
Sono revocate a seguito di rinuncia, le registrazioni dei prodotti fitosanitari di seguito riportati a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A con sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affair de Crecy (Telebase) - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia:
===================================================================== | Numero di | | Data di Prodotto | registrazione | Impresa | registrazione ===================================================================== | |Sumitomo Chemical| Metis Duo |8055 |Agro Europe S.A. |8/04/1992 --------------------------------------------------------------------- | |Sumitomo Chemical| Sumialfa 11 EC |8024 |Agro Europe S.A. |16/03/1992 --------------------------------------------------------------------- Sumicidin Alpha | |Sumitomo Chemical| 11 EC |9358 |Agro Europe S.A. |17/09/1997
Per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari sono consentiti vendita ed utilizzo non oltre dodici mesi dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata. Roma, 17 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Ferri |
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