Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, e' aggiunto infine, il seguente periodo:
«Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Verifica triennale) - 1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita' tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consorzi stabili). - 1. Il consorzio stabile e' qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E e' sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, e' inserita la parola: «SI».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:
«Art. 8. - 1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attivita' ai
principi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni
Cei En 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva, e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonche'
agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualita' o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' e
il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 Ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della
stessa;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia e in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e' abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti d'ordine generale, organizzativo
e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a
150.000 Ecu.
11-sexies. (Abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° agosto
2002, n. 166, recante: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario
n. 158:
«Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il
Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. Nelle more
della revisione della legge quadro sui lavori pubblici,
anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere,
secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o
tramite imprese collegate o controllate, individuate ai
sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a
terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del
30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare a
terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori,
applicando le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33, e' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2,
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli
appalti di forniture e servizi restano comunque regolati
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art.
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;
b) all'art. 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto
salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai
beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici»;
c) all'art. 4, comma 17, primo periodo, le parole:
«150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000
euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo
comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Per gli appalti di importo inferiore a 500.000
euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione
degli stati di avanzamento»;
d) all'art. 8:
1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono
sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e
di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente: «g) le modalita' di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5
della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello
stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto
regolamento»;
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti
esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del
requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere
utilizzati unicamente i lavori direttamente ed
effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
effetto di cottimi e subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
«11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i
lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
presente articolo.»;
e) all'art. 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «E' vietata la partecipazione a piu' di un
consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio
stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma
delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base
delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
tra le due classifiche»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma
1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna» e' sostituita
dalle seguenti: «una o piu» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di
lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non puo' essere
artificiosamente suddiviso in piu' contratti.»;
g) all'art. 14:
1) al comma 1, dopo le parole: «L'attivita' di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono
inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a
100.000 euro»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine
di priorita'.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «e' subordinata» sono
inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore
a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio
di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a
rete» sono soppresse;
h) all'art. 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto
preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda
tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di
verifica» e' inserita la seguente: «tecnica»;
i) all'art. 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo
la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti;» e alla lettera b), secondo periodo,
le parole: «di ciascun professionista firmatario del
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve
essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto
affidatario»;
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate
dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
l) all'art. 19:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di progettazione non e'
soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art.
47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel
caso di opere di particolare pregio architettonico, il
responsabile del procedimento procede in contraddittorio
con il progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo a verificare la conformita' con il
progetto definitivo, al fine di accertare l'unita'
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione
siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o
predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
necessario»; le parole: «, che comunque non puo' superare
il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo
puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica
rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili» sono
soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere
in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della
concessione non puo' essere superiore a trenta anni» sono
sostituite dalle seguenti:
«L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono
sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma
5,»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle
seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di
importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le
parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti:
«nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
m) all'art. 20:
1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di
gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di
livello»;
2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le
seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro»;
n) all'art. 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 5
milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; e' soppresso il
secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare
le modalita' di presentazione delle giustificazioni,
nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per
l'ammissibilita' delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi
sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente e'
chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata puo' essere
effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al
comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore»;
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato
sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il
prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda
tecnica di cui all'art. 16, comma 3-bis.
In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra' essere
comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo
criteri predeterminati»;
o) all'art. 23, comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a
campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari»;
p) all'art. 24:
1. al comma 1, alla lettera a) e' premessa la
seguente:
2. «0a) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro»;
3. 2) al comma 1, lettera a), le parole: «non
superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti:
«compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle
lettere b) e c), la parola: «ECU» e' sostituita dalla
seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1,
lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000
euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto
disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla quale devono
essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo
stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o
raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le
stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in
capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente
legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
da affidare.»:
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile
l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non
figuranti nel progetto inizialmente approvato o
nell'affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche'
tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non
puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto
principale.»;
q) all'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione
dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente.»;
r) all'art. 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare»;
s) all'art. 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a
5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o
superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»;
alla lettera b), alla parola: «superiore», sono premesse le
parole: «pari o» e la parola: «ECU» e' sostituita dalla
seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» e'
sostituita dalla seguente: «euro»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna
possibilita' di rivalsa sull'amministrazione»;
t) all'art. 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La
cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e'
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare
garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei
lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo
periodo, dopo le parole:
«La mancata costituzione della garanzia» sono inserite
le seguenti: «di cui al primo periodo»;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere.
Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art.
3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio
per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera
b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
u) all'art. 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
«1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti
e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione perche' formuli,
acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale
termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del
disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola
volta. La costituzione della commissione e' altresi'
promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
all'art. 28.
Nell'occasione la proposta motivata della commissione
e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da
tre componenti in possesso di specifica idoneita',
designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia' designati contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo, alla nomina del terzo componente provvede su
istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente
del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il
contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi
provvede a formulare direttamente la proposta motivata di
accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli
oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di
cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
natura transattiva.
Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione
il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli
appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la
costituzione della commissione e' facoltativa ed il
responsabile del procedimento puo' essere componente della
commissione stessa.»:
v) all'art. 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge,»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in
vigore del regolamento, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2»;
z) all'art. 33, comma 1, dopo le parole: «destinate
ad attivita» sono inserite le seguenti: «della Banca
d'Italia,»;
aa) all'art. 37-bis:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di
ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori
stessi», e' inserito il seguente periodo: «Le proposte sono
presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso
in cui entro tale scadenza non siano state presentate
proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito» sono inserite le
seguenti: «o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le
parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attivita' di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione di cui all'art. 14 della
presente legge, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di
utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico
dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.»;
bb) all'art. 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il
31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda
per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui
all'art. 37-quater il promotore potra' adeguare la propria
proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu'
conveniente. In questo caso, il promotore risultera'
aggiudicatario della concessione»;
cc) all'art. 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: «il 31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla
pronuncia di cui all'art. 37-ter»; alla lettera a), sono
aggiunte, in fine, le parole: «; e' altresi' consentita la
procedura di appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a:
«secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti:
«Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui
all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: «art. 37-bis, comma 1, ultimo
periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
dd) all'art. 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e'
aggiunto il seguente:
«1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
non costituisce cessione del contratto, la societa' di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un
prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti
dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la societa' di
progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalita' per la eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.»;
ee) dopo l'art. 38, e' aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle
citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti».
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, le proposte dei promotori
di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del
preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno
2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte
da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo.
La procedura di comparazione delle proposte, di cui
all'art. 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'
estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle
amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In
questo caso si intende che i termini decorrano dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta».
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui
all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare
il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della
presente legge, determinando in particolare i requisiti di
idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della
commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del
presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le
modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel corso del
primo periodo di applicazione della medesima legge. Il
Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti
richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la
qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il
Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del
2000 prevedendo la possibilita' per l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni
rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli
organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di
responsabilita' amministrativa nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre
1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire
nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5
e' trasferita, nella misura da determinare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita'
previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al centro di responsabilita' «Opere pubbliche ed
edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata
la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di
certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono,
altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo
quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di
studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale
per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle
concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche'
dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che
riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8,
pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, reca: Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000,
n. 49 S.O. n. 35, l'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. come modificato
dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 12 (Svolgimento dell'attivita' di qualificazione
e relative tariffe). - 1. Nello svolgimento della propria
attivita' le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti
da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta
dalla legge e dal regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e
correttezza;
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni
presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attivita' le SOA non
possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla
loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo
determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui
all'allegato E.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo
in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario e'
nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato
prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei
mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia
stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di
addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
corrispettivo.
5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro quindici
giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 15 (Domanda di qualificazione). - 1. Per il
conseguimento della qualificazione le imprese devono
possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualita'
o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b),
della legge secondo la cadenza temporale prevista
nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di
qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione,
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali
dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio
dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del
contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
o integrazioni documentali per un periodo complessivamente
non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA
e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego
di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il
termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa
l'autorita' nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a
cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei
requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia
delle attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a 5
anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine,
l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre
anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto
anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre
mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia'
acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con le stesse modalita' previste per il
rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal
comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono effetti
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette,
secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonche'
a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato
origine.».
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 -
supplemento ordinario n. 158.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento
ordinario 229/L.
- Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies della legge
11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art. 7, comma
1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante legge quadro
in materia di lavori pubblici e' il seguente:
«11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori. E' facolta' dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al
presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini
della comprova del requisito relativo all'esecuzione di
lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i
lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal
soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti (comma abrogato dall'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 30).».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come
modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto
previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie:
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione
del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale
della lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del
codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di
valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con
la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita'
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite
dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte
di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna
delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art.
22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni
singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria di importo complessivo non
inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1,
lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in
concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e'
altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico
composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e'
stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla
quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta'
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di
affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano
di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti
con riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12
aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio
2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione
nella categoria per le classifiche di importo pari o
superiore alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere
titolare della certificazione di sistema di qualita'
conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0
9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e
alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per
le altre classifiche le imprese non certificate presentano,
ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12
di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il
corretto montaggio e installazione degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societa' di persone, con la
presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita all'attrezzatura
tecnica: da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi
tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle
societa' di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee e
della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera
b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per
personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio
annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato
o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del
titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
persone il valore della retribuzione del titolare e dei
soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato
con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformita' delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti
con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed
alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo
per il personale dipendente dei consorzi e delle societa'
di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai
sensi del regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi
nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati
di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal
fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono
inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e
10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non
congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto
alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezione dei lavori territorialmente competente.».
- Il testo della declaratoria relativa alla categoria
OS12 contenuta nell'allegato A, come modificata dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«OS12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI.
Riguarda nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la
produzione in stabilimento industriale, la fornitura, posa
in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei
dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori
d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».



 
Allegato E

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