Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 febbraio 2004, n. 91
Regolamento recante modalita' di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile»;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 149 del 2001, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante modalita' applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, concernente: «Norme in materia di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche in relazione all'amministrazione della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) «banca di dati»: la banca di dati costituita presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, nonche' alle persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149;
b) «dati»: i dati previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini specifici dei tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dalle singole regioni, nonche' ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione;
c) «uffici della giurisdizione minorile»: i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione della famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso la corte di cassazione;
d) «regole procedurali di carattere tecnico operativo»: le regole emanate con decreto del Ministro della giustizia per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrita' fisica e logica dei dati;
e) «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come
sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149:
«Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni
indicate dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di
affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e'
consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a
chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e
non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo
a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1
l'eta' dell'adottante deve superare di almento diciotto
anni quella di coloro che egli intende adottare».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti».



 
Art. 2.
Principi generali di organizzazione della banca di dati
1. La banca di dati e' organizzata in modo da assicurare la integrita', la riservatezza e la disponibilita' dei dati, nonche' la identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
2. La banca di dati e' costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa e' attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, il quale, nell'ambito della struttura organizzativa, puo' designare un proprio sostituto, scelto nell'ambito del personale di dirigenza addetto al Dipartimento.
3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
4. La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza».



 
Art. 3.
Modalita' di tenuta della banca di dati
1. La banca di dati e' tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo.
2. Il sistema informatico e' strutturato con modalita' che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato;
c) l'avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell'inserimento o della modifica del dato.
3. La conformita' alle regole procedurali di carattere tecnico operativo e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prima della messa in uso.
 
Art. 4.
Alimentazione della banca di dati
1. La banca di dati e' alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia.
2. Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato in modalita' manuale.
3. La banca di dati e' alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni.
 
Art. 5.
Modalita' di accesso alla banca di dati
1. L'accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di copie ed estratti e' disciplinato come segue; esso e':
a) riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione nonche' ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile. In quest'ultimo caso, il capo dell'ufficio individua i magistrati autorizzati all'accesso;
b) consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio;
c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.
2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
3. I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del servizio e le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' per statistiche sulla base di dati anonimi.
4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi scopi connessi alle finalita' per le quali la banca di dati e' istituita.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo della lettera i) del comma 1
dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
«i) "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;».
- Il titolo II della Parte I del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Diritti
dell'interessato».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati».



 
Art. 6.
Contenuto dei dati
1. In conformita' alle modalita' del trattamento e dei requisiti dei dati previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la banca di dati puo' contenere i seguenti dati personali aggiornati con cadenza trimestrale:
a) minori dichiarati adottabili:
1) dati anagrafici;
2) condizioni di salute;
3) famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149;
4) attuale sistemazione;
5) precedenti collocamenti;
6) provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni;
8) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento;
b) coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale e persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149:
1) dati anagrafici;
2) residenza, domicilio, recapito telefonico;
3) stato civile;
4) stato di famiglia;
5) dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione;
6) condizioni di salute;
7) condizioni economiche;
8) caratteristiche socio demografiche della famiglia;
9) motivazioni;
10) altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito;
11) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;
12) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note
all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 28 della
citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149:
«7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396».
- Per le lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, si veda in
note all'art. 1.



 
Art. 7.
Obblighi di conservazione e custodia
1. I dati contenuti nella banca di dati sono conservati per il tempo previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 7:
- Per la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note
all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352):
«Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni
statali e versamenti agli Archivi di Stato). (Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,
articoli 1 e 3). - 1. Gli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi
agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di
leva e di estrazione sono versate settantanni dopo l'anno
di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente
all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
e i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno,
con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui
al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione
e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(testo A).»:
«Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione di
documenti). - 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati
hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i
documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o
regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o
con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali (L).
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione (L).
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del capo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490».



 
Art. 8.
Regole procedurali di carattere tecnico operativo
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della giustizia, sono emanate le regole procedurali di carattere tecnico operativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 2004
Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 167
 
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