Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 marzo 2004 |
Istituzione della nuova serie «B1» di buoni fruttiferi postali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per azioni dell'ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni; Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11, la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni; Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000; Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2003; Visto il decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Istituzione della nuova serie "A9" di buoni fruttiferi postali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003; Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»; Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si rende necessario applicare, in via transitoria, le modalita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali; Ritenuto opportuno ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali in funzione dell'andamento del mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 e dell'art. 15 dello statuto della societa' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione della nuova serie
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «B1». 2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A9», istituita con decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003. |
| Art. 2.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
1. I buoni della nuova serie «B1» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. 2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli. 3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro. |
| Art. 3.
Prezzo di emissione
1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «B1» sono emessi al valore nominale. |
| Art. 4.
Durata e interessi
1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «B1» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione. 2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. 3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata. 4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «Bl»
===================================================================== | Saggio di interesse lordo - ===================================================================== 1° anno | 1,60% 2° anno | 2,00% 3° anno | 2,30% 4° anno | 3,00% 5° anno | 3,00% 6° anno | 4,00% 7° anno | 4,00% 8° anno | 4,00% 9° anno | 4,00% 10° anno | 4,80% 11° anno | 4,80% 12° anno | 4,80% 13° anno | 4,80% 14° anno | 4,80% 15° anno | 5,00% 16° anno | 5,00% 17° anno | 5,00% 18° anno | 5,00% 19° anno | 5,00% 20° anno | 5,00%
La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. |
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