IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 12 agosto 2000, n. C 232, ed in particolare il punto 11.3; Visto l'art. 2, comma 2 della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 16 dicembre 2003 (C 2003 4328 fin), che prevede la notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione e trasformazione previsto dall'art. 3 della legge n. 185/1992; Visto il proprio decreto 1° settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2001, n. 208, con il quale e' stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate verificatasi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Taranto; Vista la delibera di giunta regionale n. 1834 del 21 novembre 2003, pervenuta con nota 16 gennaio 2004 con la quale la regione Puglia chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis della legge n. 185/1992, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2003, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, nelle aree gia' individuate con il richiamato decreto del 1° settembre 2003; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
Decreta:
Nei territori agricoli della provincia di Taranto, individuati con decreto ministeriale del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse, danneggiati dalle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003, sono estese le provvidenze a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'art. 3, comma 2-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. Gli aiuti alle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui al presente decreto devono essere notificati alla Commissione delle Comunita' europee, nei termini previsti all'art. 2, comma 2, della decisione 16 dicembre 2003, della medesima Commissione, sul regime di aiuti per le calamita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2004 Il Ministro: Alemanno |