Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 aprile 2004, n. 90 |
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Incompatibilita' per cariche elettive regionali e locali). 1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti". 2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di: a) presidente di giunta regionale; b) assessore regionale; b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.». - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali): «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.».
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| Art. 2. (Efficacia). 1. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004. |
| Art. 3 Pari opportunita'
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima. 2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. 3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
Note all'art. 3: - La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129. - Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18: "Art. 22. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'art. 20. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalita' indicate nell'art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate. Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purche' non inferiore a 50.000. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.".
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| Art. 4. (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati). 1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalle legge qui pubblicata. «Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale e' costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non pu' di 35.000 elettori. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullita' della lista. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del testo uuico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risulti eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere. Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo' essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. Nessun candidato puo' essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono. Ciascuna lista deve comprendere un numero di cadidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della provincia.».
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| Art. 5. (Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). I. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze"; b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione non piu' di tre preferenze. Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».
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| Art. 6. (Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004). 1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni: a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica; b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione; c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica; d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica, altresi', l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994; e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari; f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione; h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto; i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale. 3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati): «Art. 30. (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e terzo, lettera a), 13, n. 5, e 14, comma secondo). - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) due urne del tipo descritto nell'art. 32; 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative): «Art. 1. - 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, e' disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni: a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto; b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini indicati nell'art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; c) (lettera abrogata); d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'art. 33 del testo unico, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 534; e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico; f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonche' le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo. 2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge qui pubblicata: «Art. 2. - 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento. 2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1. 3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. 4. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. 5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.». - La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64. - La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1990, n. 68. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di eruro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di eruro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quttro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.». - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orgni delle amministrazioni comunali.): «Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver rivevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».
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| Art. 7. (Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515). 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 18 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. 2. Nel numero 18) della tabella A, parte Il, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;». - Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): «18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;». - Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessane a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468: «7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978: «Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) (omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi): «7. (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto; b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo; c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di nautara intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perche' essi possono essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette. 2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; b) qualora, per motivi di natura tecnica, artisitica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che: 1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi e' preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto. 3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).». - Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). 12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)). «12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.». - La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, reca: «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. (Deliberazione n. 17/2003)».
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| Art. 8. (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto). 1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione. 2. Nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. 3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto e' altresi' costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione. 4. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato; e' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo. |
| Art. 9. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 340): Presentato dal sen. Caddeo ed altri il 27 giugno 2001. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 14ª e della Giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla commissione il 4 dicembre 2002; il 4 febbraio 2003; il 26 marzo 2003; il 2 luglio 2003; il 14 ottobre 2003; il 13 novembre 2003; il 29 gennaio 2004; il 4, 10, 11, 18 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10, 16, 17 marzo 2004. Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2004 (atto n. 340/A - relatore sen. Malan). Esaminato in aula il 18, 30, 31 marzo 2004; il 1° aprile 2004 ed approvato il 6 aprile 2004 in un testo unificato con atti n. 363 (sen. Rollandin ed altri); n. 911 (sen. Mulas ed altri); n. 1913 (Consiglio regionale del Molise); n. 1929 (sen. Dato); n. 2068 (Consiglio regionale della Sardegna); n. 2419 (sen. Tonini ed altri); n. 2551 (sen. Cossiga ed altri); n. 2776 (sen. Dato); n. 2782 (Consiglio regionale della Valle d'Aosta); n. 2791-bis (stralcio del disegno di legge n. 2791 d'iniziativa governativa). Camera dei deputati (atto n. 4880): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 aprile 2004 con pareri delle commissioni V, VI, e XIV. Esaminato dalla I commissione il 7 aprile 2004. Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 2004. |
| Allegato
----> Vedere Tabella B di pag. 9 <---- |
| Allegato
----> Vedere Tabella C di pag. 10 <---- |
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